AUTORITÀ ECCLESIASTICHE, DELITTI contro le. - Sotto questo titolo il CIC (cann. 2331-40) contempla una categoria di fatti criminosi che, essendo diretti ad impedire o a turbare il normale esercizio dei poteri ecclesiastici, rivestono uno speciale carattere di gravità e meritano quindi severe ed esemplari sanzioni.
Oggetto giuridico comune a tali delitti - i quali possono, grosso modo, paragonarsi ai reati contro la personalità interna dello Stato, preveduti dai codici penali secolari - è l'interesse della Chiesa, come società perfetta disuguale monarchica, di serbare integri ed immuni da influenze estranee i propri ordinamenti e le proprie funzioni. Ne consegue che, relativamente a questa categoria di delitti, il danno immediato (ossia il male sensibile direttamente provocato dalla violazione della norma penale) è sempre pubblico; il che non impedisce tuttavia che, specie ove trattisi di reato complesso, col danno immediato pubblico concorra talvolta un danno immediato privato e possa aversi una pluralità di soggetti passivi.
Data la particolare natura ed importanza del bene che la legge vuol tutelare, non è richiesto, in genere, per la materialità del reato, l'avverarsi di un danno effettivo, bastando, al contrario, un danno meramente potenziale. E ciò spiega come tra i delitti contro le a. e. vengano annoverate talune azioni che avrebbero, di per sé, il carattere di un semplice tentativo (ad es., l'istigazione alla disobbedienza) o, addirittura, di atti preparatori non punibili (p. es., la cospirazione). Per la stessa ragione, il momento consumativo coincide il più delle volte con la commissione degli atti vietati o con l'omissione degli atti imposti dalla legge, indipendentemente dal verificarsi o meno dell'evento propostosi dall'agente; il che, secondo una terminologia di uso comune, se pur ripudiata da alcuni modernissimi penalisti, equivale a dire che questi delitti sono per la maggior parte formali.
L'elemento soggettivo può consistere, come per ogni altra categoria di reati, sia nel dolo (v.) sia nella colpa (v.); ma è facile avvertire che l'ipotesi colposa - se si eccettui, beninteso, il caso di colpa ex ignorantia legis violatae - appare assai raramente configurabile. Quanto alle cause modificatrici della imputabilità, è da tener presente che, trattandosi di delitti i quali implicano un evidente disprezzo dell'a. e., il timore grave, lo stato di necessità e il grave incommodum non fanno venir meno il reato (can. 2205, § 3). Il timore grave peraltro esime dalle pene latae sententiae quando attraverso le formole praesumperit, ausus fuerit, scienter e simili, si richieda la pienezza del dolo.
A questa specie di delitti, di cui si è cercato fin qui di riassumere le principali caratteristiche, appartengono le seguenti figure criminose:
I. DISOBBEDIENZA AL PONTEFICE O ALL'ORDINARIO PROPRIO
Il can. 2331, § 1 punisce chiunque, chierico o laico, si renda colpevole di pertinace disobbedienza nei confronti del Romano Pontefice o del proprio Ordinario. Poco importa che l'ordine a cui il suddito non ottempera sia positivo (di fare) o negativo (di non fare), purché appaia sostanzialmente e formalmente legittimo, cioè impartito dal superiore competente nei limiti del suo potere discrezionale e nelle forme eventualmente prescritte, così da far sorgere in chi lo riceve l'obbligo giuridico di eseguirlo. Trattasi, come è chiaro, di un reato di omissione; il quale può consumarsi mediante un'azione ogni qual volta non si ottemperi ad un divieto o si faccia cosa diversa da quella comandata. L'elemento soggettivo è costituito dal dolo; anzi, da quella più maliziosa specie di dolo che consiste nella pertinacia, ossia nella ostinata volontà di contravvenire alla legge. A carico del disobbediente sono previste pene indeterminate (non escluse le censure), che debbono infliggersi dal giudice a seconda della gravità del caso.II. COSPIRAZIONE
