VICARIO DELEGATO

VICARIO DELEGATO. - I vicari apostolici, per la natura della loro giurisdizione ecclesiastica,

non avevano la potestà di nominarsi un vicario generale come i vescovi della diocesi.

Prima del CIC, Benedetto XIV, per mezzo della cost. Ex sublimi del 26 genn. 1753, aveva concesso ai vicari apost. delle Indie, che non avevano un coadiutore con futura successione, la facoltà di nominarsi un vicario generale, che in caso di vacanza della sede prendesse il governo con la giurisdizione e le facoltà determinate nella medesima costituzione. Lo stesso Sommo Pontefice con la cost. Quam ex sublimi dell'8 ag. 1755 estese la facoltà di cui sopra a tutti i vicari apostolici (cf. Collega-nea S. Congr. de Prop. Fide, Roma 1907, nn. 387 e 396). Questo vicario generale, però, corrispondeva piuttosto al pro-vicario di cui al can. 309 del CIC.

Anche dopo la pubblicazione del CIC, né ai vicari né ai prefetti apostolici fu concessa la facoltà di nominarsi sede plena un vicario generale (cf. can. 294). Pravise il concetto che il genere di giurisdizione ordinaria, ma vicaria, non consentiva una simile facoltà che del resto era esclusa dal can. 198 § 1. Si pensava, forse, che una tale figura fosse inutile perché i vicari ed i prefetti apostolici potevano delegare amplissime facoltà direttamente ai missionari. In forza, infatti, del can. 199 del Ordinario possono delegare la loro giurisdizione ordinaria sia nei casi particolari sia per tutte le cause. La quale facoltà di delegare in modo generale e permanente già era stata riconosciuta dalla S. Congr. de Prop. Fide il 9 dic. 1822 (Colleganza S. Congr. de Prop. Fide, n. 777). Ma questo delegato non poteva essere chiamato vicario generale.

La nuova organizzazione dell'attività missionaria rese necessaria una figura simile a quella del vicario generale anche per i vicari e le prefetture apostoliche. Con lettera della S. Congr. de Prop. Fide in data 8 dic. 1919 Benedetto XV, dopo aver sanato la nullità degli atti di giurisdizione posti da quei missionari, che forse avevano agito come vicari generali, concesse «Ordinari missionum potestatem nominandi vicarium delegatum si e indigeant, cui practice concessa sit omnis iurisdictioni spiritualibus et temporalibus, qua ex CIC, uti potest vicarius generalis in diocesi» (Sylloge S. Congr. de Prop. Fide, Roma 1939, n. 76).

Circa il numero e l'ufficio dei V. d. in ciascuna missione valgono le prescrizioni del CIC (can. 366 e 399). La medesima facoltà fu concessa anche ai superiori ecclesiastici delle missioni autonome o sui iuris (Sylloge S. Congr. de Prop. Fide, n. 146). Furono proposti i seguenti nomi per i vicari concessi agli ordinari delle quacis diocesi: V. APOSTOLICITÀ, prefetto delegato per i prefetti apostolici; superiore delegato per i superi vicari ecclesiastici delle missioni autonome. È prevalso poi il titolo comune di V. d. per tutti.

Subito dopo la pubblicazione della lettera del 1919 si cominciò a discutere se il V. d. godesse di potestà delegata od ordinaria. La S. Congr. di Propaganda in una sua lettera del 16 nov. 1937 dichiarò tale potestà ordinaria; di conseguenza, i diritti e gli obblighi del V. vicario generale. Al V. d., però, non competono i privilegi onorifici di protonotario apostolico titolare (can. 370 § 2), perché le istruzioni e le risposte di Propaganda mai rimandano al canone citato né hanno concesso espressamente i privilegi in parola. Gli compete, invece, il diritto di precedenza; e contrariamente al can. 309 § 2 gli spetta il regime della quasi-diocesi sede impedita secondo il can. 429 § 1. Generalmente in ogni quasi-diocesi si ha un solo V. d., ma per consuetudine centenaria o per indulto apostolico si possono avere due o più V. d. per diverse regioni (can. 366 § 3).

BIBL.: P. Ly-Yuh-Wen, Vic. deleg. in territ. missionis, Roma 1944; S. Paventi, Breviarium iuris mission., ivi 1952, pp. 86-92 e passim. Saverio Paventi