DIACONO E ARCIDIACONO

DIACONO e ARCIDIACONO. - Etimologi- camente derivato da διακοινός (inserviente), è oggi il secondo degli Ordini maggiori (v. SACRO). Nel Vangelo questo nome ricorre otto volte e sempre nel senso di inserviente. Nel senso tecnico odierno si trova attestato la prima volta in s. Paolo (Phil. I, I e I Tim. 3, 8-12). Il diaconato è certamente Sacra- mento, sebbene ciò non sia di fede definita, ed è in ordine gerarchico.

I. ISTITUZIONE

La prima menzione dei d. nel Nuovo Testamento, seguendo l'ordine non già degli scritti, ma degli avvenimenti, si ha in occasione de- gli incidenti suscitati nella primitiva comunità cri- stiana, quando parve che la distribuzione dei sus- sidi alle vedove ed ai pupilli non si facesse con la dovuta imparzialità. Gli Apostoli affidarono «a sette uomini di buona riputazione, pieni di Spirito Santo e di sapienza» (Act. 6,3) un tale compito «e pregando imposero loro le mani» (ibid., 6,6). In questo racconto la tradizione vede il compimento di un atto veramente sacramentale. Difatti il di- sbrigo dell'attività assistenziale non esaurisce tut- ta l'attività dei d.: essi erano anche aiutanti degli Apostoli. Stefano e Filippo evangelizzavano (ibid., 6,8 sgg.; 8,5; 26,40). Filippo anzi battezzava (ibid., 8,12 sgg.; 38). A cominciare da s. Ignazio Martire i Padri pongono il diaconato come l'inferiore dei tre gradi della gerarchia dell'Ordine. S. Ignazio (Ad Trall., 2,1) chiama i d. «ministri dei misteri di Dio»; e dice: «tutti rispettino i d. come Gesù Cristo, così anche il vescovo ed i preti; senza loro non c'è chiesa» (ibid., 3,1).

II. RITO DELL'ORDINAZIONE

Oggi per essere am- messi al diaconato occorre oltre il bonum testimonium, di cui parlano già gli Atti, anche il celibato (can. 132,1); in Oriente, dal Concilio Niceno in poi, è permesso solo il primo matrimonio.

Occorre inoltre che il candidato abbia compiuto i 22 anni di età (can. 975), abbia iniziato il 4° anno del corso teologico (can. 976 § 2) in scuole appro- vate dall'autorità ecclesiastica ed organizzate a norma del can. 1365 (can. 976 § 3); sia già suddiacono da tre mesi ed abbia esercitato l'Ordine del suddia- conato (can. 978 § 1-2). Per poi ascendere al presbi- terato dovrà osservarsi un identico intervallo di tre mesi con l'esercizio dell'Ordine del diaconato (can. 978 § 2).

Il rito dell'ordinazione al diaconato è descritto nel Pontificale Romano (titolo de ordinatione dia- coni). Ministro dell'ordinazione è il vescovo. È questa la dottrina comune contro cui vengono sol- levate difficoltà dalle bolle Exponit di Innocenzo VIII del 1489 e Sacrae Religionis di Bonifacio IX del 1400, ma la questione storico-teologica, tuttora insoluta, riguarda il ministro dell'Ordine (v. ORDINES ROMANI).

L'ordinazione diaconale si fa, come per gli altri Ordini maggiori, con l'imposizione delle mani e l'orazione episcopale, conformemente a Act. 6, 1 sgg. (cf. Pio XII, cost. Sacramentum Ordinis, 30 nov. 1947; AAS, 40 [1948], p. 5). Dalla liturgia gallicana, nel medioevo, si aggiungeva la tradizione degli strumenti (stola, dalmatica, libro del Vangelo); nel sec. XIV, in seguito alle disquisizioni scolastiche, entrava la formula «Accipe Spiritum Sanctum ad robur et resistendum» nel prefazio, ossia nell'ora- zione consecratoria: da qui una famosa controver- sia sulla materia e forma del diaconato, decisa (loc. cit.) da Pio XII.

III. UFFICIO

Per il diaconato non viene oggi tra- smessa nessuna speciale potestà di porre determinate azioni sacre, che siano esclusive di questo Ordine, ma si dà facoltà di esercitare ex officio alcune funzioni sacre.

La funzione propria del d. fu in ogni tempo quella di servire il vescovo (cf. s. Ignazio, Eph., 2,1; Philad., 11, 1-2) con duplice attribuzione: il ministero sacro e le opere di carità, in particolare la cura dei poveri.

