FRATI PREDICATORI, ORDINE DEL

FRATI PREDICATORI, ORDINE del. - Ordine mendicante fondato da s. Domenico (onde: Domenicani) per la predicazione. Le sue costituzioni moderne indicano i mezzi che si adoperano per preparare i frati in questa missione: 1) recita pubblica dell'Ufficio divino, 2) vita regolare, 3) osservanza di alcune pratiche ascetiche, 4) studio assiduo delle scienze sacre.

SUMMARIO:

I. Fondazione

II. La costituzione domenicana

III. Attività domanale e polemiche

IV. Attività missionaria

V. Crisi della mendicità e della povertà

VI. Ritorno alla vita comune

VII. Il temismo

VIII. Il Second'ordine domenicano

IX. Il Terz'ordine domenicano

X. Confraternite domenicano

XI. Epoca moderna

XII. Rinascita

XIII. Stato attuale

XIV. Architettura domenicana.

I. FONDAZIONE

L'Ordine sorse da una intrapresa apostolica (Sacra praedicatio) in Linguadoca fra gli eretici albigesi, diretta nel 1206 da Diego, vescovo di Osma (Spagna), poi, dopo la sua morte (6 febbr. 1207) dal suo compagno Domenico, sottopriore del Capitolo regolare di Osma, il quale, nell'apr. 1215, con approvazione del vescovo di Tolosa, trasformò questa associazione di chierici predicatori in comunità religiosa permanente, e la stabilì presso Tolosa, prima in una casa provvisoria poi presso la chiesa di S. Romano cedutagli dal vescovo. Come regolamento della casa, la comunità adottò alcune usanze dei canonici premostratensi, assai rimaneggiate da Domenico stesso per adattarle ai fini apostolici della sua Congregazione, poi, dopo un viaggio di s. Domenico a Roma, scelse come codice di spiritualità la regola di s. Agostino, generalmente seguita dai canonici regolari. Qualche mese dopo, la S. Sede approvò il nuovo istituto (22 dic. 1216) e il suo scopo (21 genn. 1217). Il 15 ag. 1217 ebbe principio la diffusione dell'Ordine domenicano in tutta la Chiesa con lo scopo ampliato di formare dappertutto dei chierici istruiti dediti alla predicazione, specialmente fra gli abitanti delle città, senza essere legati ad una determinata parrocchia. Perciò Domenico cominciò col fondare conventi nei due principali centri universitari: Parigi (1217) e Bologna (1218). L'estendersi di questa missione apostolica fu notificata a tutta la Chiesa da Onorio III l'11 febbr. 1218. Alla morte del fondatore (6 ag. 1221), l'Ordine aveva già parecchie case in Francia, Italia, Spagna; si era stabilito in Germania, Inghilterra, Ungheria e stava per introdursi nella Polonia e nella Scandinavia.

II. LA COSTITUZIONE DOMENICANA

Abbozzata dal fondatore (per la prima parte nel 1216, per la seconda nel 1220), assegna al corpo dei rappresentanti di tutto l'Ordine la pienezza del potere legislativo. Questa assemblea periodica, o Capitolo generale (annuale nel sec. XIII), dichiara e completa lo statuto fondamentale. I suoi decreti diventano parte integrante della costituzione, se approvati da tre Capitoli consecutivi. Il potere esecutivo è tenuto dal maestro generale per tutto l'Ordine, dal priore provinciale per ogni provincia religiose, dal priore conventuale in ciascun convento (casa con almeno 12 religiosi, dei quali uno lettore, ossia docente di scienze sacre). Il maestro generale, eletto dal Capitolo generale non abbisogna di alcuna ulteriore conferma per entrare in funzione. Nominato a vita (ora per 12 anni), egli è sottomesso al controllo del Capitolo generale, che si compone alternativamente dei priori provinciali e dei definitori eletti nei rispettivi Capitoli provinciali. In

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FRATI PREDICATORI - Cristo, la Madonna e diciannette santi e beati domenicani. Dipinto del «Maestro delle immagini domenicane» (ca. 1345) - Firenze, chiesa di S. Maria Novella.
caso di urgentissima necessità, il maestro generale può convocare insieme provinciali e definitori; e tale Capitolo ha il potere di mutare o di completare la costituzione. Ad ogni modo, una legge costituzionale dev'essere il frutto di una collaborazione fra superiori e sudditi. I F. P. non fanno voto di osservare la Regola e le costituzioni, ma di obbedire ai loro superiori secondo la Regola e le costituzioni. La maggior parte di queste leggi sono piuttosto direttive obbligatorie per l'esercizio del comando e nello stesso tempo limitazioni al potere dei superiori. Quelle che si rivolgono direttamente ai sudditi, non li obbligano sotto peccato, ma ad una emmenda penitenziale da imporsi dal superiore, il quale può temporaneamente dispensare questo o quel suddito, mai tutta la comunità, dall'osservanza di alcune leggi, se lo studio, la predicazione o la salvezza delle anime lo richiedono. Nel 1220 l'Ordine rinunciò ad ogni beneficio con cura d'anima; perciò i suoi membri assunsero il nome di frati, abbandonando (al più tardi nel 1240) il titolo di canonici. Di questi conservarono però la recita dell'Ufficio divino, ma breviter et succincte, per non intralciare lo studio. La costituzione, riordinata sotto il generalato di Rai-

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“FRATI PREDICATORI, ORDINE DEL.” Enciclopedia Cattolica, vol. V (1950), p. 1040. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/frati-predicatori-ordine-del.