DIACONO E ARCIDIACONO

DIACONO e ARCIDIACONO. - Etimologicamente derivato da διάκονος (inserviente), è oggi il secondo degli Ordini maggiori (v. SACRO). Nel Vangelo questo nome ricorre otto volte e sempre nel senso di inserviente. Nel senso tecnico odierno si trova attestato la prima volta in s. Paolo (Phil. 1, 1 e I Tim. 3, 8-12). Il diaconato è certamente Sacramento, sebbene ciò non sia di fede definita, ed è in ordine gerarchico.

I. ISTITUZIONE. - La prima menzione dei d. nel Nuovo Testamento, seguendo l'ordine non già degli scritti, ma degli avvenimenti, si ha in occasione degli incidenti suscitati nella primitiva comunità cristiana, quando parve che la distribuzione dei sussidi alle vedove ed ai pupilli non si facesse con la dovuta imparzialità. Gli Apostoli affidarono «a sette uomini di buona riputazione, pieni di Spirito Santo e di sapienza» (Act. 6,3) un tale compito «e pregando imposero loro le mani» (ibid., 6,6). In questo racconto la tradizione vede il compimento di un atto veramente sacramentale. Difatti il disbrigo dell'attività assistenziale non esaurisce tutta l'attività dei d.: essi erano anche aiutanti degli Apostoli. Stefano e Filippo evangelizzavano (ibid., 6, 8 sgg.; 8, 5; 26, 40), Filippo anzi battezzava (ibid., 8,12 sgg.; 38). A cominciare da s. Ignazio Martire i Padri pongono il diaconato come l'inferiore dei tre gradi della gerarchia dell'Ordine. S. Ignazio (Ad Trall., 2,1) chiama i d. «ministri dei misteri di Dio»; e dice: «tutti rispettino i d. come Gesù Cristo, così anche il vescovo ed i preti; senza loro non c'è chiesa» (ibid., 3,1).

II. RITO DELL'ORDINAZIONE. - Oggi per essere ammessi al diaconato occorre oltre il bovum testimonium, di cui parlano già gli Atti, anche il celibato (can. 132, 1); in Oriente, dal Concilio Niceno in poi, è permesso solo il primo matrimonio.

Occorre inoltre che il candidato abbia compiuto i 22 anni di età (can. 975), abbia iniziato il 4° anno del corso teologico (can. 976 § 2) in scuole approvate dall'autorità ecclesiastica ed organizzate a norma del can. 1365 (can. 976 § 3); sia già suddiacono da tre mesi ed abbia esercitato l'Ordine del suddiaconato (can. 978 §§ 1-2). Per poi ascendere al presbiterato dovrà osservarsi un identico intervallo di tre mesi con l'esercizio dell'Ordine del diaconato (can. 978 § 2).

Il rito dell'ordinazione al diaconato è descritto nel Pontificale Romano (titolo de ordinatione diaconi). Ministro dell'ordinazione è il vescovo. È questa la dottrina comune contro cui vengono sollevate difficoltà dalle bolle Exponii di Innocenzo VIII del 1489 e Sacrae Religionis di Bonifacio IX del 1400, ma la questione storico-teologica, tuttora insolita, riguarda il ministro dell'Ordine (v. SACRO).

L'ordinazione diaconale si fa, come per gli altri Ordini maggiori, con l'imposizione delle mani e l'orazione episcopale, conformemente a Act. 6, 1 sgg. (cf. Pio XII, cost. Sacramentum Ordinis, 30 nov. 1947; AAS, 40 [1948], p. 5). Dalla liturgia gallicana, nel medioevo, si aggiungeva la tradizione degli strumenti (stola, dalmatica, libro del Vangelo); nel sec. XIV, in seguito alle disquisizioni scolastiche, entrava la formula «Accipe Spiritum Sanctum ad robur et resistendum» nel prefazio, ossia nell'orazione consecratoria: da qui una famosa controversia sulla materia e forma del diaconato, decisa (loc. cit.) da Pio XII.
III. UFFICIO. - Per il diaconato non viene oggi trasmessa nessuna speciale potestà di porre determinate azioni sacre, che siano esclusive di questo Ordine, ma si dà facoltà di esercitare ex officio alcune funzioni sacre.

La funzione propria del d. fu in ogni tempo quella di servire il vescovo (cfr. s. Ignazio, Eph., 2,1; Philad., 11, 1-2) con duplice attribuzione: il ministero sacro e le opere di carità, in particolare la cura dei poveri.