Presto ai d. sono attribuite delle funzioni liturgiche: secondo s. Ignazio (Trall., 2,3) «sono ministri dei mi-

steri di Cristo Gesù... non sono infatti ministri delle
biaie e dei cibi, ma della Chiesa di Dio: predicano
(Philad., 11,1) e, secondo s. Giustino (Apologia, I,
65 e 67), distribuiscono l'Eucaristia, specialmente il
Sangue di Cristo, e portano la S. Comunione agli as-
senti; ricevono le oblazioni dalle mani dei fedeli, leggono
i dittici e con il permesso del vescovo battezzano, istrui-
scono i catecumeni e fanno sopra di essi gli esorcismi:
da s. Cipriano (Epist., 18,1) ebbero l'autorità di riammet-
tere in caso di necessità i «lapis», almeno quando pote-
vano mostrare il libello dei confessori; questo uso di
riconciliares si è conservato per i d. fino al medioevo
(B. Bartmann, Lehrbuch der Dogmatik, II, 7a ed., Fri-
burgo in Br. 1929, p. 409). Secondo la vecchia prassi
i d. erano l'occhio del vescovo: vigilavano sulla disci-
plina; erano il suo orecchio, per fargli sentire le domande
e le lamentele dei fedeli, la sua mano per far l'elemosina
ai poveri, il suo cuore per prendere cura dei malati e dei
bisognosi (Didascalia, III, 13,7; IX, 28, 6; 44, 3 e 4).
Già nelle Costituzioni degli Apostoli (2,57) viene riservato
ai d. il canto del Vangelo.

La cura dei poveri portò con sé l'amministrazione
dei beni della Chiesa.

Dei molteplici uffici del d. il Pontificale Romano
e il CIC ne hanno conservato tre principalmente: ser-
vire il sacerdote all'altare quando celebra solennemente o
sostituirlo in determinate funzioni, battezzare e predicare.

L'assistenza al sacerdote, che solennemente cele-
bra, come suo primo ministro importa diverse mansioni,
determinate dai libri liturgici, come cantare il Vangelo,
somministrargli l'ostia al momento dell'oblazione, in-
fondergli il vino nel calice, porgergli l'ostensorio all'atto
della benedizione eucaristica, ecc. Il d., come ministro
straordinario della S.ma Eucaristia, può sostituirsi al
sacerdote e distribuire la S. Comunione a due condi-
zioni: a) che ci sia una ragione grave, intesa in senso
piuttosto largo, come un'infermità o pressanti occupa-
zioni del parroco, ecc...; b) che ci sia la licenza dell'Or-
dinario o del parroco, cioè di colui, a cui per diritto spetta
di distribuire la S. Comunione ai fedeli: la quale licenza,
in caso di necessità, può legittimamente presumersi
(can. 845 § 2). Qualora una di queste condizioni non
esistesse, il d., pur amministrando, non commetterebbe
tuttavia un peccato grave e molto meno incorrerebbe
nella irregolarità di cui al can. 985 § 7.

Il d. è anche ministro, assieme al sacerdote, della
esposizione o reposizione del S.ma Sacramento, ma
non della benedizione (can. 1274 § 2) che può e deve
dare solo nel caso che porti la Comunione agli infermi
secondo il rito prescritto nel Rituale Romano (tit. IV,
cap. 4, n. 23, 36; Pont. Comm. Cod., 13 luglio 1930:
AAS, 22 [1930], p. 365). Allora, come nel caso ordinario
di distribuzione della S. Comunione, deve pure bene-
dire con la mano secondo le prescrizioni dello stesso
Rituale (tit. IV, cap. 2, n. 10; AAS, 22 [1930], p. 365),
ed aspettare con l'acqua santa all'inizio (Rit. Rom., tit.
IV, cap. 4, n. 15).

Sono queste, assieme alla benedizione del cero
pasquale nel Sabato Santo (cf. Missale Rom., Ru-
brica in Sabb. Sancto «benedictio cerei»); agli esor-
cismi ed alle benedizioni che occorrono nel Batte-
simo solenne, le sole benedizioni espressamente
permesse e quindi consentite al d. (can. 1147 § 4).

Infine il d., con licenza dell'Ordinario o almeno
del parroco, può sostituire il sacerdote mancante
nel condurre il funerale (Decr. authent. S. R. C.,
n. 3074), indossando anche, come sembra più pro-
babile, il pluviale. In caso di particolare necessità
può anche probabilmente condurre le processioni
ordinarie a norma del can. 1290 § 2, alle stesse con-
dizioni di cui sopra (F.M. Cappello, De Sacra-
ments, IV, Roma 1942, n. 119).

Insegna propria del d. è la stola portata transver-
salmente dalla spalla sinistra al fianco destro, ed
in certo senso la dalmatica.

2. Il d. è ministro straordinario del Battesimo

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49. - ENCICLOPEDIA CATTOLICA. - IV.
DIACONO E ARCIDIACONO - Iscrizione del d. Flavio Secondino
(sec. III) - Roma, Museo Lateranense.

solenne, che però non può amministrare se non a
due condizioni: a) esistenza di una giusta causa,
che non è necessario sia grave, come sopra per la
S. Comunione; b) licenza dell'Ordinario del luogo
o del parroco, che può essere presunta in caso di
necessità (can. 471).

