ARREDI SACRI

ARREDI SACRI. -

1. LITURGIA

Sono gli oggetti che servono per il culto, specialmente quelli che più strettamente si riferiscono alla S.ma Eucaristia e servono sia per la persona del sacerdote (paramenti sacri) sia per la confezione e conservazione del S.mo Sacramento (vasi sacri), sia anche per ornare l'altare e la chiesa dove si celebra.

Ad imitazione di Cristo, che istituì il Sacramento eucaristico in una qualunque stanza, con vesti ed in vasi d'uso comune, i primi cristiani solevano celebrarlo senza apparato speciale ed in luoghi privi di particolare distinzione. Solo più tardi, quando la celebrazione eucaristica incominciò a rivestire carattere solenne, l'arredamento sacro acquistò i principali elementi liturgici odierni. Con le invasioni barbariche la vita romana subì una radicale trasformazione anche nel modo di vestire. Di qui il principio di quel distacco che gradualmente venne accentuandosi fra i laici e il clero, il quale ritenne le vesti antiche nella celebrazione dei sacri riti. Altrettanto si dica dei vasi sacri, la forma e la materia dei quali fu stabilita man mano da usi e prescrizioni particolari. Col medioevo si diffuse la tendenza ad una semplificazione nella forma dell'arredamento sacro. Ma l'arte del ricamo, del cesello e dell'intarsio fu sempre largamente profusa, specialmente nelle epoche in cui i grandi geni arricchivano le chiese di tanti mirabili capolavori, a far sì che quanto era necessario direttamente e indirettamente al servizio liturgico si distaccasse per ricchezza e squisita fattura dagli oggetti di uso comune.

La materia con cui si confezionano gli a. s. deve essere più o meno preziosa secondo che si trovi a più o meno diretto contatto con la S.ma Eucaristia. Così per le pianete, le tunicelle, il piviale, il velo omerale, è necessaria la seta; il lino o la canapa per il camice, il purificatoio, le palle, le tovaglie, gli amitti; l'oro e l'argento per il calice, la pisside, la patena, l'ostensorio. Per questi ultimi possono adoperarsi anche altri metalli; però la patena e l'interno della coppa del calice e della pisside devono essere dorati. Per i paramenti sacri è necessaria la benedizione, mentre per il calice e la patena occorre la consacrazione da parte del vescovo o di un altro sacerdote delegato. Per la conservazione degli a. s. esiste in ogni chiesa la sacrestia o altro luogo a ciò destinato; i più preziosi vengono talvolta custoditi in apposito tesoro. Più ampie notizie sotto le voci rispettive.

BIBL.: G. Braun, I paramenti sacri, Torino 1914; E. Roulin, Linges, insignes et vêtements liturgiques, Parigi 1930. Silvério Mattei

2. DIRITTO

La disciplina giuridica degli a. s. - o sacra suppellettile - è contenuta nel titolo XVIII del libro III del CIC. Vi si dispone anzitutto (can. 1207) che l'obbligo di provvedere gli arredi necessari al culto incombe, di regola, a coloro che sono tenuti per legge a riparare la chiesa (cf. can. 1186); e quindi, nell'ordine: alla fabbriceria, al vescovo, ai canonici e ai diocesani se si tratti di chiesa cattedrale; alla fabbriceria, al patrono, ai possessori di redditi e ai parrocchiani ove si tratti di chiesa parrocchiale.

Circa la materia e la forma degli a. s., il can. 1296 § 3 si limita a richiamare genericamente le prescrizioni liturgiche, la tradizione ecclesiastica e le leggi dell'arte sacra. Particolare importanza viene attribuita, invece, alla custodia e conservazione di essi (cann. 1296 § 1 e 1302); a meglio garantire la quale, il can. 1296 § 2 esige che ne venga fatto regolare inventario.

