VICARIO FORANEO

VICARIO FORANEO. - È l'immediato collaboratore esecutivo del vescovo in un determinato distretto diocesano, composto di più parrocchie e chiamato forania, decanato, arcipresbiterato, ecc.

La sua esistenza risale al medioevo, come ha dimostrato Benedetto XIV contro il Thomassin, che dava la paternità dell'istituto a S. Carlo Borromeo, mentre questi solo lo perfezionò e se ne valse ampiamente per la sua meravigiosa opera di riforma. Infatti, l'ampiezza delle circoscrizioni diocesane determinò naturalmente la necessità di organi appositi di trasmissione delle direttive vescovili e di informazioni per i singoli distretti. E così, tra il sec. VI e IX, come s'introdusse la prassi di dividere le diocesi specialmente più grandi in arcidiocani, allo stesso modo questi vennero dismembrati in distretti minori chiamati arcipresbiterati, cui presiedevaon arcippeti o decani rurali con poteri però assai ridotti (v. DECANO). Il Tridentino solo di passaggio fa menzione dei decani (sec. XXIV, c. p. 3, 20, de reform.), coartando ancora di più le loro attribuzioni, che rimasero sempre molto limitate, data l'importanza dell'arcidiacono prima (v. DIACONO E ARCIDIACONO) e quella che andò acquistando poi vicario generale (v.). Tanto più che fino al Codice Piano: la divisione delle diocesi in decanati o foranie non era stata mai rigorosamente imposta dal diritto comune e molto meno erano stati accuratamente e tassativamente determinati i diritti e i doveri del V. f.

Oggi il nuovo CIC prescrive ai vescovi la suddivisione del territorio diocesano in vicariati foranei comprendenti rispettivamente diverse parrocchie (can. 217) e, accogliendo l'indirizzo di tutta la legislazione anteriore, meglio illustra le attribuzioni del V. f. Il vescovo può scegliere per tale ufficio qualunque sacerdote, anche se non in cura d'anime, purché idoneo, e in ogni caso può rimuovere ad nutum il nominato.

Per diritto comune il V. f. ha solo potere amministrativo disciplinare; per diritto particolare (regionale, provinciale, sinodale, extrasinodale) può competere a lui anche una potestà giurisdizionale, propriamente detta ordinaria o delegata, secondo che è data all'ufficio o soltanto alla persona. Il CIC ordina che gli si attribuisca la facoltà abituale sui casi riservati (can. 899 § 2) e lo autorizza a concedere agli amministratori dei beni ecclesiastici la licenza di stare in giudizio a nome della Chiesa in casi urgenti (can. 1526).

Spetta inoltre al V. f. l'uso di un sigillo speciale del vicariato e la precedenza su tutto il clero della sua circoscrizione (godendo egli su di esso di una superiorità gerarchica e permanente) ma non sui colleghi di Capitolo negli atti capitolari e nelle funzioni corali, ove egli sia canonico (Pont. Comm., 10 nov. 1925).

Una novità introdotta dall'CIC, desunta dal diritto articolare di molte regioni, è per il V. f. l'obbligo della visita alle parrocchie secondo il turno e il tempo fissato del vescovo (can. 447 § 2). Scopo di tale visita è controllare l'osservanza o meno delle prescrizioni canoniche riguardanti la cura d'anime, la disciplina ecclesiastica e il culto divino nella forania (can. 447 § 1). A questa visita, che è affatto distinta dalla visita pastorale, corrisponde l'imbecillenza di una relazione annua (can. 449). Altri doveri specifici ed esclusivi del V. f. sono: vigilare perché ai parroci vicini a morire si usi l'assistenza spirituale e tutte le cure del caso e perché al loro trapasso non abbiano a soffrire alcun danno la suppellettile sacra e l'archivio parrocchiale; convocare in giorni stabiliti dal vescovo il clero foraniale per le conferenze dei casi e presiedere; da ultimo risiedere in parrocchia se parroco, se non è parroco nel territorio del vicariato o almeno in luogo non troppo lontano secondo le norme fissate del vescovo. A norma del diritto vigente il vescovo non è tenuto a rispettare la consuetudine, secondo la quale in molte diocesi l'ufficio di V. f. è annesso ad una determinata parrocchia del distretto, ordinariamente alla più importante.

BIBL.: parte storica: L. Thomassin, Vetus et nova Eccl. disciplina, Lione 1705, parte 1, lib. II, cap. 3, 3; Benedetto XIV, De Synodo dioc., Roma 1748, lib. III, cap. 3, n. 5; Parte giuridica: A. Couly, Les vicaires forains d'après la nouvelle législation canonique, in Le canoniste, 46 (1924), pp. 18-34, 65-70; M. Conte a Coronata, Del V. f., in Palestra del clero, 8 (1929), pp. 194-199; P. Vito, Posis. giuridica delle ex-collegiate e rapporti col V. f., ibid., pp. 515-517; id., Il V. f. e la visita alle parrocchie del