Nell'amministrazione del Battesimo deve os-
servare il rito del Rituale romano (tit. II, cap. 2)
e compiere tutte le cerimonie, fatta eccezione della
benedizione dal sale (loc. cit., n. 6) e dell'acqua
(Rit. Rom., tit. II, cap. 8; S. R. C., Decreta Au-
thent., n. 3684).

3. Il d. è abilitato «qua talis» al ministero della
predicazione come il sacerdote, ma può esercitarlo
solo dopo legittima missione e licenza del compe-
tente superiore (can. 1342 § 1, 1328).

Inoltre il d. ha tutti i privilegi e tutte le obbli-
gazioni comuni agli altri chierici; di più, comune
con il suddiacono, ha l'obbligo della recita del Di-
vino Ufficio (can. 135) e dal celibato sorge per lui
impedimento dirimente in ordine al Matrimonio
(can. 1072). La S. Sede oggi dispensa, con minor
rigore che in passato, e da questo impedimento e
perciò dal medesimo si può dispensare in caso ur-
gente ed in periculo mortis a norma dei can. 1043-
1045; non però a norma del can. 81 (Pont. Comm.
Cod., 26 genn. 1949; AAS, 41 [1949], p. 158).

IV. L'ARCID

I. Le origini

In ricordo della pri- miera istituzione la maggior parte delle Chiese, co- minciando da quella di Roma, non ebbero da prin- cipio più di sette d., mentre non c'era numero fisso per i preti; e nel Concilio di Cesarea (314) contro alcuni abusi si stabilì che i d. fossero in ciascuna chiesa sette (can. 15). Ma poi la Chiesa orientale prima, come attesta Sozomeno (Hist. eccl., I, 15), e la Chiesa occidentale poi, non si attennero più a questo numero.

Ad Alessandria nel sec. IV si contano 9 d. seguaci
di Arlo e 20 che sottoscrivono al decreto per la sua
deposizione (PG 18, 577-81); ad Edessa nel 451 vi
erano 39 d. (Mansi, VII, 255), ed a Costantinopoli
nel sec. VI ne n'erano 100 (Novellae, III, 1).

A Roma la tradizione si mantenne più costante per
la divisione della città in sette regioni (sotto papa Fa-
biano, 263-51, secondo il Lib. Pont.), a ciascuna delle
quali presiedeva un d. (regionarius). Ma anche qui a poco
a poco accanto ai regionarii vennero deputati altri d.
(statonarii, martyrarii: J. Mabillon, Museum Ital., II,
Parigi 1689, pp. XVII-XVIII).

Era naturale che essendo demandata in particolare
ai d. l'amministrazione e la distribuzione dei beni della
Chiesa, uno fra loro ne avesse la direzione e la diretta
responsabilità e che gli altri sottostassero a lui. Sorge
così l'arcid. che si trova menzionato prima in Oriente,
ma che in Occidente assume un compito più vasto e
più chiaramente definito. Sorge come l'uomo di fiducia
del vescovo in un settore così delicato; ciò non vuol dire
che più tardi non abbia poi osato spadroneggiare e cer-
cato di imporre la sua volontà. Grazie alle sue qualità
od al suo ascendente poteva riuscire a farsi valere nell'ele-
zione del nuovo vescovo, quando la sede rimaneva va-

cante, in favore della propria persona o di quella da lui preferita: nei casi ordinari infatti la scelta cadeva nell’antichità o su un d. o su un prete.

La piena evoluzione di quest’ufficio si ebbe dal sec. IV al sec. VIII. Ceciliano, poi vescovo di Cartagine, è il primo in Occidente cui venga applicato il titolo di carciol. dal suo biografo, Ottato di Milevi (ca. 380), mentre narra le rigorose misure prese come tale per correggere alcuni abusi durante la persecuzione diocleziana (De schism. Donatist., I, 16: PL II, 916). Qualche altro autore applica il titolo a personaggi pure anteriori, ma scrive dopo.

S. Agostino chiama s. Lorenzo arcid. (Serm., 392, 9: PL 38, 1388). «Ducum diaconorum» è invece chiamato s. Atanasio d’Alessandria presso Teodoreto (Hist. ecc., I, 25: PG 82,980).

Sazonemo (Hist. ecc., IV, 28: ibid. 67, 1204) chiama arcid. il chierico che nel 361 tenta di impedire ad Antiochia al vescovo s. Melezio il Grande di fare una professione ortodossa sulla Trinità e narra che s. Gregorio Nazianzeno (ca. 380) costituì Evagrio arcid. di Constantino (op. cit., VI, 3: ibid. 67, 1384). Ugualmente negli atti del Sinodo «ad Quercum» (403) l’accusatore di s. Giovanni Crisostomo è Martirio, antico arcid. della Chiesa di Constantinopoli (Atto d’accusa, n. 26: Mansi, VI, 1144; Ep. S. Joh. Crys. ad Inn., I, 1: PG 52, 321).