I cardinali domiciliati nell'Urbe, anche se vescovi suburbicari o abati nullius, possono disporre per donazione o per testamento della propria suppellettile sacra in favore di una chiesa (preferibilmente di una di quelle che ebbero in titolo, amministrazione o commenda), di un luogo pio o di una persona ecclesiastica o religiosa; ma se vengono a morire senza avere a ciò provveduto, tutti gli a. s. loro appartenenti, fatta eccezione dell'anello e della croce pettorale, passano alla sacrestia pontificia (can. 1298). Similmente, la sacra suppellettile dei vescovi residenziali, anche se rivestiti di dignità cardinalizia, diventa, alla loro morte, proprietà della chiesa cattedrale, eccettuati l'anello, la croce pettorale e tutti quegli oggetti dei quali possa provarsi essere stati acquistati dal defunto con beni non appartenenti alla chiesa medesima (can. 1299 § 1). Per il

caso in cui il vescovo abbia successivamente retto due o più diocesi o sia stato contemporaneamente a capo di due o più diocesi unite, il can. 1299 § 2 prevede le modalità di attribuzione degli a. s. alle singole chiese cattedrali. Quanto è detto per i vescovi vale anche per i chierici che abbiano ottenuto presso qualche chiesa un beneficio secolare o religioso (can. 1300). I cardinali, i vescovi residenziali e gli altri chierici beneficiati hanno quindi l'obbligo di curare, mediante testamento o altro atto valido, che le ricordate disposizioni canoniche possano di volta in volta ricevere piena esecuzione anche agli effetti civili; e debbono inoltre designare tempestivamente una persona di fama specchiata, che, dopo la loro morte, consegni a chi di dovere non solo la sacra suppellettile, ma pure i libri, i documenti e le altre cose appartenenti alla chiesa,

che eventualmente si rinvengano nella loro abitazione (can. 1301).

L'uso degli a. s. e, in genere, di tutto ciò che è necessario alla celebrazione della Messa e alle funzioni pontificali, deve essere gratuitamente concesso al vescovo dalla chiesa cattedrale (can. 1303 § 1). Quanto agli altri sacerdoti, è in facoltà dell'ordinario consentire che sia posta a loro carico una modesta tassa per l'uso degli a., qualora la chiesa ove essi, per propria comodità, celebrano la Messa, sia in condizioni di particolare indigenza (can. 1303 §§ 2-4).

La benedizione degli a. s., quando le norme liturgiche la richiedano, può essere impartita: a) dai cardinali e dai vescovi, senza eccezione; b) dagli ordinarii locorum che non siano vescovi, per le chiese e gli oratori esistenti nel loro territorio; c) dai parroci, per le chiese e gli oratori situati nell'ambito della parrocchia; d) dai rettori delle chiese, limitatamente alle chiese medesime; e) dai sacerdoti delegati dall'ordinario, entro i limiti della delegazione e della giurisdizione del delegante; f) dai superiori religiosi e dai sacerdoti della stessa religione a ciò delegati, per le chiese e gli oratori propri, nonché per le chiese delle monache ad essi soggette (can. 1304).

Article illustration
(da A. Cassi Ramelli, e.s.f. per il Culto, Milano 1916, con varianti dell'Enc. Catt.) ARREDI SACRI -

3. Calire

4. Secchiello

3. l'Isside

5. Leggio

6. Ostensorio a raggiera (rito romano)

7. Ostensorio a tempietto (rito umbrosisme)

8. Reliquiario

9. Tronetto

10. Conchidiana per battesimo

11. Navicilia per incenso

12. Brocca per abluzioni

13. Turibolo

14. Lanterna per processioni

15. Palmatoria o bugia

16. Patena-piattello

17. Cero per ceroferario

18. Ferula

18. Tabernacolo portatile.

La sacra suppellettile benedetta o consacrata perde la benedizione o la consacrazione: 1) se subisca tali lesioni o mutamenti da perdere la forma primitiva e da non potersi più considerare idonea all'uso che le è proprio; 2) se sia stata adibita ad usi indecorosi o pubblicamente offerta in vendita (can. 1305 § 1). Da notare però che il calice e la patena non perdono la consacrazione per il solo fatto della consunzione o della rinnovazione della doratura (can. 1305 § 2).

Particolari disposizioni sono dirette, infine, a tutelare taluni a. s. - e in special modo il calice, la patena, i purificati, le palle e i corporali - da contatti sacrileghi o impuri (can. 1306 §§ 1-2). - Vedi Tavv. III-IV.

BIBL.: A. Vermeersch-J. Creusen, Epitome iuris canonici, II, 6ª ed., Malines-Roma 1940, nn. 623-36; M. Conte a Coronata, Institutiones iuris canonici, II, Torino 1939, n. 876 agg.; Wernz-Vidal, IV, I, Roma 1934, n. 422 agg. Ferruccio Liuzzi

Cite this article

“ARREDI SACRI.” Enciclopedia Cattolica, vol. II (1949), p. 33. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/arredi-sacri.