Presto ai d. sono attribuite delle funzioni liturgiche: secondo s. Ignazio (Trall., 2,3) «sono ministri dei mi-

steri di Cristo Gesù... non sono infatti ministri delle biade e dei cibi, ma della Chiesa di Dio: predicano (Philad., 11,1) e, secondo s. Giustino (Apologia, I, 65 e 67), distribuiscono l'Eucaristia, specialmente il Sangue di Cristo, e portano la S. Comunione agli assenti; ricevono le oblazioni dalle mani dei fedeli, leggono i dittici e con il permesso del vescovo battezzano, istruiscono i catecumeni e fanno sopra di essi gli esorcismi: da s. Cipriano (Epist., 18,1) ebbero l'autorità di riammettere in caso di necessità i «lapsi», almeno quando potevano mostrare il libello dei confessori; questo uso di riconciliare si è conservato per i d. fino al medioevo (B. Bartmann, Lehrbuch der Dogmatik, II, 7ª ed., Friburgo in Br. 1929, p. 409). Secondo la vecchia prassi i d. erano l'occhio del vescovo: vigilavano sulla disciplina; erano il suo orecchio, per fargli sentire le domande e le lamentele dei fedeli, la sua mano per far l'elemosina ai poveri, il suo cuore per prendere cura dei malati e dei bisognosi (Didascalia, III, 13,7; IX, 28, 6; 44, 3 e 4). Già nelle Costituzioni degli Apostoli (2,57) viene riservato ai d. il canto del Vangelo.

La cura dei poveri portò con sé l'amministrazione dei beni della Chiesa.

Dei molteplici uffici del d. il Pontificale Romano e il CIC ne hanno conservato tre principalmente: servire il sacerdote all'altare quando celebra solennemente o sostituirlo in determinate funzioni, battezzare e predicare.

1. L'assistenza al sacerdote, che solennemente celebra, come suo primo ministro importa diverse mansioni, determinate dai libri liturgici, come cantare il Vangelo, somministrargli l'ostia al momento dell'oblazione, infondergli il vino nel calice, porgergli l'ostensorio all'atto della benedizione eucaristica, ecc. Il d., come ministro straordinario della S.ma Eucaristia, può sostituirsi al sacerdote e distribuire la S. Comunione a due condizioni: a) che ci sia una ragione grave, intesa in senso piuttosto largo, come un'infermità o pressanti occupazioni del parroco, ecc.; b) che ci sia la licenza dell'Ordinario o del parroco, cioè di colui, a cui per diritto spetta di distribuire la S. Comunione ai fedeli: la quale licenza, in caso di necessità, può legittimamente presumersi (can. 845 § 2). Qualora una di queste condizioni non esistesse, il d., pur amministrando, non commetterebbe tuttavia un peccato grave e molto meno incorrerebbe nella irregolarità di cui al can. 985 § 7.

Il d. è anche ministro, assieme al sacerdote, della esposizione o reposizione del S.mo Sacramento, ma non della benedizione (can. 1274 § 2) che può e deve dare solo nel caso che porti la Comunione agli infermi secondo il rito prescritto nel Rituale Romano (tit. IV, cap. 4, n. 23, 36; Pont. Comm. Cod., 13 luglio 1930: AAS, 22 [1930], p. 365). Allora, come nel caso ordinario di distribuzione della S. Comunione, deve pure benedire con la mano secondo le prescrizioni dello stesso Rituale (tit. IV, cap. 2, n. 10; AAS, 22 [1930], p. 365), ed aspergere con l'acqua santa all'inizio (Rit. Rom., tit. IV, cap. 4, n. 15).

Sono queste, assieme alla benedizione del cero pasquale nel Sabato Santo (cf. Missale Rom., Rubrica in Sabb. Sancto «benedictio cerei»); agli esorcismi ed alle benedizioni che occorrono nel Battesimo solenne, le sole benedizioni espressamente permesse e quindi consentite al d. (can. 1147 § 4).

Infine il d., con licenza dell'Ordinario o almeno del parroco, può sostituire il sacerdote mancante nel condurre il funerale (Decr. authent. S. R. C., n. 3074), indossando anche, come sembra più probabile, il pluviale. In caso di particolare necessità può anche probabilmente condurre le processioni ordinarie a norma del can. 1290 § 2, alle stesse condizioni di cui sopra (F.M. Cappello, De Sacramentis, IV, Roma 1942, n. 119).

Insegna propria del d. è la stola portata transversalmente dalla spalla sinistra al fianco destro, ed in certo senso la dalmatica.

2. Il d. è ministro straordinario del Battesimo

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DIACONO E ARCIDIACONO - Iscrizione del d. Flavio Secondino (sec. III) - Roma, Museo Lateranense.
solenne, che però non può amministrare se non a due condizioni: a) esistenza di una giusta causa, che non è necessario sia grave, come sopra per la S. Comunione; b) licenza dell'Ordinario del luogo o del parroco, che può essere presunta in caso di necessità (can. 471).

Nell'amministrazione del Battesimo deve osservare il rito del Rituale romano (tit. II, cap. 2) e compiere tutte le cerimonie, fatta eccezione della benedizione dal sale (loc. cit., n. 6) e dell'acqua (Rit. Rom., tit. II, cap. 8; S. R. C., Decreta Authent., n. 3684).

