DEPORTAZIONE

DEPORTAZIONE. - È una pena del periodo imperiale romano, consistente nel soggiorno coatto in un'isola o in un'oasi, che, secondo alcuni, si sarebbe sostituita all'*aqua et igni interdictio*. È considerata dal Mommsen come la gradazione massima della *relegatio* e sarebbe stata introdotta da Tiberio. Ricerche recenti inducono però a ricollegarla con la repressione straordinaria, a quella, cioè, che veniva esercitata dall'imperatore e dai suoi delegati con carattere di discrezionalità ed attraverso processi liberi di forme.

La d. è pena propria degli *honestiores*, cioè degli appartenenti alle classi più elevate, e, data la sua gravità, poteva essere inflitta solo con particolari cautele. Oltre

ad essere perpetua, essa è sempre accompagnata dalla
confisca del patrimonio (adempito bonorum) e dalla pri-
vazione della dignitas; malgrado alcune affermazioni
delle fonti, non pare che essa producesse, almeno fino
alla prima metà del sec. III, la perdita della cittadinanza.
Dalla confisca dei beni conseguiti la invalidazione del
testamento; discussi sono gli effetti della d. in ordine
ai rapporti famigliari, mentre si ritiene invece che il de-
portato perdesse la capacità di ricevere per testamento.

La d. fu inflitta anche a cristiani durante le perse-
cuzioni. È da PONZIO (v.)
che fu deportato in Sardegna e che qui, come testimonia
il Catalogo liberiano, rinunciò al proprio ufficio (dilacen-
tus est); ciò che si spiega sia col desiderio di evitare che
la Chiesa avesse a capo un condannato a pena compor-
tante la privazione della dignitas, sia con le difficoltà
derivanti dalla incapacità patrimoniale, almeno parziale,
conseguente alla confisca dei beni.

Le caratteristi-
che della d. del sec. III
sono proprie, sostan-
zialmente, anche di
quella che troviamo
successivamente de-
scritta nei codici
Teodosiano e Giu-
stiniano.

BIBL.: T. Momm- sen, Römisches Straf- recht, Lipsia 1899, p. 974 sqq.; E. Costa, Crimini e pene da Ro- molo a Giustiniano, Bologna 1921, p. 95; U. Brasiello, La repres- sione penale in diritto romano, Napoli 1937, pp. 294 sqq., 490 sqq. e passim. Rodolfo Danieli