Dell’arcid. parla ancora il Concilio Tolentino del 400 (c. 20, Mansi, III, 1002) e s. Girolamo in più luoghi delle sue opere (Ep. 125: PL 22, 1080; Ep. 146, 1: ibid., 1194, ecc.).

Nel sec. V il titolo di arcid. diventa comune per molte Chiese e s. Leone Magno poteva scrivere che all’arcid. della Chiesa costantinopolitana (453) era affidata dispensatio tenitoris causae et curiae ecclesiasticae (Ep. 111, 112: ibid. 54, 1021), cioè subordinatamente al vescovo, tutta la disciplina ecclesiastica. Riguardo all’amministrazione dei beni, affidata all’arcid., ci fanno fede le sue lettere (492-96).

Il papa Gelasio che affida all’arcid. Giustino con altri due l’amministrazione dei beni della chiesa di Volterra, di cui aveva privato il vescovo Eucaristo (ibid. 59, 140-45), ricorda il caso del vescovo di Faleria, che aveva rimosso dall’ufficio il suo arcid. Giovanni, per poter disporre più liberamente dei beni a propria utilità (ibid., 100). Il caso si ripeterà sotto Gregorio I a Salona (Ep., II, 18-20: ibid. 77, 552-65).

La cura delle vedove e dei pupilli affidata all’arcid. è ricordata negli Statuta Ecclesiae antiqua (cap. 17: H. T. Bruns, Canones Apostolorum et conciliorum, Berlino 1839, I, 143) e nel II Concilio di Mâcon (cap. 12: Bruns, II, 253) del 585; la cura e la visita dei carcerati è imposta come obbligo nel Concilio V di Orléans ([519], cap. 20: Bruns, II, 214); mentre i Concili di Parigi del 614 (II, cap. 7-9: Bruns, II, 257) e di Châlons-sur-Marne del 650 (cap. 7: Bruns, I, 266) gli impongono, insieme con il vescovo, l’ufficio di esecutore testamentario dei chierici.

L’educazione dei giovani chierici, specialmente di quelli raccolti nel «diaconio» della città episcopale, ci è testimoniata in varie fonti (cf. s. Gregorio di Tours, Hist. Franc., 10, 8: PL 71, 536; Statuta Eccl. antiqua, cap. 9; Bruns, I, 142), che insieme ci dicono la parte tenuta dall’arcid. nell’ordinazione dei medesimi (Statuta Ecclesiae antiqua, cap. 5-6: loc. cit.), essendo la stessa ammissione agli Ordini dipendente dal suo giudizio (Concilio di Beirut 1449: Mansi, VII, 223).

Anche dopo l’ordinazione i giovani chierici rimangono soggetti alla vigilanza dell’arcid. (Concili di Agde del 506, cap. 20: Bruns, II, 150 e di Orléans [541], cap. 26: Bruns, II, 206). L’ufficio di arcid. era liberamente assegnato dal vescovo (Sazonemo, Hist. ecc., VI, 30; 8, 9; 8, 15) e data la sua importanza spesso conservata a vita.

La promozione al presbiterato era ritenuta un’ingiuria (s. Girolamo, Comm. ad Ezech., cap. 48: PL 25, 484) e ad essa i vescovi ricorrevano, quando volevano disfarsi di un arcid. (Ep. Leonis I: ibid. 54, 1021; Ep. Gregorio M.: ibid. 77, 552 sgg.).

2. Vicario del vescovo

Dalla fine del sec. VII l’arcid. ci appare sempre più come il vicario del vescovo in tutto ciò che riguarda il governo della diocesi,

tanto che l’Ordo Romanus, I, n. 4 (M. Andrieu, Les Ordines Romani du haut moyen âge, II, Lovanio 1948, p. 68) chiama l’arcid. della Chiesa romana vicarius Pontificis ed Incarnato di Reims nel sec. IX nomina il suo arcid. con l’appellativo di comminister noster (Capit. a. XII episcopatus super., cap. 1: PL 125, 793). La visita della diocesi è affidata all’arcid. insieme con il vescovo od anche in suo luogo, e si estende non solo al clero inferiore, ma anche alla visita personale dei preti, su cui vari concili dettano minuziose prescrizioni (Capit. Walteri episc. Aurelian. [871]: ibid. 119, 726-46), mentre Incarnato (Capit. Archidiaconibus, presbyteris data, capp. 1-13: ibid. 125, 800) raccomanda ai suoi arcid. di usare con carità, ma senza debolezza, del loro ufficio di correttori.