3. Il d. è abilitato «qua talis» al ministero della predicazione come il sacerdote, ma può esercitarlo solo dopo legittima missione e licenza del competente superiore (cann. 1342 § 1, 1328).

Inoltre il d. ha tutti i privilegi e tutte le obbligazioni comuni agli altri chierici; di più, comune con il suddiacono, ha l'obbligo della recita del Divino Ufficio (can. 135) e dal celibato sorge per lui impedimento dirimente in ordine al Matrimonio (can. 1072). La S. Sede oggi dispensa, con minor rigore che in passato, e da questo impedimento e perciò dal medesimo si può dispensare in caso urgente ed in periculo mortis a norma dei cann. 1043-1045; non però a norma del can. 81 (Pont. Comm. Cod., 26 genn. 1949: AAS, 41 [1949], p. 158).

IV. L'ARCID

1. Le origini. - In ricordo della primiera istituzione la maggior parte delle Chiese, cominciando da quella di Roma, non ebbero da principio più di sette d., mentre non c'era numero fisso per i preti; e nel Concilio di Cesarea (314) contro alcuni abusi si stabilì che i d. fossero in ciascuna chiesa sette (can. 15). Ma poi la Chiesa orientale prima, come attesta Sozomeno (Hist. eccl., I, 15), e la Chiesa occidentale poi, non si attennero più a questo numero.

Ad Alessandria nel sec. IV si contano 9 d. seguaci di Ario e 20 che sottoscrivono al decreto per la sua deposizione (PG 18, 577-81); ad Edessa nel 451 vi erano 39 d. (Mansi, VII, 255), ed a Costantinopoli nel sec. VI ve n'erano 100 (Novellae, III, 1).

A Roma la tradizione si mantenne più costante per la divisione della città in sette regioni (sotto papa Fabiano, 263-51, secondo il Lib. Pont.), a ciascuna delle quali presiedeva un d. (regionarius). Ma anche qui a poco a poco accanto ai regionarii vennero deputati altri d. (stationarii, martyrarii: J. Mabillon, Museum Ital., II, Parigi 1689, pp. XVII-XVIII).

Era naturale che essendo demandata in particolare ai d. l'amministrazione e la distribuzione dei beni della Chiesa, uno fra loro ne avesse la direzione e la diretta responsabilità e che gli altri sottostassero a lui. Sorge così l'arcid. che si trova menzionato prima in Oriente, ma che in Occidente assume un compito più vasto e più chiaramente definito. Sorge come l'uomo di fiducia del vescovo in un settore così delicato; ciò non vuol dire che più tardi non abbia poi osato spadroneggiare e cercato di imporre la sua volontà. Grazie alle sue qualità od al suo ascendente poteva riuscire a farsi valere nell'elezione del nuovo vescovo, quando la sede rimaneva va-

cante, in favore della propria persona o di quella da lui preferita: nei casi ordinari infatti la scelta cadeva nell'antichità o su un d. o su un prete.

La piena evoluzione di quest'ufficio si ebbe dal sec. IV al sec. VIII. Ceciliano, poi vescovo di Cartagine, è il primo in Occidente cui venga applicato il titolo di arcid. dal suo biografo, Ottato di Milevi (ca. 380), mentre narra le rigorose misure prese come tale per correggere alcuni abusi durante la persecuzione diocleziana (De schism. Donatist., I, 16: PL 11, 916). Qualche altro autore applica il titolo a personaggi pure anteriori, ma scrive dopo.

S. Agostino chiama s. Lorenzo arcid. (Serm., 302, 9: PL 38, 1388). « Ducem diaconorum » è invece chiamato s. Atanasio d'Alessandria presso Teodoreto (Hist. eccl., I, 25: PG 82, 980).

Sozomeno (Hist. eccl., IV, 28: ibid. 67, 1204) chiama arcid. il chierico che nel 361 tenta di impedire ad Antiochia al vescovo s. Melezio il Grande di fare una professione ortodossa sulla Trinità e narra che s. Gregorio Nazianzeno (ca. 380) costituì Evagrio arcid. di Costantinopoli (op. cit., VI, 3: ibid. 67, 1384). Ugualmente negli atti del Sinodo « ad Quercum » (403) l'accusatore di s. Giovanni Crisostomo è Martirio, antico arcid. della Chiesa di Costantinopoli (Atto d'accusa, n. 26: Mansi, VI, 1144; Ep. S. Ioh. Crys. ad Inn., I, 1: PG 52, 531).

Dell'arcid. parla ancora il I Concilio Toletano del 400 (c. 20, Mansi, III, 1002) e s. Girolamo in più luoghi delle sue opere (Ep. 125: PL 22, 1080; Ep. 146, 1: ibid., 1194, ecc.).

