SOVRANITÀ

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SOVRANITÀ. - Il concetto di s. è divenuto dalla metà del secolo scorso la chiave di volta della moderna concezione dello Stato. Tuttavia sia il suo contenuto sia il suo soggetto sono tuttora controversi, opponendosi alla loro esatta determinazione Stato (v.) e sul diritto, così che non è dato trovare presso i pubblicisti una definizione univoca. Si può dire che il significato più generale del termine, derivato dal basso latino *superanus*, sia quello di superiorità, e, nel caso specifico della società cui viene applicato, quello di un potere, autorità o funzione superiore ad altri poteri e funzioni esistenti nel medesimo organismo politico. Da questo senso relativo non era difficile il passaggio a quello più proprio di *potestas suprema*, che divenne il nucleo centrale del concetto, che va tuttavia meglio determinato.

I. GENESI DEL CONCETTO DI S

La sua origine si fa comunemente risalire al sec. XVI, BODIN, JEAN (v.), che, nel suo *De republica* (1576), lo avrebbe per la prima volta sistemato.

Prima ancora del Bodin la parola era diventata di uso corrente, per designare il potere del re in opposizione alle potestà feudali a lui subordinato; essa appare, p. es., presso il Budé (*De l'institution du prince*, Parigi 1547). Si deve ancora ammettere che il Bodin sistemò in modo più organico il principio della s. Fatte queste concessioni, in contrario è da rilevare che la concezione del Bodin non differisce in sostanza dalle precedenti, giacché quanto egli chiama s. non è altro se non quello che il pensiero più antico chiamava autorità o imperium. In ogni società, egli dice, ci deve essere un potere supremo, detto *maiestas*: si tratta quindi della *potestas suprema*, intorno alla quale aveva lungamente dissertato la speculazione che lo precedette.

Non è nemmeno nuova la definizione che egli ne dà: *summa in cives legibusque soluta potestas* (ibid.). La configurazione del potere pubblico *legibus solutus* risale al Diritto romano, al quale continuarono ad ispirarsi i legisti medievali, sottoponendo però il concetto a una larga rielaborazione per limitarne il significato. Bartolo sostenne che il principe è *legibus solutus*, ma insieme aggiunse essere cosa

giusta ed equa che sia sottoposto alla legge. Baldus, rifendosi alla frase romanistica, gli attribuiva la pienezza del potere, ma lo riteneva legato dalle leggi di Dio e dal
ius naturale. A questa corrente si ricollega evidentemente
il Bodin, che, dopo aver definito la s. come potere su-
premo legibus solutus, aggiunge che essa rimane limitata
dal ius divinum, naturale e gentium (cf. A. van Hove, De
legibus, Malines 1930, n. 202 sgg.).

Nemmeno può dirsi originale il Bodin nell'attribuire
la s. alla repubblica in quanto tale, poiché i teorici cattolo-
lici avevano già concepito l'autorità come un diritto
emergente spontaneamente dal fatto dell'associazione, il
cui soggetto originario era il popolo, unitariamente inteso
come corpo morale organico. È questa la concezione che
prevale nettamente lungo tutto il medioevo e presso gli
scrittori del sec. XVI, sebbene sia ad essi sconosciuta la
parola s. Del resto, non uno degli elementi che si sogliono
attribuire alla s. era già stato messo in rilievo nei secoli
precedenti, come, ad es., quello dell'autonomia e dell'in-
dipendenza, indubbiamente incluso nel concetto di a-
tarchia o autosufficienza, riconosciuta da Aristotele
quale proprietà dello Stato ed espressa nella definizione
scolastica dello stesso, concepito come societas perfecta
(cf. Santonastaso, Le dottrine politiche da Lutero a Suárez,
Milano 1946, p. 77 sgg.).

Per incontrarsi nelle prime enunciazioni di una teoria della s., che si avvicini a quella della più moderna
dottrina dello Stato, occorre discendere al sec. XVII,
quando da un comune fondo naturalistico germogliarono
le teorie dell'Hobbes e del Rousseau, presso i quali la s.
si configura come potere assolutamente illimitato. Col secondo, in modo particolare, si afferma il concetto della
s. popolare, fondato sopra un contrattualismo ingenuo, in
virtù del quale la s., divisa in frammenti in ciascun soggetto della società, non sarebbe altro se non la somma
aritmetica delle s. particolari, raccolte nella cosiddetta
volontà generale. Su questa base individualistica la pubblicistica francese sviluppò il concetto di s. nazionale,
correggendo in parte la concezione atomistica del Rousseau (cf. E. Crosa, op. cit. in bibl.).

Una rielaborazione strettamente giuridica ottenne la
s. nel sec. XIX in Germania, dove, per ragioni prevalentemente politiche, si ebbe una vivace reazione al giura-
turalismo. Alla s. nazionale venne sostituita la s. dello
Stato, e questa venne concepita come una sua qualità essenziale, come un diritto soggettivo della sua personalità
giuridica. Il cambiamento di soggetto non fu però accor-
compagnato da un eguale cambiamento nell'estensione
già data al concetto: la s. continuò ad essere definita
come un potere assolutamente illimitato.