L’Ordo Romanus, inserito nelle Decretali (I, X, I, 23), gli sottomette tutto il clero senza eccezioni, urbano e rurale. Un testo della stessa epoca, attribuito a volte ad un Concilio di Toledo (I, X, I, 24) e a volte a s. Isidoro (I, § 12, D. 25), dice espressamente che l’arcid. è sottoposto all’arcid.; gli dovrà obbedire come al suo vescovo, pur essendo il capo dei preti (loc. cit.). Lo stesso ripete per il primicerio (c. unic., X, I, 25) per il sagrista (c. unic., X, I, 26) e per il custode (I, X, I, 27). Con il crescere della potenza dell’arcid. aumenta anche il pericolo di abusi. Capitolari e concili ne mettono in guardia l’arcid. Otto dei tredici Capitoli d’Incarnato sopra ricordati trattano di questo soggetto (capp. 1-6, 9, 11). L’ufficio diviene appetibile anche ai laici, ma i Capitolari si affrettano a precludere loro la via (Capit. missor. in Theodonis villa [805], cap. 15).

3. L’arcid. prelato, che fino al sec. IX era semplice d., da allora in poi spesso è prete e mentre prima era unico per tutta la diocesi, da questo tempo perde la sua unità, perché le fonti franche cominciano a parlarci di vari arcid. nella stessa diocesi, a ciascuno dei quali è assegnato un particolare territorio (Conc. Chalon-sur Saône [813], cap. 5; Parigi [829], cap. 25).

Le fonti germaniche invece solo nel sec. X ci parlano di più arcid. nella stessa diocesi, ma nel sec. XI-XII la divisione era divenuta comune (A. Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands, IV, Lipsia 1931, p. 11 sgg.) e la si trova anche in Inghilterra, a Canterbury (PL 214, 1029); mentre in Italia appena la si trova nel sec. XII. Il numero degli arcid. varia secondo le regioni. In Germania se ne ha spesso uno per parrocchia matrice.

A Roma unico era rimasto l’arcid., che era una delle principali figure nel collegio cardinalizio. Non si conoscono veramente quali fossero in particolare nel sec. XI le sue funzioni. Antecedentemente si ha solo la testimonianza di papa Martino (657; ibid., 87, 201), secondo cui gli competeva di tenere il governo durante la sede vacante, insieme con l’arcid. prete e con il primicerio dei notai. Ma proprio nel sec. XI vediamo un arcid. della Chiesa romana, anche prima di essere eletto pontefice, riempire di sé la storia della Chiesa, libidrando.

La moltiplicazione degli arcid., se anche non fin dall’inizio, portò ben presto alla divisione della diocesi in distretti (arcidiaconati). Dove esiste la divisione, spesso i confini dell’arcidiaconato corrispondono ai confini di un distretto civile (pagus); qualche volta corrispondono ai decanati, come a Basilea; ma ordinariamente più decanati costituivano un arcidiaconato, mentre esistono chiese e monasteri che per privilegio ottengono l’esenzione con propri diritti arcidiaconali. Il nome però di arcidiaconato non appare se non nel sec. XI, mentre prima si trova il termine parrocchia (cf. B. Guérard, Essai sur le système des divisions territoriales de la Gaule, Parigi 1832, p. 93).

Con la divisione in territori, la giurisdizione dell’arcid., che prima era delegata ab episcopo, a poco a poco divenne abituale per il proprio territorio. D’altra parte, poiché all’esercizio della giurisdizione erano congiunti certi proventi, sorse così l’ufficio e beneficio di arcid. con giurisdizione non più delegata, ma ordinaria. Dal sec. XI l’ufficio costituiva una delle dignità del Capitolo della cattedrale o di una collegiata e qualche volta, come nella dio-

DIA CONO E ARCIDIACONO - Ordinazione del d. Disegno del Pontificale di Landolfo I di Benevento (957-84).
Roma, Biblioteca Casanatense, 724 B I 13.

cesi di Salisburgo, era annesso alla cura di certe parrocchie. Così, in molti luoghi, gli arcidi, nel sec. XI-XII erano veri prelati con giurisdizione ordinaria nel proprio territorio.

Ne venne che gli arcidi, nelle diocesi fossero giudici ordinari di prima istanza, dai quali si appellava al vescovo. Alla giurisdizione contenziosa rispondeva un'amplissima potestà amministrativa (7, 9, 10, X, de officio archid., I, 23). Ciò portò una certa indipendenza dal vescovo diocesano, ed una resistenza da parte di quest'ultimo alla trasformazione in corso. In questa resistenza del l'arcid. ebbero spesso anche l'appoggio dei Romani Pontefici (c. 4-5, XI, I, 23).

Ciononostante, nel sec. XII, la giurisdizione degli arcidi, divenne ordinaria e, come ordinaria, delegabile. Il Concilio di Tours del 1163 (can. 7) non biasima gli arcidi, che costituiscono i loro delegati, ma solo perché li costituiscono per danaro.