Nel sec. V il titolo di arcid. diventa comune per molte Chiese e s. Leone Magno poteva scrivere che all'arcid. della Chiesa costantinopolitana (453) era affidata dispensationem totius causae et curiae ecclesiasticae (Ep. 111, 2: ibid. 54, 1021), cioè subordinatamente al vescovo, tutta la disciplina ecclesiastica. Riguardo all'amministrazione dei beni, affidata all'arcid., ci fanno fede le sue lettere (492-96).

Il papa Gelasio che affida all'arcid. Giustino con altri due l'amministrazione dei beni della chiesa di Volterra, di cui aveva privato il vescovo Eucaristo (ibid. 59, 140-45), ricorda il caso del vescovo di Faieria, che aveva rimosso dall'ufficio il suo arcid. Giovanni, per poter disporre più liberamente dei beni a propria utilità (ibid., 100). Il caso si ripeterà sotto Gregorio I a Salona (Ep., II, 18-20: ibid. 77, 552-65).

La cura delle vedove e dei pupilli affidata all'arcid. è ricordata negli Statuta Ecclesiae antiqua (cap. 17: H. T. Bruns, Canones Apostolorum et conciliorum, Berlino 1839, I, 143) e nel II Concilio di Mâcon (cap. 12: Bruns, II, 253) del 585; la cura e la visita dei carcerati è imposta come obbligo nel Concilio V di Orléans ([519], cap. 20: Bruns, II, 214); mentre i Concili di Parigi del 614 (II, capp. 7-9: Bruns, II, 257) e di Châlons-sur-Marne del 650 (cap. 7: Bruns, I, 266) gli impongono, insieme con il vescovo, l'ufficio di esecutore testamentario dei chierici.

L'educazione dei giovani chierici, specialmente di quelli raccolti nel « diacono » della città episcopale, ci è testimoniata in varie fonti (cf. s. Gregorio di Tours, Hist. Franc., 10, 8: PL 71, 536; Statuta Eccl. antiqua, cap. 9: Bruns, I, 142), che insieme ci dicono la parte tenuta dall'arcid. nell'ordinazione dei medesimi (Statuta Ecclesiae antiqua, capp. 5-6: loc. cit.), essendo la stessa ammissione agli Ordini dipendente dal suo giudizio (Concilio di Beiruth [449]: Mansi, VII, 223).

Anche dopo l'ordinazione i giovani chierici rimangono soggetti alla vigilanza dell'arcid. (Concili di Agde del 506, cap. 20: Bruns, II, 150 e di Orléans [541], cap. 26: Bruns, II, 206). L'ufficio di arcid. era liberamente assegnato dal vescovo (Sozomeno, Hist. eccl., VI, 30; 8, 9; 8, 15) e data la sua importanza spesso conservato a vita.

La promozione al presbiterato era ritenuta un'ingiuria (s. Girolamo, Comm. ad Ezech., cap. 48: PL 25, 484) e ad essa i vescovi ricorrevano, quando volevano disfarsi di un arcid. (Ep. Leonis I: ibid. 54, 1021; Ep. Gregorii M.: ibid. 77, 552 sgg.).

2. Vicario del vescovo

Dalla fine del sec. VII l'arcid. ci appare sempre più come il vicario del vescovo in tutto ciò che riguarda il governo della diocesi,

tanto che l'Ordo Romanus, I, n. 4 (M. Andrieu, Les Ordines Romani du haut moyen âge, II, Lovanio 1948, p. 68) chiama l'arcid. della Chiesa romana sicarius Pontificis ed Incmano di Reims nel sec. IX nomina il suo arcid. con l'appellativo di commister noster (Capit. a. XII episcopatus super., cap. 1: PL 125, 793). La visita della diocesi è affidata all'arcid. insieme con il vescovo ed anche in suo luogo, e si estende non solo al clero inferiore, ma anche alla visita personale dei preti, su cui vari concili dettano minuziose prescrizioni (Capit. Walteri episc. Aurelian. [871]: ibid. 119, 726-46), mentre Incmaro (Capit. Archidiaconibus, presbyteris data, capp. 1-13: ibid. 125, 800) raccomanda ai suoi arcid. di usare con carità, ma senza debolezza, del loro ufficio di correttori.

L'Ordo Romanus, inserito nelle Decretali (1, X, I, 23), gli sottomette tutto il clero senza eccezioni, urbano e rurale. Un testo della stessa epoca, attribuito a volte ad un Concilio di Toledo (1, X, I, 24) e a volte a s. Isidoro (1, § 12, D. 25), dice espressamente che l'arciprete è sottomesso all'arcid.; gli dovrà obbedire come al suo vescovo, pur essendo il capo dei preti (loc. cit.). Lo stesso ripete per il primicerio (c. unic., X, I, 25) per il sagrista (c. unic., X, I, 26) e per il custode (1, X, I, 27). Con il crescere della potenza dell'arcid. aumenta anche il pericolo di abusi. Capitolari e concili ne mettono in guardia l'arcid. Otto dei tredici Capitoli d'Incmaro sopra ricordati trattano di questo soggetto (capp. 1-6, 9, 11). L'ufficio diviene appetibile anche ai laici, ma i Capitolari si affrettano a precluderne loro la via (Capit. minor. in Theodonis villa [805], cap. 15).

