DEPORTAZIONE. - È una pena del periodo imperiale romano, consistente nel soggiorno coatto in un'isola o in un'oasi, che, secondo alcuni, si sarebbe sostituita all'aqua et igni interdictio. È considerata dal Mommsen come la gradazione massima della relegatio e sarebbe stata introdotta da Tiberio. Ricerche recenti inducono però a ricollegarla con la repressione straordinaria, a quella, cioè, che veniva esercitata dall'imperatore e dai suoi delegati con carattere di discrezionalità ed attraverso processi liberi di forme.
La d. è pena propria degli honestiores, cioè degli appartenenti alle classi più elevate, e, data la sua gravità, poteva essere inflitta solo con particolari cautele. Oltre
ad essere perpetua, essa è sempre accompagnata dalla confisca del patrimonio (ademptio bonorum) e dalla privazione della dignitas; malgrado alcune affermazioni delle fonti, non pare che essa producesse, almeno fino alla prima metà del sec. III, la perdita della cittadinanza. Dalla confisca dei beni conseguiva la invalidazione del testamento; discussi sono gli effetti della d. in ordine ai rapporti famigliari, mentre si ritiene invece che il deportato perdesse la capacità di ricevere per testamento.
La d. fu inflitta anche a cristiani durante le persecuzioni. È da PONZIO (v.) che fu deportato in Sardegna e che qui, come testimonia il Catalogo liberiano, rinunciò al proprio ufficio (discinctus est); ciò che si spiega sia col desiderio di evitare che la Chiesa avesse a capo un condannato a pena comportante la privazione della dignitas, sia con le difficoltà derivanti dalla incapacità patrimoniale, almeno parziale, conseguente alla confisca dei beni.
Le caratteristiche della d. del sec. III sono proprie, sostanzialmente, anche di quella che troviamo successivamente descritta nei codici Teodosiano e Giustiniano.