Gli arcidi, posti quasi sullo stesso piano dei vescovi, costituiscono a loro volta i propri vicari ed ufficiali (cf. S. Tommaso di Cantorb., Lettere, 173, 182, 189, 191, 225, 292, in Recueil des histor. des Gaules, XVI, pp. 345, 354, 360, 363, 389, 447).

Col. sec. XIII si raggiunge l'apice della potenza degli arcidi. Ciò è visibile attraverso i concili e gli statuti del tempo, più che attraverso le fonti del diritto comune, che piano piuttosto in ritardo rispetto alla realtà esistente (cf. 7, X, I, 23). Come osserva la glossa delle Decretali, la consuetudine aveva considerevolmente aumentato le prerogative degli arcidi, che non sono più semplici delegati (In Decret., I, 1, tit. 23, c. 4, V. CONSUETUDINE.). È superfluo stare a ripetere le loro prerogative in specie: basterà porre l'accento su qualche nuova conquista. Circa la preparazione delle ordinazioni e degli ordinanti essi possono tutto, fatta eccezione delle lettere dimissionarie da concedersi soltanto de consensu episcopi (8, X, I, 23). Così la sorveglianza sul clero si estende a tutti, compresi arciprete e decani (7, X, I, 23) e, avuta l'istituzione dal vescovo, a cui li presentano, possono immetterli nel possesso di qualsiasi ufficio e beneficio (loc. cit.). Qualche volta il diritto particolare e la consuetudine autorizzano l'arcid. anche a passare sopra a quest'ultimo diritto esclusivo del vescovo e ad immettere nel possesso i chierici, episcopo irrequisito. Così pure mentre il diritto comune autorizzava gli arcid. ad installare abati ed abbadesse nel loro arcidiacono (9, X, I, 23), la consuetudine dava loro il diritto, come a Sens, d'installare perfino i vescovi (cf. A. Amanieu, Archidiacre, in DDC, I, col. 969).

Sul diritto dell'arcid. alla visita pastorale, da compiersi annualmente, ormai non c'è dubbio; egli, ordinariamente, la fa da solo. I concili si limitano a specificare e ad analizzare l'oggetto della visita o a sconsigliare l'arcid. dal renderlo troppo gravosa con il suo seguito, con l'aumento delle tasse ecc. (cf. Conc. Later. III, a. 1179, c. 4; Later. IV, a. 1215, c. 33 [6, 23, X, III, 39]).

Lo stesso potere aveva l'arcid. nelle riunioni speciali, specie di conferenze del clero dell'arcidiacono e quasi un complemento della visita pastorale (Const. Aegidi Sarisburien., [1256], de Capitulis celebrandis: Mansi, XXIII, 905); fin qui il potere di giurisdizione dell'arcid. Riguardo al potere di Ordine, già prima del sec. X si erano avuti esempi di arcid. ordinati sacerdoti, pur conservando il loro ufficio: gli esempi si moltiplicano dal sec. X al sec. XII, ma quest'uso non divenne mai universale, protestando alcuni di essi che ricevere l'ordinazione presbiteriale non era aumentare la dignità dell'ufficio, ma piuttosto diminuirla (cf. Pietro de Blois, Epist., 123: PL 207, 365-66). Qualcuno poi non si curava neppure di ricevere l'Ordine del diaconato, tanto che molti concili ed infine i tre primi Concili del Laterano (I, can. 6; II, can. 10; III, can. 3), oltre che prescrivere l'età di 23 anni, dovettero comandare all'arcid., avente cura d'ani-ne, di ricevere l'Ordine del diaconato entro un anno dall'assunzione della carica (23 D. 60; c. 7 X, I, 6).

Tutto sommato in questo tempo l'arcid. è quasi solamente per la potestà di Ordine inferiore al vescovo; e la sua potestà è personale, non più vicaria.

4. Declino

Il pericolo di uno strapotere degli arcid. aumentava per il fatto che all'antica libera collazione da parte del vescovo, spesso si era sostituita la designazione di essi per elezione capitolare o nomina regia (P. Hin-schius, System des Kath. Kirchenrechts, II, Berlino 1878, pp. 195 sg., 201 sg.).

Non fa quindi meraviglia che i vescovi cercassero di contenere con vari mezzi lo strapotere degli arcid. (Conc. di Tours, [1239], c. 8), sostituendoli pian piano con altri ministri più dipendenti dalla propria volontà, perché amovibili ad nutum e che in questa loro lotta trovassero un aiuto cercato o non cercato nelle competizioni capitolari.