3. L'arcid. prelato, che fino al sec. IX era semplice d., da allora in poi spesso è prete e mentre prima era unico per tutta la diocesi, da questo tempo perde la sua unità, perché le fonti franche cominciano a parlarci di vari arcid. nella stessa diocesi, a ciascuno dei quali è assegnato un particolare territorio (Conc. Chalon-sur-Saône [813], cap. 5; Parigi [829], cap. 25).

Le fonti germaniche invece solo nel sec. X ci parlano di più arcid. nella stessa diocesi, ma nel sec. XI-XII la divisione era divenuta comune (A. Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands, IV, Lipsia 1931, p. 11 sgg.) e la si trova anche in Inghilterra, a Canterbury (PL 214, 1029); mentre in Italia appena la si trova nel sec. XII. Il numero degli arcid. varia secondo le regioni. In Germania se ne ha spesso uno per parrocchia matrice.

A Roma unico era rimasto l'arcid., che era una delle principali figure nel collegio cardinalizio. Non si conoscono veramente quali fossero in particolare nel sec. XI le sue funzioni. Antecedentemente si ha solo la testimonianza di papa Martino ([657], ibid., 87, 201), secondo cui gli competeva di tenere il governo durante la sede vacante, insieme con l'arciprete e con il primicerio dei notai. Ma proprio nel sec. XI vediamo un arcid. della Chiesa romana, anche prima di essere eletto pontefice, riempire di sé la storia della Chiesa, Ildebrando.

La moltiplicazione degli arcid., se anche non fin dall'inizio, portò ben presto alla divisione della diocesi in distretti (arcidiaconati). Dove esiste la divisione, spesso i confini dell'arcidiaconato corrispondono ai confini di un distretto civile (pagus); qualche volta corrispondono ai decanati, come a Basilea; ma ordinariamente più decanati costituivano un arcidiaconato, mentre esistono chiese e monasteri che per privilegio ottengono l'esenazione con propri diritti arcidiaconali. Il nome però di arcidiaconato non appare se non nel sec. XI, mentre prima si trova il termine parrocchia (cf. B. Guérard, Essai sur le système des divisions territoriales de la Gaule, Parigi 1832, p. 93).

Con la divisione in territori, la giurisdizione dell'arcid., che prima era delegata ab episcopo, a poco a poco divenne abituale per il proprio territorio. D'altra parte, poiché all'esercizio della giurisdizione erano congiunti certi proventi, sorse così l'ufficio e beneficio di arcid. con giurisdizione non più delegata, ma ordinaria. Dal sec. XI l'ufficio costituiva una delle dignità del Capitolo della cattedrale o di una collegiata e qualche volta, come nella dio-

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DIACONO E ARCIDIACONO - Ordinazione del d. Disegno del Pontificale di Landolfo I di Benevento (957-84). Roma, Biblioteca Casanatense, 724 B I 13.
(fot. Enc. Cott.)
cesi di Salisburgo, era annesso alla cura di certe parrocchie.
Così, in molti luoghi, gli arcid. nel sec. XI-XII erano veri
prelati con giurisdizione ordinaria nel proprio territorio.

Ne venne che gli arcid. nelle diocesi fossero giudici
ordinari di prima istanza, dai quali si appellava al vescovo.
Alla giurisdizione contenziosa rispondeva un'amplissima
potestà amministrativa (7, 9, 10, X, de officio archid.,
I, 23). Ciò portò una certa indipendenza dal vescovo
diocesano, ed una resistenza da parte di quest'ultimo
alla trasformazione in corso. In questa resistenza del-
l'arcid. ebbero spesso anche l'appoggio dei Romani
Pontefici (c. 4-5, XI, I, 23).

Ciononostante, nel sec. XII, la giurisdizione degli
arcid. divenne ordinaria e, come ordinaria, delegabile. Il
Concilio di Tours del 1163 (can. 7) non biasima gli arcid.
che costituiscono i loro delegati, ma solo perché li costi-
tuiscono per danaro.

Gli arcid., posti quasi sullo stesso piano dei vescovi,
costituiscono a loro volta i propri vicari ed ufficiali (cf.
S. Tommaso di Cantorb., Lettere, 173, 182, 189, 191,
225, 292, in Recueil des histor. des Gaules, XVI, pp. 345,
354, 360, 363, 389, 447).