Il semplice accordo criminoso di due o più persone non rientra ordinariamente nel novero delle azioni punibili, nemmeno a titolo di tentativo; ma quando esso ha per oggetto un'aggressione qualsiasi contro i pubblici poteri, presso tutte le legislazioni penali, per evidenti ragioni di ordine politico, si usa considerarlo come un delitto a sé stante. A questo criterio si ispira anche il can. 2331, § 2, il quale minaccia l'applicazione di gravi pene ad arbitrio del giudice o del superiore (nonché, per i chierici, la perdita delle dignità, dei benefici e degli uffici che eventualmente posseggano e, per i religiosi, la privazione della voce attiva e passiva e dell'ufficio) a carico dei «cospirantes contra auctoritatem Romani Pontificis eiusve legati vel proprii ordinarii aut contra eorum legitima mandata».Per aversi il delitto non occorre la costituzione di una vera e propria associazione, essendo sufficiente l'intervento di un pactum sceleris, cui si aggiunga una almeno generica predisposizione di mezzi atti a raggiungere lo scopo. Quali siano le azioni che i cospiratori devono proporsi di compiere il Codice non dice; ma è chiara la volontà del legislatore di riferirsi a tutti quei fatti che possono essere diretti a menomare l'autorità del Pontefice, del suo legato o dell'ordinario. Il delitto, che presuppone necessariamente la cooperazione di più persone (onde tutti i partecipi sono da considerarsi coautori a norma del can. 2209, § 2), è di sua natura permanente e non ammette l'ipotesi colposa.
Alla cospirazione è parificata, per gli effetti penali, la provocazione alla disobbedienza, cioè il fatto di chi comunque istiga i sudditi a disobbedire al Papa, al legato pontificio o al proprio Ordinario.
III. APPELLO AL CONCILIO UNIVERSALE
L'errore della cosiddetta theoria conciliaris, propugnante la superiorità del Concilio ecumenico sul Papa (v. ECUMENICO) e il conseguente abuso invalso tra la fine del sec. xiv e l'inizio del sec. xv di ricorrere al Concilio contro i provvedimenti della Santa Sede, costrinsero più volte i pontefici, da Pio II (Costit. Exsecrabilis, 18 gen. 1459) a Giulio II (Costit. Suscepti regiminis, 1º luglio 1509), da Gregorio XIII (bolla Coenae, 1583) a Pio IX (Costit. Apostolicae Sedis, 12 ott. 1869) a considerare e a punire nel piùsevero dei modi questa forma di aperta ribellione che fu già chiamata « crimen sacrilegii contra primatum Pontificis Romani » e che oggi è contemplata dal canone 2332 del CIC.
Il delitto può commettersi non solo dalle persone fisiche a qualunque stato, grado e condizione appartengano – ivi compresi i principi regnanti, i vescovi e i cardinali – ma anche dalle persone morali collegiali; e consiste nel fatto di appellare in qualsiasi forma al Concilio universale, presente o futuro, contro le leggi, i decreti e i mandati del Pontefice « pro tempore » esistente. Non è richiesta l'intenzione specifica di recare ingiuria alla suprema autorità della Chiesa, bastando la coscienza e la volontà, da parte dell'appellante, di rivolgersi al Concilio stesso come ad un ente superiore al Papa. Il responsabile diventa « sospetto di eresia » ed è colpito dalla scomunica latae sententiae, riservata in modo speciale alla Sede Apostolica. Se si tratta di una persona morale, la pena è quella dell'interdetto, riservato del pari in modo speciale alla Sede Apostolica.
