ISTITUTI SECOLARI. - Sono così chiamate nuove forme di vita religiosa senza obbligo della vita in comune, quale giuridicamente si concepisce nelle religioni e nelle società senza voti pubblici.
L'ordine di perfezione evangelica, quando fu giuridicamente riconosciuto dalla Chiesa, diede origine allo stato religioso delineato già dai primi anacoreti. Senonché questo stato religioso, uno è perpetuo nel suo elemento sostanziale, «santità e apostolato», si evolve costantemente negli altri elementi formali ed estrinseci, che la Chiesa disciplina e perfeziona continuamente, con fine senso di opportunità e adattamento ai tempi e alle persone. Si susseguono così in ammirevole emulazione gli antichi Ordini di Canonici regolari, i Monaci, i Mendicanti, i Chierici regolari, le Congregazioni a voti semplici.
Si sviluppano ancora altre società religiose le quali, pur imitando la vita delle Congregazioni, non emettono i soliti voti. Anche di esse è grande la varietà. Perfettamente provate da una lunga esperienza, ebbero nel CIC un loro speciale riconoscimento canonico e leggi fondamentali (can. 673-81).
Quando si lavorava alla codificazione del diritto canonico si ebbero nuovi stati di perfezione che si proponevano di mettere in pratica i consigli evangelici nel secolo e di consacrarsi, in mezzo al mondo, ad opere di apostolato, senza l'obbligo generale e necessario di vita comune nel senso canonico. L'11 aq. 1889, la S. Congregazione dei Vescovi e Regolari pubblicava il decreto Ecclesia catholica (cf. Acta Sanctae Sedis, 22 [1889], p. 634), nel quale si occupava di queste associazioni e per quanto si dimostrasse contraria a riconoscervi un formale carattere religioso, faceva intendere di essere sostanzialmente ad esse favorevole. Nella codificazione, a quanto sembra, il quesito delle forme nuove fu posto, discusso e passato saggiamente in silenzio - nessuna traccia nel CIC - per non ipotecare il futuro di questi istituti con una soluzione non ancora matura.
Tuttavia le nuove forme di vita di perfezione progredivano nella loro marcia ascendente (cf. card. V. La Puma, Evoluzione del diritto dei religiosi da Pio IX a Pio XI, in Acta Congressus iuridici internationalis, IV, Roma 1937, p. 202 sgg.; A. Gemelli, Le Associazioni dei laici consacrati a Dio nel mondo [pro manuscripto], Assisi 1939; Ch. Canals Navarrete, Los Institutos seculares de perfección y apostolado, in Revista española de derecho canonico, 3 [1947], p. 35 sgg.), con caratteristiche ogni giorno più chiare e definitiva: la loro organizzazione interna ed extra-diocesana, la dedizione completa dei loro membri al fine prefisso, la professione integrale dei consigli evangelici anche senza i voti pubblici, l'assenza di vita comune intesa nel senso dei canoni.
La Chiesa non ha mai ignorato queste nobili anime, ma, al contrario, le ha incoraggiate e il 2 febb. 1947, con la costituzione Provida Mater Ecclesia (De statibus canonici institutisque saecularibus christianae perfectionis adquirendae (cf. AAS, 39 [1947], pp. 114-21) provvidenzialmente e sapientemente sanzionava il loro stato di vita particulare, rendendolo stato giuridico di perfezione.
La Provida Mater Ecclesia (art. III) fissa gli elementi essenziali degli i. s.: una piena e totale dedizione dei membri all'acquisto della perfezione evangelica nell'osservanza della povertà, castità e ubbidienza, resa stabile mediante un vincolo morale e giuridico, impegnativo agli occhi di Dio e della Chiesa, ottenuto con il voto e con la promessa di ubbidienza e di povertà; con il voto, o la promessa, o la consacrazione di castità perfetta nel celibato. Benché il nuovo stato giuridico supponga un corpo morale nel quale attuarsi mediante un vincolo stabile, reciproco e pieno - rimane quindi escluso il fedele di individualmente si proponga lo stesso ideale - tuttavia i membri non hanno l'obbligo della vita in comune, quale giuridicamente si concepisce per le «religioni» e le società senza voti pubblici. Fino ad oggi si considerava lo status perfectionis adquirendae come sinonimo dello stato religioso: ecco invece apparire un nuovo stato di perfezione completo, con l'esistenza di una «peculiare vocazione di Dio», nel quale nessuno dei suoi membri è religioso (ibid., art. II § 1).
I sodali degli i. s. sono dunque, di fronte al diritto canonico, chierici o laici, a seconda del carattere che abbiano nell'istituto; la loro totale consacrazione al Signore non li fa uscire dai limiti della loro corrispondente personalità canonica (cf. CIC, can. 107; Provida Mater Ecclesia, art. II § 1; motu proprio Primo feliciter, art. II e III, 12 marzo 1948; AAS, 40 [1948], pp. 293-97).
Quest'ultimo documento insiste sulle note proprie degli i. s. che li distinguono dalle comuni associazioni di laici, cioè sullo stato di perfezione completo (cf. anche l'istruzione Cum Sanctissimus; AAS, 40 [1948], pp. 283-86).
Sviluppando logicamente questa idea, il s. Padre raccomanda con paterno animo ai dirigenti e agli assistenti dell'Azione Cattolica e delle altre associazioni di fedeli, nel cui materno grembo vengono educati cristianamente ed iniziati all'esercizio dell'apostolato, di promuovere generosamente le sante vocazioni di tanti numerosi ed eletti giovani che sono chiamati per vocazione divina a raggiungere più alte mete sia in Ordini e Congregazioni religiose, sia in questi veramente provvidenziali i. s. (art. VI). Vuole inoltre che l'Azione Cattolica e le altre associazioni pie, non solo accettino, ma cerchino anche e chiedano per il proprio apostolato membri di questi i. s. (art. VI).
Affinché un'associazione nascente possa chiamarsi i. s. non basta che di fatto abbia i requisiti che la costituzione Provida Mater Ecclesia esige da questi i. s: si richiede in più una previa apposito manum della S. Sede.
Nessuna associazione potrà dunque usare il nome di i. s., se non ha ottenuto dal vescovo l'erezione canonica secondo la procedura prevista dall'art. V della costituzione, che impone agli Ordinari, come conditio sine qua non per procedere all'erezione, di rivolgersi al distatore competente per ottenere il medesimo nihil obstat che il CIC esige per le religioni e società di vita comune.
Alvaro del Portillo