Col sec. XIII si raggiunge l'apice della potenza degli arcid.
Ciò è visibile attraverso i concili e gli statuti del tempo,
più che attraverso le fonti del diritto comune, che paiono
piuttosto in ritardo rispetto alla realtà esistente (cf. 7,
X, I, 23). Come osserva la glossa delle Decretali, la
consuetudine aveva considerevolmente aumentato le pre-
rogative degli arcid., che non sono più semplici delegati
(In Decret., I, I, tit. 23, c. 4, V. CONSUETUDINE.). È su-
perfluo stare a ripetere le loro prerogative in specie:
basterà porre l'accento su qualche nuova conquista.
Circa la preparazione delle ordinazioni e degli ordinanti
essi possono tutto, fatta eccezione delle lettere dimissorie
da concedersi soltanto de consensu episcopi (8, X, I, 23).
Così la sorveglianza sul clero si estende a tutti, compresi
arciprete e decani (7, X, I, 23) e, avuta l'istituzione
dal vescovo, a cui li presentano, possono immetterli nel
possesso di qualsiasi ufficio e beneficio (loc. cit.). Qualche
volta il diritto particolare e la consuetudine autorizzano
l'arcid. anche a passar sopra a quest'ultimo diritto esclusivo
del vescovo e ad immettere nel possesso i chierici, episcopo
irrequisito. Così pure mentre il diritto comune autorizzava
gli arcid. ad installare abati ed abbadesse nel loro arcidiaco-
nato (9, X, I, 23), la consuetudine dava loro il diritto,
come a Sens, d'installare perfino i vescovi (cf. A. Ama-
nieu, Archidiacre, in DDC, I, col. 969).

Sul diritto dell'arcid. alla visita pastorale, da compiersi
annualmente, ormai non c'è dubbio; egli, ordinariamente,
la fa da solo. I concili si limitano a specificare e ad ana-
lizzare l'oggetto della visita o a sconsigliare l'arcid. dal ren-
derla troppo gravosa con il suo seguito, con l'aumento
delle tasse ecc. (cf. Conc. Later. III, a. 1179, c. 4; Later.
IV, a. 1215, c. 33 [6, 23, X, III, 39]).

Lo stesso potere aveva l'arcid. nelle riunioni speciali,
specie di conferenze del clero dell'arcidiaconato e quasi
un complemento della visita pastorale (Const. Aegidi
Sarriaburieu. [1256], de Capitulis celebrandis: Mansi,
XXIII, 905); fin qui il potere di giurisdizione dell'arcid.

Riguardo al potere di Ordine, già prima del sec. X
si erano avuti esempi di arcid. ordinati sacerdoti, pur
conservando il loro ufficio: gli esempi si moltiplicano
dal sec. X al sec. XII, ma quest'uso non divenne mai uni-
versale, protestando alcuni di essi che ricevere l'ordina-
zione presbiteriale non era aumentare la dignità del-
l'ufficio, ma piuttosto diminuirla (cf. Pietro de Blois,
Epist., 123: PL 207, 365-66). Qualcuno poi non si curava
neppure di ricevere l'Ordine del diaconato, tanto che
molti concili ed infine i tre primi Concili del Laterano
(I, can. 6; II, can. 10; III, can. 3), oltre che prescrivere l'età
di 25 anni, dovettero comandare all'arcid., avente cura d'ani-
me, di ricevere l'Ordine del diaconato entro un anno dal-
l'assunzione della carica (23 D. 60; c. 7 X, I, 6).

Tutto sommato in questo tempo l'arcid. è quasi sola-
mente per la potestà di Ordine inferiore al vescovo; e la
sua potestà è personale, non più vicaria.

4. Declino

Il pericolo di uno strapotere degli arcid. aumentava per il fatto che all'antica libera collazione da parte del vescovo, spesso si era sostituita la designazione di essi per elezione capitolare o nomina regia (P. Hin- schius, System des Kath. Kirchenrechts, II, Berlino 1878, pp. 195 sg., 201 sg.).

Non fa quindi meraviglia che i vescovi cercassero di
contenere con vari mezzi lo strapotere degli arcid. (Conc. di
Tours, [1239], c. 8), sostituendoli pian piano con altri mi-
nistri più dipendenti dalla propria volontà, perché amovi-
bili ad nutum e che in questa loro lotta trovassero un
aiuto cercato o non cercato nelle competizioni capitolari.

I Capitoli cooperarono accanto ai vescovi ad intaccare
la dignità dell'arcid., contenendo prima e poi cercando di
scalzare a proprio vantaggio l'estensione dei suoi poteri
nella vita capitolare e della diocesi. La cosa sotto certi
aspetti era pure naturale; entrato l'arcid. nel Capitolo,
gli altri canonici tendono a considerarlo come un loro

pari. Favoriti dalla disciplina e dallo spirito di corpo, i canonici misero in discussione non solo la precedenza che l'arcid. vantava, ma la giurisdizione stessa di prelato, per ridurlo nei limiti di uno qualsiasi di loro.

