STRANIERI (IN ITALIA)

STRANIERI (in Italia). - Gli S. sono ammessi a godere in Italia i diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità; il principio è da ritenere valevole (salvo disposizioni speciali) anche per le persone giuridiche.

Mentre si trovano nello Stato, sono sottoposti come sudditi temporanei alle leggi penali, di polizia e sicurezza pubblica in generale; possono essere responsabili penalmente, in certi casi, anche per reati commessi all'estero; essere espulsi (con libera scelta della destinazione) od estradati (con consegna all'autorità di altro Stato); è esclusa però l'estradizione per reati politici. Possono godere del «diritto d'asilo» nel territorio della Repubblica, se nel proprio paese sia loro impedito l'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana (Costituzione, art. 10).

Per convenzione speciale la protezione diplomatica, di natura sua limitata ai cittadini, può estendersi agli appartenenti ad altro Stato in territori di terzi Stati. In materia finanziaria sono spesso emanate apposite norme per singole imposte su beni degli s. in Italia. Gli ex-cittadini conservano (oltre l'obbligo, in certi casi, del servizio militare) il dovere di fedeltà, con le relative conseguenze agli effetti penali.