II. DETERMINAZIONE DEL CONCETTO DI S

Resta a determinare esattamente il concetto in questo scenario quadro storico. Col termine s. comunemente si intende il potere supremo dello Stato, la summa potestas, destinata a dirigere la vita dell'ente politico, con la facoltà di governo e imporre il diritto, munendolo di coazione. Tale definizione richiede però un'integrazione. Una concepzione razionale della vita collettiva non può prescindere dall'indicazione del fine, al quale è naturalmente ed essenzialmente destinata la società, e quindi il concetto di s. non può fare a meno di riferirsi. Essa pertanto definisce finirà la s., come aveva fatto il Suárez del potere politico (Def. Fid., I. III, cap. 2, n. 4), una potestà suprema di governare civilmente lo Stato, intendendo con l'avvenire civilmente lo scopo immediato, al quale il potere pubblico deve servire. Gli elementi che concorrono a comporre il concetto di s. sono, dunque, tre: due intrinseci che ne rivelano la sostanza, uno estrinseco alla s. per se stessa, ma intrinseco all'aggregato politico. I due elementi intrinseci consistono in ciò che la s. è un potere, aspetto generico, ma è un potere che si distingue dagli altri in quanto è supremo nel suo ordine, aspetto specifico: l'elemento estrinseco è il fine, il bene comune, cui tendono le volontà dei consociati. Qualche chiarimento rende più perspicuo il concetto così delineato. Il Taparelli con- cepisce il sovrano come il centro, in cui va ad attuarsi quell'autorità universale, che spunta necessariamente, per

una legge necessaria di nostra natura, dal consociarsi
degli uomini (Saggio teoretico di diritto naturale, I, 4a ed.,
Roma 1928, p. 225 sgg.). La s. è dunque un'autorità e
precisamente l'autorità sociale. Essa consiste conseguentemente nel diritto primordiale, che l'aggregato sociale
possiede fin dal suo primo costituirsi, di regolare l'attività
di tutti i suoi componenti per il conseguimento del fine
collettivo. Nessuna difficoltà si oppone, pertanto, all'accettazione della più comune teoria, che concepisce la s.
come un potere o diritto soggettivo dello Stato, connesso
con la sua personalità giuridica.

I punti di convergenza con la dottrina contemporanea si possono anzi estendere ancora ad altre due note,
che si sogliono da essa attribuire alla s., ossia che essa
sia un contrassegno essenziale ed originario dello Stato.
L'una e l'altra delle note riferite si deducono dall'esame
obiettivo dell'aggregato politico. Un'associazione di uomini non può fare a meno di un potere centrale che ne
regoli l'attività: la s., quindi, in quanto è facoltà di dirigere e governare, è a questa essenziale. Inoltre, essendo
la presenza di un potere unitario una necessità di natura,
tale potere o diritto nasce spontaneamente nel momento
in cui l'essere della società è messo in atto dall'incontro
delle volontà libere, di modo che nemmeno il consenso
del genere umano potrebbe impedire il sorgere e l'affermarsi. Nel suo aspetto generico la s. è, dunque, un
potere o un'autorità, e propriamente quel potere che trova
il suo saldo fondamento nel diritto originario della società
di richiedere dai consociati le prestazioni necessarie ed
utili al bene comune.

La nota specifica, che distingue la s. dagli altri poteri,
consiste nella sua supremazia. Essa è una summa potestas,
essenzialmente non ordinata a sottostare ad altra autorità
dello stesso ordine, ultima nella scala gerarchica e con
una latitudine di azione, che si estende a tutte le particolari potestà operanti dentro lo Stato. Occorre tuttavia
stabilire le condizioni richieste, affinché un potere sia tale.
Secondo il Suárez, una potestà si dice suprema, quando
non riconosce sopra di sé un superiore. Il Taparelli, a
sua volta, continuando la tradizione, ritiene come essenziale al concetto di s. l'indipendenza da altra superiorità,
poiché la s. non è altro se non autorità che non dipende
(ibid.). Contrassegno negativo della suprema potestas è
pertanto l'indipendenza da qualsiasi altro potere dello
stesso ordine.

Aggiunge ancora il Suárez (Def. Fid., I. III, cap. 2, n. 4)
che il potere civile si dice supremo, quando nello stesso
ordine e rispetto al medesimo fine ad illam sit resolutio in
sua sphere, seu in tota communitate quae illi subest. Vale
a dire un potere è supremo quando ad esso compete il
giudizio di ultima istanza, per risolvere le questioni che
riguardano la vita collettiva, con l'esercizio esclusivo
della coazione. In altri termini, allora si ha una vera s.,
quando il potere da essa significato sia al vertice della
gerarchia sociale, subordinando a sé i nuclei inferiori e le
potestà relative, per decidere in modo autonomo e di
piena competenza su quanto riguarda il bene comune.
Essa è la competenza delle competenze, il centro in cui
vengono ad assommarsi e a risolversi tutte le competenze
inferiori, che da essa rimanano.

Integrando ora la conclusione precedente, la s. potrà
essere definita un diritto supremo e unitario di governare
la società pubblica, senza dipendenza da altra autorità
dello stesso ordine.

Per le questioni che riguardano l'origine, il soggetto
e i limiti intrinseci ed estrinseci della s., nella cui soluzione la dottrina cattolica differisce sensibilmente dalla
dottrina contemporanea, si veda la voce AUTORITÀ.

BIBL.: H. Krabbe, Die Lehre der Rechtssouveränität, Groningen 1906; L. Raggi, La teoria della s., Genova 1908; L. Le Fur, La souveraineté et le droit, Parigi 1911; E. Crosa, Il principio di s. popolare dal medioevo alla Rivoluz. Francese, Torino 1915; H. J. Laski, Studies on the problem of Sovereignty, Nuova Haven 1917; L. Duguit, Souveraineté et liberté, Parigi 1922; H. Kelsen, Das Probleme der Souveränität und die Theorie des Völkerrechts, Tubinga 1928; V. FAGARAS, Saggio sulla s., Roma 1932; C. Caristia, Studi recenti sul concetto di s., in Arch. di studi corporativi, 4 (1935), p. 264 sgg.; F. Battaglia, La s. e i suoi limiti, Milano

SOVRANTA - SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA

1939: A. Messino, Il diritto internaz. nella dottr. cattol., Roma 1942, pp. 329-421. Antonio Messino