IV. VIOLAZIONE DI LETTERE ED ATTI DELLA SANTA SEDE
Questo delitto – la cui origine si ricollega con gli abusi legali del regio placet e dell'appello tamquam ab abusu, ripetutamente ed energicamente combattuti dalla Chiesa nel corso dei secoli (v. PLACET; APPELLO PER ABUSO) – può consumarsi in tre maniere diverse, a cui corrispondono altrettante ipotesi criminose (can. 2333). La prima consiste nel ricorrere al potere laico, al fine determinato di impedire, ossia di rendere inefficaci, le lettere e gli atti di qualsiasi genere emanati dalla Sede Apostolica o dai suoi legati; la seconda nel proibire direttamente o indirettamente la promulgazione o l'esecuzione di essi; la terza nel cagionare una lesione personale o nell'incutere un grave timore a chicchessia, per un motivo inerente alle lettere o agli atti suddetti. È controverso in dottrina se per la perfezione del reato, nel primo caso, si esiga o meno l'effettivo verificarsi dell'impedimento; sembra a noi che l'opinione negativa sia preferibile, come quella che meglio risponde alla lettera e allo spirito della legge. La pena a cui soggiace il colpevole è la scomunica latae sententiae, riservata in modo speciale alla Sede Apostolica.V. PROVVEDIMENTI CONTRARI AI DIRITTI O ALLA LIBERTÀ DELLA CHIESA
Di questo delitto possono rendersi responsabili le autorità civili nell'esercizio delle mansioni legislative ed amministrative ad esse affidate. Dice infatti il can. 2334, riproducendo quasi alla lettera il contenuto di antiche Decretali (v. , ad es., c. 49 e 53, X, de sententia excommunicationis, V, 39; c. 5, de immunitate ecclesiarum etc., III, 23, in VI): « Excommunicatione latae sententiae speciali modo Sedi Apostolicae reservata plectuntur : 1° Qui leges, mandata vel decreta contra libertatem aut iura Ecclesiae edunt »; dove è manifesta la latitudine non a caso mantenuta dalla legge nel definire la materialità del reato.Senza che occorra scendere ad esemplificazioni, appare intuitivo che sotto la sanzione del canone debbano cadere tutti coloro che volontariamente cooperano alla formazione del provvedimento incriminato. Se questo è una legge, il delitto si perfeziona all'atto della sua promulgazione; onde, per determinare il momento consumativo, bisognerà aver riguardo, caso per caso, al modo di promulgazione vigente nello Stato dove il reato è commesso.
VI. IMPEDITO ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE ECCLESIASTICA
Chiunque, ricorrendo ad una qualsiasi auto-rità civile, impedisce direttamente o indirettamente l'esercizio della giurisdizione ecclesiastica, incorre nella scomunica latae sententiae riservata in modo speciale alla Sede Apostolica e, se chierico o religioso, soggiace inoltre a particolari pene vendicative. Così il combinato disposto dei cann. 2334, n. 2 e 2336, che sostanzialmente conferma la prassi legislativa formatasi in lungo volger di secoli, dalle Decretali di Gregorio IX e di Bonifacio VIII (cf., ad es., il c. 1, X, de officio et potestate iudicis delegati, I, 28 e il c. 4, de immunitate ecclesiarum etc., III, 23 in VI) alla costituzione Apostolicae Sedis di Pio IX.
Per giurisdizione ecclesiastica s'intende, com'è naturale, quella « potestas publica Superioris, a Christo vel ab Ecclesia per canonicam missionem concessa, regendi baptizatos in ordine ad salutem aeternam », che si suol ripartire in legislativa, giudiziale, esecutiva, e che può essere di foro interno o di foro esterno, ordinaria o delegata, propria o vicaria, contenziosa o volontaria (v. GIURISDIZIONE); ma è dubbio se la tutela della norma penale si estenda anche agli atti meramente amministrativi.
Qualsiasi effettivo impedimento dell'esercizio di tale giurisdizione, ottenuto per mezzo di un ricorso all'autorità secolare, costituisce l'elemento oggettivo del delitto; il quale, a differenza dei precedenti, è materiale ed ammette il tentativo sotto il duplice aspetto del conato e del frustrato. È da ritenere che si abbia impedimento punibile non solo nel caso in cui il superiore sia posto nella impossibilità di compiere un legittimo atto giurisdizionale, ma anche nel caso in cui egli sia costretto a revocare un atto già compiuto o ad usare comunque del potere di giurisdizione in modo contrario alla sua volontà.