I Capitoli cooperarono accanto ai vescovi ad intaccare la dignità dell'arcid., contenendo prima e poi cercando di scalare a proprio vantaggio l'estensione dei suoi poteri nella vita capitolare e della diocesi. La cosa sotto certi aspetti era pure naturale; entrato l'arcid. nel Capitolo, gli altri canonici tendono a considerarlo come un loro

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DIACONO E ARCIDIACONO - DIACONO E DIACONESSA

pari. Favoriti dalla disciplina e dallo spirito di corpo, i canonici misero in discussione non solo la precedenza che l'arcid. vantava, ma la giurisdizione stessa di prelato, per ridurlo nei limiti di uno qualsiasi di loro.

Regolarmente gli arcid. avrebbero dovuto essere nei Capitoli le prime dignità; ma non avviene sempre e dovunque così. In Francia i Capitoli hanno generalmente a capo un prevosto od un decano: gli arcid. vengono così al secondo posto, se non al terzo, come a Parigi e a Meaux, e qualche volta persino al settimo, come a Chartres.

Questo costume, al dire dei canonisti, era assai diffuso anche fuori della Francia. In Italia, ad es., a Torino, a Padova e a Reggio l'arcid. era preceduto dall'arciprete mentre ad Anversa veniva per terzo. In Spagna, ad Avila e a Barcellona l'arcid. è seconda dignità, a Zamora terza. S. Antonino di Firenze ci è a suo tempo testimone di questa diversità (Summa theol. mor., parte 3ª, tit. 19, c. 6 § I, Venezia 1571, p. 345). Questa determinazione di precedenza è frutto spesso di lotte, in cui l'arcid., come è evidente, resta non di rado soccombente.

Anche gli abati cercano di rendere sempre più indipendenti i loro monasteri dal potere degli arcid. (cf. M. Quantin, Cartulaire général de l'Yonne, Auxerre 1854, p. 102 sgg., n. 235).

Ma più che queste concause, per così dire, a base di riserve e di compromessi, fu la creazione, da parte dei vescovi, dei vicari generali, per il governo ordinario della diocesi e degli officiali per l'amministrazione della giustizia, ciò che diede la spinta più forte al declino della potenza degli arcid.

Gli arcid., infatti, da vicari dei vescovi si erano trasformati in prelati ordinari, agendo per proprio conto e non più come delegati, in una parte del territorio della diocesi. Il vescovo praticamente era rimasto privo di aiuto in un momento in cui gli affari della diocesi si moltiplicavano le rimanenze del diritto esigeva nella curia episcopale la presenza di un tecnico del diritto.

Fra il sec. xv e il xvi la decadenza dell'arcid. si accentua e nel sec. xvi esso non esiste più, se non come dignità capitolare ed il diritto comune che lo riguarda non si applica più. M. Navarro (Manuale confessarorum, cap. 25, n. 136), diceva di non conoscere in Spagna nessun arcidiacono, a cui si potessero applicare i testi delle Decretali).

5. Dal Concilio Tridentino al Codice

Questo lento sgretolamento dei poteri dell'arcid. ebbe il suo epilogo nel Concilio Tridentino, che sottrasse alla sua giurisdizione le cause matrimoniali e criminali dei chierici (Sess. XXIV, c. 20 de ref.), specialmente le cause dei chierici concubinari: anzi tolse perfino la potestà di comunicare di visitare la diocesi (Sess. XXV, c. 3 de ref.). E anche la dove il diritto particolare riconosceva agli arcid. il diritto di visita, il Concilio specificava che doveva essere esercitato personalmente e con l'autorizzazione del vescovo, cui si doveva rendere conto (loc. cit.).

Pareci, dopo il Concilio di Trento, che pure aveva altamente elogiato le benemerenze dell'arcid., (Sess. XXIV, c. 12 de ref.) tale ufficio, svuotato di ogni potere di giudizie, si ridusse ad una mera dignità onorifica nei Capitoli (cf. S. C. C., 23 gen. 1598; 4 maggio 1726); spesso è prima dignità, ma altre volte deve cedere la precedenza al proposito o più raramente all'arciprete.

Le attribuzioni dell'arcid., osservava Benedetto XIV, erano ridotte ad assistere il vescovo nelle sacre ordinazioni (Cost. Ex quo dilectus, 14 gen. 1747: Bullarium, IV, Malines [1826], p. 369 sgg.); e ciò corrisponde con quanto aveva deciso la S. Congregazione dei Riti per le funzioni pontificali in genere.

