APOSTOLICAE SEDIS. - Sono le prime parole della celebre costituzione promulgata da Pio IX il 12 ott. 1869 allo scopo di riordinare, adattandola ai tempi, la delicata materia delle censure latae sententiae (v. CENSURA).
In considerazione del gran numero di sanzioni di questo genere accumulatosi attraverso le successive statuizioni dei suoi predecessori, e dati i dubbi che potevano sorgere relativamente a talune di esse, saggiamente il Pontefice volle che una sola legge di carattere universale ed esclusivo determinasse per l'avvenire quali delitti dovessero intendersi puniti con censure ipso facto incurrendae. Ne risultò un piccolo codice penale, che prevedeva 38 ipotesi di scomunica (dodici delle quali riservate speciali modo al Romano Pontefice, diciotto riservate simpliciter allo stesso, tre riservate all'ordinario e cinque non riservate ad alcuno), 7 casi di sospensione e 2 di interdetto.
La costituzione A. S., sulla quale si esercitò l'ingegno di numerosi commentatori, rimase in vigore fino alla promulgazione del CIC, che nel libro quinto, De delictis et poenis, ne assorbì per la maggior parte il contenuto.