ARTICOLI ORGANICI

ARTICOLI ORGANICI. - Con tal nome vengono indicate le 77 disposizioni che la legge francese del 18 germinale, anno x (= 8 apr. 1802), ratificante il Concordato stipulato il 15 luglio 1801 tra la S. Sede e Napoleone, aggiunse al Concordato stesso come sua parte integrante. Queste disposizioni, quasi certamente ispirate dal Talleyrand e redatte dal celebre giurista Joseph-Marie de Portalis, furono costantemente considerate dalla S. Sede come una violazione del Concordato da parte dello Stato francese, essendo state emanate senza intesa con la S. Sede stessa, ed essendo in gran parte contraria alla dottrina e alle leggi della Chiesa: perciò la S. Sede, pubblicamente o per via diplomatica, protestò più volte contro di essi (la prima protesta fu quella contenuta nell'allocuzione netta da Pio VII nel Concistoro del 24 maggio 1802).

Con gli a. o. lo Stato francese si arrogava un intenso potere di ingerenza negli affari interni della Chiesa, fondendo insieme le pretese derivanti dal

l'applicazione dei principi del giurisdizionalismo e del gallicanesimo. Tra l'altro in essi è affermato il diritto di placet o exequatur e l'appello ab abusu; si vieta di tenere concili particolari o sinodi diocesani senza l'autorizzazione del governo; si abolisce l'esenzione dei religiosi dalla giurisdizione dei vescovi; si vieta l'esistenza di gran parte degli enti ecclesiastici; si riconoscono ai metropoliti dei poteri molto più ampi di quelli stabiliti dalla Chiesa; si danno varie disposizioni riguardo alla nomina dei vescovi, ai loro poteri, e ai rapporti con i metropoliti, con i seminari e con i parroci; così pure circa la predicazione (agli insegnanti è imposta la previa sottoscrizione alla dichiarazione del clero gallicano del 1682, condannata dalla Chiesa), le circoscrizioni delle diocesi e delle parrocchie, e varie altre materie.

Le proteste della S. Sede furono vane, perché il governo francese continuò ugualmente ad applicare tali disposizioni, fino a che la legge 9 dic. 1905, che introdusse la separazione tra Chiesa e Stato, abrogò, con l'art. 44, tanto il Concordato quanto gli a. o. Veramente già nell'art. 3 della convenzione stipulata tra Pio VII e Luigi XVIII l'11 luglio 1817 era stata stabilita l'abrogazione degli a. o.; ma tale convenzione non fu mai ratificata, per le successive vicende politiche della Francia.

Lo stesso nome di a. o. fu dato al decreto del vice-presidente della Repubblica italiana (Cislapina) Francesco Melzi d'Eril, del 26 genn. 1804, anno III, che conteneva dodici a. integrativi del Concordato stipulato con la S. Sede a Parigi il 26 sett. 1803. Anche questi a., di evidente aspirazione napoleonica, attribuivano all'autorità civile notevoli ingerenze nella materia ecclesiastica.

Bibl.: I. Rinieri, La Diplomazia pontificia nel sec. XIX, I-II, Roma 1902; La separazione dello Stato dalla Chiesa in Francia. Esposizione documentata (libro bianco), Roma 1905.

Pio Cipriotti