VICARIO GENERALE

VICARIO GENERALE. - È il sacerdote legittimamente costituito a rappresentare la persona del vescovo nell'esercizio della sua giurisdizione in tutta la diocesi.

I vescovi, nel sec. IV, con l'intensificarsi del loro ministero, ebbero necessità di collaborazione per attendere al governo della diocesi; ed all'uopo fu incaricato colui che tra il clero godeva di una posizione preminente, ARCIDIACONO (v.), che si presentò come il vicario del vescovo nel governo della diocesi. Già nel sec. VII la sua posizione si andò così consolidando in autorità, da preoccupare per il pericolo di eventuali abusi. Nel sec. XIII l'arcidiacono aveva raggiunta la maggiore affermazione, tanto che la sua dignità era ritenuta inferiore a quella del vescovo solo perché sprovvisto della pienezza della potestà di ordine. La sua affermazione fu favorita anche dal fatto della divisione della diocesi in distretti, a capo di ciascuno dei quali vi era un arcidiacono, così che se pure in seno alla diocesi tale dignità veniva ora ricoperta da più persone, tuttavia queste godevano di una potestà di giurisdizione ordinaria, personale, che esercitavano autonomamente nell'ambito del distretto a loro affidato.

Di fronte alle preponderanti facoltà giurisdizionali degli arcidiaconi, i vescovi vennero peraltro manifestando un'opposizione tendente a limitarne i poteri, per lo più ormai concorrenti con i propri. Essi, infatti, contrastarono il predominio degli arcidiaconi, creando veri dipendenti, ossia i V. g., per il governo ordinario della diocesi, e officiali per l'amministrazione della giustizia. Per quanto riguarda i primi, i vescovi delegarono la propria giurisdizione ad ecclesiastici amovibili ad nutum, distinti in vicarius principali sive urbicus ed in vicarius forensis, a seconda che fossero addetti a coadiuvare il vescovo nella città ovvero nella campagna. Tale innovazione, la cui affermazione ebbe luogo gradualmente, scosse di conseguenza la posizione degli arcidiaconi, tanto che nella 2a metà del sec. XVI con il titolo di arcidiacono s'intendeva una semplice dignità capitolare.

Sorse così l'ufficio di V. g., la cui origine deve farsi risalire al sec. XIII e del quale si trovano accenni già nelle Decretali di Gregorio IX (cap. 14, X, de off. iud., I, 31), ufficio successivamente di frequente ricordato e disciplinato nel Sesto di Bonifacio VIII (cap. 2, 3, de off. vic., I, 13; cap. 1, de off. ordin., I, 16; cap. 2, de consuetud., I, 4) e nelle Clementine (cap. 2, de reser., I, 2). Il Concilio tridentino, poi, privando di ogni potere di giurisdizione l'arcidiacono, tanto da ridurlo ad una dignità onorifica nei capitoli (sess. XXIV, cap. 20, de reform.; sess. XXV, cap. 3, de reform.), venne a rafforzare i poteri che la legislazione e la prassi avevano già riconosciuto al V. g.

Il CIC regola oggi l'ufficio di V. g., oltre che con varie disposizioni relative a materie connesse ad esso istituito, al I. II, sotto il titolo «De potestate episcopali deque iis qui de eadem participant», ove ne tratta compiutamente ai canni. 366-71. Ai vescovi residenziali, agli abati e prelati nullius spetta scegliersi il V. g., la cui nomina non è tuttavia obbligatoria, bensì soltanto facoltativa, in quanto debbono provvedervi solo se la ritengono necessaria per il buon governo della diocesi. Contrariamente ad una consuetudine affermata in passato, particolarmente in Francia, il CIC al can. 366 § 3 esclude espressamente la possibilità per il vescovo di nominare più di un V. g., a meno che non lo richieda la diversità di rito dei fedeli ovvero la vastità della diocesi, consentendogli tuttavia la facoltà di nominare un supplente chiamato vicegerente o pro-vicario.

Il V. g. è un ecclesiastico nominato liberamente dal vescovo e da questi amovibile ad nutum. I requisiti necessari per ricoprire quest'ufficio sono: avere l'ordine sacerdotale ed appartenere al clero secolare, salvo il caso in cui un Ordine od una Congregazione religiosa abbiano le cure di una diocesi; allora il V. g. appartiene ad esso Ordine o Congregazione; avere non meno di trent'anni; essere dottore o licenziato in teologia e diritto canonico od almeno avere piena conoscenza in queste discipline; avere probità, prudenza ed esperienza. L'ufficio di V. g. non può essere ricoperto dal canonico penitenziere per evitare che nei confronti di medesime persone possa esercitarsi contemporaneamente giurisdizione di fioro interno e di fioro esterno e parimenti non può essere ricoperto dai consanguinei del vescovo, specialmente in primo grado od in secondo grado misto al primo e, tranne il caso di necessità, dai chierici che hanno cura di anime.

Il V. g. è il rappresentante generale e collaboratore del vescovo nell'esercizio della potestas iurisdictionis e precisamente per gli affari amministrativi e disciplinari della diocesi (e non nell'esercizio della potestà di ordine, rispetto a cui il vescovo è coadiuvato e rappresentato, se la necessità lo richieda, dal vescovo ausiliare): esercita, in forza dell'ufficio, gli stessi poteri di giurisdizione in spiritualibus ac temporalibus, attribuiti per diritto ordinario al vescovo, e quindi amministra anche il patrimonio ecclesiastico tranne, secondo alcuni scrittori, la mensa vescovile. I poteri del V. g. non sono illimitati, poiché vi sono alcuni negozi di cui il vescovo si riserva la trattazione, altri poi per i quali la legge richiede che il V. vescovo, come, tra i tanti, la concessione della scardinazione e dell'incardinazione (can. 113), la concessione delle tutele dimissione (can. 958 § 1, n. 2), l'istituzione di uffici (can. 1414 § 3). Però è sempre possibile che il vescovo, nelle stesse lettere di nomina, abbia genericamente conferito al V. g. i poteri relativi alle materie per le quali la legge richiede un mandato speciale.

Il V. g. ha una potestà ordinaria vicaria, poiché, quantunque la eserciti in forza dell'ufficio, nel senso che è la stessa legge che gliela attribuisce, la svolge in sostituzione di altri, cioè a nome del vescovo. Come rappresentante del vescovo per la potestas iurisdictionis, il V. diocesi, ad eccezione di quelli che abbiano la dignità vescovile, a meno che egli medesimo non ne sia investito.

L'ufficio di V. g. cessa, oltre che con la morte della persona che ne è il titolare, per rinuncia di questi, per revoca intimata dal vescovo, purché fondata su giusti motivi, e per vacanza della sede vescovile.

BIBL.: S. D'Angelo, La curia diocesana, Giarre 1922; Wernz-Vidal, p. 676 sgg.; M. Falco, Corso di dir. ecc., I. Padova 1933, p. 141 sgg.; G. Cavignoli, Man. di dir. can., 2a ed., Torino 1938, p. 284 sgg.; G. Caroli, De munere vicarii gener., Torino 1939; E. Fournier, L'origine du vicaire général et des autres membres de la curie diocesaine, Parigi 1940; I. Brys, Iuris can. compendium, I, 10a ed., Brugge 1947, p. 396 sgg.; A. Bertola, Lez. di dir. can. (litograf.), Torino 1953, p. 340 sgg.; V. GIUDICE, Noz. di dir. can., 10a ed., Milano 1953, p. 113. Lorenzo Spinelli