VII. ISCRIZIONE ALLA MASSONERIA E AD ALTRE SÈTTE
È intuitivo che nessuna società perfetta – e tanto meno la Chiesa – può tollerare nel suo seno l'esistenza di sette o congreghe che si propongano di scuoterne le basi e di sovvertirne gli istituti. Questa la ragione che mosse il legislatore ecclesiastico a combattere fino dal loro sorgere le società segrete in genere e quella massonica in specie (v. MASSONERIA), considerando l'appartenenza ad esse come un grave reato contro le potestà della Chiesa (cf. la costit. In eminenti di Clemente XII, 28 apr. 1738; la costit. Providas, di Benedetto XIV, 18 maggio 1751; l'encicl. Qui pluribus di Pio IX, 9 nov. 1846, ecc).Secondo il CIC (can. 2335), il semplice fatto di iscriversi (nomen dare) alla massoneria o ad altre simili associazioni cospiranti contro la Chiesa o contro i legittimi poteri civili basta a costituire il delitto, indipendentemente dalle ulteriori azioni criminose che gli associati possano per avventura commettere. Né deve far meraviglia che con queste disposizioni la legge ecclesiastica estenda la sua tutela agli organi della autorità statale, se si tenga presente, oltre all'ammonimento dell'Apostolo: « Non est potestas nisi a Deo... Itaque qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit » (Rom. 13, 1-2), il costante insegnamento della morale cattolica, per il quale « Oboedientiam abicere, et per vim multitudinis rem ad seditionem vocare est crimen maiestatis, neque humanae tantum, sed etiam divinae » (Leone XIII, encicl. Immortale Dei, 1° nov. 1885, § 11).
Stabilire a priori quali siano le associazioni che meritano di venire equiparate alla massoneria per gli effetti del canone in esame non è agevole e nemmeno, forse, possibile. Gli autori sogliono ricorrere ad esemplificazioni di discutibile chiarezza e di scarsa efficacia;
basti qui osservare che le società sovversive non sono da confondersi con le «sètte acattoliche», l'appartenenza alle quali è prevista e punita come reato a sé stante dal can. 2314, § 1 (v. APOSTASIA; ERESIA), e lasciare, per il resto, al prudente arbitrio del giudice o del superiore decidere nei singoli casi se una determinata associazione, politica o culturale, debba o meno ritenersi, per i suoi statuti, per il suo scopo e per la sua attività, simile o affine alla massoneria.
Il delitto è doloso se il reo agisce con la coscienza e la volontà di dare il proprio nome ad una setta vietata; ma non è da escludersi l'ipotesi colposa, la quale può verificarsi, ad es., se taluno si iscriva all'associazione senza usare la debita diligenza nell'indagarne la natura ed il fine. Le pene sono le stesse previste per il delitto di cui al numero precedente, con la sola differenza che la scomunica è riservata simpliciter, e non speciali modo, alla Sede Apostolica.