Regolarmente gli arcid. avrebbero dovuto essere nei Capitoli le prime dignità; ma non avviene sempre e dovunque così. In Francia i Capitoli hanno generalmente a capo un prevosto od un decano: gli arcid. vengono così al secondo posto, se non al terzo, come a Parigi e a Meaux, e qualche volta persino al settimo, come a Chartres.

Questo costume, al dire dei canonisti, era assai diffuso anche fuori della Francia. In Italia, ad es., a Torino, a Padova e a Reggio l'arcid. era preceduto dall'arciprete mentre ad Anversa veniva per terzo. In Spagna, ad Avila e a Barcellona l'arcid. è seconda dignità, a Zamora terza. S. Antonino di Firenze ci è a suo tempo testimone di questa diversità (Summa theol. mor., parte 3ª, tit. 19, c. 6 § 1, Venezia 1571, p. 345). Questa determinazione di precedenza è frutto spesso di lotte, in cui l'arcid., come è evidente, resta non di rado soccombente.

Anche gli abati cercano di rendere sempre più indipendenti i loro monasteri dal potere degli arcid. (cf. M. Quantin, Cartulaire général de l'Yonne, Auxerre 1854, p. 102 sgg., n. 235).

Ma più che queste concuse, per così dire, a base di riserve e di compromessi, fu la creazione, da parte dei vescovi, dei vicari generali, per il governo ordinario della diocesi e degli officiali per l'amministrazione della giustizia, ciò che diede la spinta più forte al declino della potenza degli arcid.

Gli arcid., infatti, da vicari dei vescovi si erano trasformati in prelati ordinari, agendo per proprio conto e non più come delegati, in una parte del territorio della diocesi. Il vescovo praticamente era rimasto privo di aiuto in un momento in cui gli affari della diocesi si moltiplicavano e la rinascenza del diritto esigeva nella curia episcopale la presenza di un tecnico del diritto.

Fra il sec. xv e il xvi la decadenza dell'arcid. si accentua e nel sec. xvi esso non esiste più, se non come dignità capitolare ed il diritto comune che lo riguarda non si applica più. M. Navarro (Manuale confessariorum, cap. 25, n. 136), diceva di non conoscere in Spagna nessun arcidiacono, a cui si potessero applicare i testi delle Decreti).

5. Dal Concilio Tridentino al Codice

Questo lento sgretolamento dei poteri dell'arcid. ebbe il suo epilogo nel Concilio Tridentino, che sottraesse alla sua giurisdizione le cause matrimoniali e criminali dei chierici (Sess. XXIV, c. 20 de ref.), specialmente le cause dei chierici concubinari: anzi tolse perfino la potestà di scomunicare e di visitare la diocesi (Sess. XXV, c. 3 de ref.). E anche là dove il diritto particolare riconosceva agli arcid. il diritto di visita, il Concilio specificava che doveva essere esercitato personalmente e con l'autorizzazione del vescovo, cui si doveva rendere conto (loc. cit.).

Perciò, dopo il Concilio di Trento, che pure aveva altamente elogiato le benemerenze dell'arcid., (Sess. XXIV, c. 12 de ref.) tale ufficio, svuotato di ogni potere di giurisdizione, si ridusse ad una mera dignità onorifica nei Capitoli (cf. S. C. C., 23 genn. 1598; 4 maggio 1726); spesso è prima dignità, ma altre volte deve cedere la precedenza al preposito o più raramente all'arciprete.

Le attribuzioni dell'arcid., osservava Benedetto XIV, erano ridotte ad assistere il vescovo nelle sacre ordinazioni (Cost. Ex quo dilectus, 14 genn. 1747; Bullarium, IV, Malines [1826], p. 369 sgg.); e ciò corrisponde con quanto aveva deciso la S. Congregazione dei Riti per le funzioni pontificali in genere.

6. Disciplina attuale

Il CIC non parla neppure dell'arcid. Non ne parla quando, nel can. 217 § 1, raccomanda al vescovo di dividere il suo territorio diocesano in regioni o distretti, contenenti più parrocchie, per quanto non metta limite alla varietà dei nomi, con cui possono essere chiamati, attese specialmente le denominazioni storiche. Non ne parla quando tratta delle dignità capitolari, rispettando la varietà dei nomi e la gerarchia di priorità

