VICARIO PARROCCHIALE

VICARIO PARROCCHIALE. - È il sacerdote che fa le veci del parroco nell'esercizio della cura delle anime. Si dànno cinque specie di V. p.

Il V. morale; il V. economo regge la parrocchia vacante; il V. sostituto regge la parrocchia durante l'assenza del titolare o durante le more d'appello, se il titolare fu rimosso con sentenza, non ancora passata in giudicato; il V. adiutore suppluse un parroco incapace; il V. cooperatore coadiuva un parroco bisognoso di aiuto per l'ampiezza della parrocchia, per il numero dei fedeli, o per altra causa indipendente dalla persona del parroco. Questi uffici, tranne il primo, sono tutti in via ordinaria ad nutum non essendo consolidati in benefici. Si dànno per eccezione dei benefici veri e propri, destinati all'ufficio di V. cooperatore in tutta la cura d'anime e conferiti, per lo più, come le parrocchie: si chiamano vicarie autonome, benché l'autonomia sia incompleta, non avendo l'investito rotto la dipendenza di soggezione alla parrocchia.

I. IL

V. ATTUALE O PERPETUO

Quando una parrocchia è unita pleno iure e cioè intitolata a un collegio, a un Capitolo, a un monastero o a qualunque altra persona morale, a questa spetta la cosiddetta cura abituale e al parroco la sola cura attuale, e perciò egli viene chiamato V. attuale o perpetuo.

La distinzione tra i due concetti di cura, di cui si hanno già tracce nel diritto canonico prima del Concilio di

Trento, fu sviluppata in seguito alle disposizioni tridentine, le quali obbligarono i vescovi a far cessare la cura d'anime, gestita in solidum da persone morali, dove la responsabilità frazionata e non organica è meno sentita, affidandola a persone fisiche (sess. VII, cap. 7, de reform.). Dopo di allora i Capitoli incaricarono delle incombenze parrocchiali o un membro del collegio, ovvero uno o più vicari subalterni; ma si riservarono un'altra direzione che comprendeva, con la rappresentanza giuridica ed economica della chiesa, la vigilanza sul parroco, e che prese a chiamarsi cura abituale: uno stato potenziale che si traduceva de iure e de facto nella cura attuale, esercitata da altri. Ma, non essendo sempre tracciato il mito divisorio tra l'una e l'altra, c'era l'addio a sconfinamenti e a dubbi di diritto.

Perciò il CIC, pur lasciando intatti privilegi apostolici e convenzioni speciali stipulate nell'erezione della parrocchia, riserva all'ente morale, oltre il diritto di presentare il titolare della cura attuale, l'alta sorveglianza liturgica e amministrazione patrimoniale della parrocchia, e aggiudica al V. la piena autonomia nell'esercizio della cura d'anime (can. 471 § 4). Questi perciò è equiparato al parroco in tutti i diritti e doveri pastorali; e, se dianzi poteva essere amovibile, oggi è inamovibile come il parroco propriamente detto (can. 741 § 3), salva la amabilità per i V. RELIGIONE.

II. IL

V. ECONOMO

È il sacerdote deputato all'Ordinarie a reggere la parrocchia vacante, previo il consenso del superiore religioso sulla scelta del soggetto, se la parrocchia è regolare. L'economo ha tutti i diritti spirituali e tutti i doveri del parroco titolare; ma non può pregiudicare i diritti del parroco o del beneficio. Gli è assegnata a titolo di stipendio una quota fissa dei redditi beneficiari, oltre agli emolumenti di stola. Cessando d'ufficio, deve fare la consegna dell'archivio rendere i conti del dare e dell'avere della sua amministrazione al nuovo parroco o all'economo che gli succede, alla presenza del V. foraneo o di altro sacerdote designato dall'Ordinarie (can. 473).

III. IL

V. SOSTITUTO

Il parroco titolare o l'economo che stia per assentarsi per un tempo superiore alla settimana, propone all'Ordinarie il sacerdote che lo sostituisca. Questi, approvato, consegue i pieni poteri di cura d'anime anche in materia matrimoniale, a meno che l'Ordinarie o il parroco assente non abbiano posto limitazioni, e viene sotto il nome di V. sostituto. Qualora il titolare fosse costretto da grave e repentina causa ad assentarsi per oltre una settimana il sostituto acquista subito tale ampiezza di poteri e la conserva, finché l'Ordinarie, che deve essere avvertito quanto prima per iscritto dell'assenza e della sostituzione, non disponga altrimenti (can. 455 § 4-5, 474; Pont. Comm., 14 luglio 1922; 20 maggio 1923). La sostituzione del parroco che si assenta per un tempo inferiore alla settimana rientra nelle regole comuni della delegazione. Il parroco, sostituito al parroco rimosso nelle more d'appello, è nominato direttamente dall'Ordinarie ed è pareggiato nei poteri al V. economo.

IV. IL

V. AGGIUNTO (aditore)

Quando il parroco diviene impari in tutto o in parte ai suoi uffici per una sopravvenuta causa permanente d'ordine fisico o per insufficiente capacità, il vescovo, se non crede opportuno procedere alla rimozione, nomina il V. adiutore, la cui posizione giuridica varia a seconda delle incombenze che gli vengono affidate. Se gli fu data piena potestà di supplire il titolare del tutto inabile gli competono tutti i diritti spirituali e tutti gli uffici propri del parroco, tranne la Messa pro populo. Se invece gli fu commessa una supplenza limitata, l'ambito dei suoi poteri è segnato dalla lettera di deputazione (can. 475).

V. IL

V. COOPERATORE

Il CIC riserva all'Ordinarie il diritto di assegnare liberamente i cooperatori alle parrocchie, in cui l'intensità del lavoro di cura di anime richiedesse aiuto, previo il parere del parroco. Le competenze del V. cooperatore si desumono da tre fonti: dagli statuti diocesani, dalle lettere di nomina e dalla commissione del parroco. È però obbligato il linea di massima a supplire negli uffici il parroco e a coadiuvarlo in universo paroeticali ministerio, fatta eccezione per la Messa pro populo (can. 476 § 6). Solo il V. cooperatore è abile a ricevere la delegazione generale ad assistere ai matrimoni e quando l'avesse può suddelegarla nei casi singoli. Come per i matrimoni così anche per il resto la potestà giurisdizionale del V. cooperatore è sempre delegata e mai ordinaria, a meno che egli non sia investito del beneficio vicariale a norma del can. 477 § 2.

BIBL.: parte storica per il V. attuale: L. Fini, Evoluz. stor. can. della cura d'anime nelle cattedrali, Urbania 1943. Parte giuridica; c. i canonisti in genere nel de personis. E inoltre: D. Bouix, Instit. iur. can. De parochio, Parigi 1855, p. 417 seg.: E. F. Regatillo, Los vicarios parroquiales, in Sal terra, 11 (1922), pp. 767-76; 13 (1924), pp. 207-13; id., Los vicarios auxiliares (aditores), ibid., 13 (1924), pp. 681, 770-78, 845-52; A. De Meester, De vicario oeconomo, in Collat. Brugen., 23 (1923), pp. 374-76; id., De vicario substituto, ibid., 23 (1923), pp. 408-409; F. M. Cappello, De vicario substituto, in Period. de re mor. can. liturg., 19 (1930), pp. 1-10; F. B. Cagnasso, De potestate Ordinarii loci in vicarios paroeticales necnon in temporalia bona paroec. relig., in Angelicum, 18 (1941), pp. 36-100. Luigi Fin