6. Disciplina attuale

Il CIC non parla neppure dell'arcid. Non ne parla quando, nel can. 217§ 1, raccomanda al vescovo di dividere il suo territorio diocesano in regioni o distretti, contenenti più parrocchie, per quanto non metta limite alla varietà dei nomi, con cui possono essere chiamati, attese specialmente le denominazioni storiche. Non ne parla quando tratta delle dignità capitolari, rispettando la varietà dei nomi e la gerarchia di priorità che lo sviluppò dei secoli ha stabilito in ciascun Capitolo. Ma è naturale che si applichino all'arcid., dignità capitolare, là dove esiste, i canoni che riguardano le dignità capitolari, sia circa l'erezione (can. 391§ 1), sia circa la collazione (can. 396 § 1, 1435 § 1), il diritto di opzione (can. 396 § 1), i requisiti (can. 396 § 3), i diritti ed i doveri (can. 397, 405, 408), le relazioni col Capitolo (can. 393 § 2; 411 § 3), le obbligazioni (can. 1406 § 1 n. 5; 2; 410 § 1; 2403), le esenzioni (can. 416), e le distribuzioni (can. 395 § 3). Ed è pure naturale si applichino in particolare quelle norme che riguardano la prima dignità capitolare (can. 396 § 3), la dove l'arcid. lo è veramente. Come qualsiasi altra dignità, quella di arcid. può essere richiamata in vita là dove esisteva, dal vescovo stesso con il consenso del Capitolo, senza bisogno di ricorrere alla Sede Apostolica (can. 394 § 1). Nel Pontificale romano è ancor oggi chiamato arcid. il prete assistente che presenta i candidati all'ordinazione ed a cui è fatta l'interpellanza circa la loro idoneità all'Ordine (Pont. Rom., tit. de ordinatione diaconi, presbyteri, ecc.).

Sul diritto di precedenza una risposta della S. Congregazione del Concilio dopo il CIC chiarisce che sempre ed in ogni caso sull'arcid. o sulle altre dignità capitolari spetta al vicario generale il diritto di precedenza «citam in choro et actibus capitularibus... etsi interveniat non ut vicarius et in habitu vicariali, sed ut canonicus et in habitu canonicali» (Cuneen. et Utinen., praecedentiae, 17 maggio 1919; H. Ferretti, De iure praecedentiae Vicarii generalis super clero dioecesis..., Roma 1919, p. 3). - Vedi tav. XCIV.

BML: Cf. i trattati dogmatico-storici del sacramento dell'Ordine, p. cs. B. Bartmann, op. cit., p. 736 sgg.; Ch. Pesch, Praelectiones dogmaticae, VII, Friburgo 1807, n. 597-604. E inoltre: J. Quistorp, De diaconi, archidiaconi, hypodiaconi et diaconissis, Rostock 1655; J. A. Pertsch, Ueber den Ursprung der Archidiakonen, Hildesheim 1743; A. Gréa, Essai historique sur les archidiacones, in Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, 12 (1831), p. 38 sgg.; P. Fournier, Les officialités au Moyen Age, Paris 1880; I. N. Seidl, Der Diakonat in der katholischen Kirche, dessen hierarchische Würde und geschichtliche Entwicklung, Ratsbona 1884; A. Schröder, Die Entwicklung des Archidiakonats bis zum 17. Jahrh., Augusta 1890; F. X. Glasschröder, Zur Geschichte des Archidiakonats, in Festschrift zum elftundertjährigen Jubiläum des deutschen Campo Santo in Rom, Roma 1897; P. Laurin, De l'intervention des laïques, des diacones et des abbesses dans l'administration de la Pénitence, Parigi 1897; H. Leclercq, Archidiacone, in DACL, I, coll. 2733 sgg.; P. A. Leder, Die Diakone d. Bischöfe u. Presbyter. Untersuchung über die Vorgeschichte u. die Anfänge d. Archidiakonats, Stoccarda 1905; I. Krieg, Der Kampf der Bischöfe gegen die Archidiakone im Bistum Würzburg (Kirchgensch. Abhandlungen Stutz, 82), 1914; G. Gromer, in Festgabe A. Knopfler, Friburgo 1917, pp. 159-76; H. Leclercq, Diacones, in DACL, II, coll. 738-46; E. Fournier, Les origines du vicaire général, Parigi 1922; J. Forger, Diacones, in DTC, VI, coll. 703-31; L. Duchesne, Origines du culte chrétien, 5ª ed., Parigi 1925, pp. 372-78; I. Viteau, L'institution des diacones, in Revue d'hist. eccl., 22 (1926), pp. 513-37; S. Bihl, De septem diaconi, in Antonianum, 3 (1928), pp. 129-50; A. Amanieu, Archidiacone, in DDC, I, coll. 948-1004; C. Tixeront, L'Ordine e le ordinazioni, Brescia 1930, cap. 2; B. Kurtscheid, Historia iuris canonici, I, Roma 1941, pp. 53-56, 159-64, 257-61; Ph. Oppenheim, Pro Christo legatione fungimur. Elucubrationes liturgicae ad Ordines minores et maiores, 1914, pp. 172-89; H. I. B. Mulders, Der Archidiakonat im Bistum Utrecht bis zum Ausgang des 14. Jahrhunderts, 1914; F. Claeys Boubaert, Diacone, in DDC, IV, coll. 1198-1206.