VIII. ATTI SEDIZIOSI NELLE PARROCCHIE
Per tutelare il normale e pacifico funzionamento degli organi preposti alla cura delle anime, il Codice prevede due distinte figure di reato. La prima (can. 2337, § 1, che ha un suo precedente nel decr. Maxima cura, 20 ag. 1910, can. 18, § 1), consiste nel fatto del parroco che, al fine specifico di impedire l'esercizio della giurisdizione ecclesiastica (come, ad es., per evitare un trasferimento o per sottrarsi a una punizione) convochi la folla, promuova pubbliche sottoscrizioni o ecciti comunque il popolo alla ribellione; la seconda (can. 2337, § 2) nel fatto del sacerdote che in qualsiasi modo istighi la moltitudine ad impedire la presa di possesso della parrocchia da parte del parroco o del vicario economo legalmente nominati (v. PARROCO; VICARIO PARROCCHIALE). La punizione di entrambi i delitti viene rimessa al giudizio dell'Ordinario, al quale è data facoltà di infliggere, occorrendo, anche la pena della sospensione.IX. DISPREGIO E INOSSERVANZA DELLE CENSURE
Nel can. 2338 si trovano raggruppate quattro diverse disposizioni penali, che hanno comune l'intento di garantire, col prestigio dell'a. e l'effetto emendativo ed esemplare delle pene medicinali (v. CENSURA); queste figure di reato erano previste in gran parte dal Conc. Tridentino (sess. xxv, c. 3, de ref.) e in varie disposizioni della costit. Apostolicae Sedis.1) Il sacerdote che senza averne la facoltà ardisce assolvere taluno dalla scomunica latae sententiae riservata in modo speciale o specialissimo alla Sede Apostolica (v. ASSOLUZIONE), incorre a sua volta nella scomunica riservata simpliciter alla stessa Sede Apostolica (can. 2338, § 1). È chiaro che per aversi il delitto occorre si tratti di vera, e non di simulata, assoluzione (a quest'ultima provvedendo il can. 2322). L'elemento soggettivo, come indica la parola «praesumentes», consiste nel dolo pieno.
2) Alla medesima pena soggiace chiunque aiuti o favorisca uno scomunicato vitando nel delitto a cagione del quale fu scomunicato (can. 2338, § 2. Per la nozione di vitando, V. SCOMUNICA). Per il resto, basti qui osservare che il favoreggiamento deve esser prestato dopo la consumazione del delitto; che se fosse prestato, o promesso, prima, in luogo di questa particolare figura di reato si avrebbe una forma di concorso criminoso.
3) Anche i chierici che consapevolmente e spontaneamente comunicano in divinis con uno scomunicato vitando, facendolo attivamente partecipare alle funzioni del culto, contraggono la scomunica riservata simpliciter alla Sede Apostolica.
4) Coloro che nei luoghi colpiti da interdetto scientemente celebrano o fanno celebrare i divini uffici incorrono nell'interdetto personale ab ingressu ecclesiae (v. INTERDETTO), da valere finché, a giudizio del superiore di cui fu violata la sentenza, non abbiano dato congrua soddisfazione. La stessa pena - che non è chiaro se debba considerarsi medicinale o vendicativa - è prevista a carico di chiunque ammetta un chierico scomunicato, interdetto o sospeso in virtù di sentenza condannatoria o dichiarativa (v. SENTENZA) a celebrare gli uffici divini vietatigli dalla legge (can. 2338, § 3).
X. ILLEGITTIMA SEPOLTURA ECCLESIASTICA
A garantire il rispetto delle norme che privano talune categorie di persone del privilegio di ricevere sepoltura cristiana, il can. 2339 configura due ipotesi delittuose. La prima riguarda coloro che, valendosi della propria autorità o ricorrendo alla violenza, impongono di dar sepoltura ecclesiastica ad infedeli, ad apostati, a eretici o scismatici notoriamente conosciuti come tali o a scomunicati e interdetti dopo sentenza condannatoria o dichiarativa; ed importa la pena della scomunica latae sententiae, non riservata ad alcuno. La seconda si riferisce al fatto di chi dà spontaneamente sepoltura alle persone di cui sopra, ed è punita con l'interdetto ab ingressu ecclesiae, riservato all'Ordinario.È controverso se per sepoltura ecclesiastica debba qui intendersi la semplice imitazione del cadavere, o quel complesso di atti e di riti di cui è cenno nel can. 1204. La prima opinione, seguita da un grande numero di autori antichi e recenti, può ritenersi come la più probabile. (Per maggiori ragguagli V. SEPOLTURA ECCLESIASTICA).