che lo sviluppo dei secoli ha stabilito in ciascun Capitolo. Ma è naturale che si applichino all'arcid., dignità capitolare, là dove esiste, i canoni che riguardano le dignità capitolari, sia circa l'erezione (can. 391 § 1), sia circa la collazione (can. 396 § 1, 1435 § 1), il diritto di opzione (can. 396 § 1), i requisiti (can. 396 § 3), i diritti ed i doveri (cann. 397, 405, 408), le relazioni col Capitolo (cann. 393 § 2; 411 § 3), le obbligazioni (cann. 1406 § 1 n. 5, § 2; 410 § 1; 2403), le esenzioni (can. 416), e le distribuzioni (can. 395 § 3). Ed è pure naturale si applichino in particolare quelle norme che riguardano la prima dignità capitolare (can. 396 § 3), là dove l'arcid. lo è veramente. Come qualsiasi altra dignità, quella di arcid. può essere richiamata in vita là dove esisteva, dal vescovo stesso con il consenso del Capitolo, senza bisogno di ricorrere alla Sede Apostolica (can. 394 § 1). Nel Pontificale romano è ancor oggi chiamato arcid. il prete assistente che presenta i candidati all'ordinazione ed a cui è fatta l'interpellanza circa la loro idoneità all'Ordine (Pont. Rom., tit. de ordinatione diaconi, prebyteri, ecc.).

Sul diritto di precedenza una risposta della S. Congregazione del Concilio dopo il CIC chiarisce che sempre ed in ogni caso sull'arcid. o sulle altre dignità capitolari spetta al vicario generale il diritto di precedenza « etiam in choro et actibus capitularibus... est interveniat non ut vicarius et in habitu vicariali, sed ut canonicus et in habitu canonici » (Cuneem. et Utineu., praecedentiae, 17 maggio 1919; H. Ferretti, De iure praecedentiae Vicarii generalis super clero dioecesis..., Roma 1919, p. 3). - Vedi tav. XCIV.

BIBL.: Cf. i trattati dogmatico-storici del sacramento dell'Ordine, p. es. B. Bettmann, op. cit., p. 736 sgg.; Ch. Pesch, Praelectione dogmaticae, VII, Friburgo 1897, nn. 597-604. E inoltre: J. Quistorp, De diaconis, archidiaconis, hypodiaconis et diaconensis, Rostock 1655; J. A. Pertsch, Ueber den Ursprung der Archidiakonen, Hildesheim 1743; A. Grès, Etati historique sur les archidiacres, in Bibliothèque de l'École des Chartes, 12 (1831), p. 38 sgg.; P. Fournier, Les officialités au Moyen Age, Parigi 1880; I. N. Seidl, Der Diakonat in der katholischen Kirche, dessen hieratische Würde und geschichtliche Entwicklung, Ratisbona 1884; A. Schröder, Die Entwicklung des Archidiakonats bis zum 11. Jahrh., Augusta 1890; F. X. Glasschröder, Zur Geschichte des Archidiakonats, in Festschrift zum elfshundertjährigen Jubiläum des deutschen Campo Santo in Rom, Roma 1897; P. Laurain, De l'intervention des laïques, des diacres et des abbettes dont l'administration de la Pénitence, Parigi 1897; H. Leclercq, Archidiacre, in DACL, I, coll. 2733 sgg.; P. A. Leder, Die Diakone d. Bischöfe u. Presbyter. Untersuchung über die Vorgeschichte u. die Anfänge d. Archidiakonats, Stoccarda 1905; I. Krieg, Der Kampf der Bischöfe gegen die Archidiakone im Bistum Würzburg (Kirchengesch. Abhandlungen Stutz, 82), ivi 1914; G. Grömer, in Festgabe A. Knoppler, Friburgo 1917, pp. 159-76; H. Leclercq, Diacres, in DACL, IV, coll. 738-46; E. Fournier, Les origines du vicaire général, Parigi 1922; J. Forget, Diacres, in DThC, VI, coll. 703-31; L. Duchesne, Origines du culte chrétien, 5e ed., Parigi 1925, pp. 372-78; I. Viteau, L'institution des diacres, in Revue d'hist. eccl., 22 (1926), pp. 513-37; S. Bihel, De septem diaconis, in Antonianum, 3 (1928), pp. 129-50; A. Amanieu, Archidiacre, in DDC, I, coll. 948-1004; C. Tixeront, L'Ordine e le ordinazioni, Brescia 1939, cap. 2; B. Kurtscheid, Historia iuris canonici, I, Roma 1941, pp. 53-56, 159-64, 257-61; Ph. Oppenheim, Pro Christo legatione Iunginur. Einaubrationes liturgicus ad Ordines minores et maiores, ivi 1949, pp. 172-89; H. I. B. Mulders, Der Archidiakonat im Bistum Utrecht bis zum Ausgang des 14. Jahrhunderts, ivi 1949; F. Claeys Boüsaert, Diacre, in DDC, IV, coll. 1198-1206. Pietro Palazzini
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“DIACONO E ARCIDIACONO.” Enciclopedia Cattolica, vol. IV (1950), p. 890. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/diacono-e-arcidiacono.