ARRAS, MARTIRI di, beate. - Sono così denominate le quattro «Figlie della Carità» della casa religiosa di A.: Maria Maddalena Fontaine, superiora, Maria Francesca Lanel, Maria Teresa Fontou e Giovanna Gérard, ghiigliottinata dalla Comune a Cambrai, il 29 giugno 1794 per motivo di religione. Testimoni dell'eroico attaccamento del clero di A. alla fede e alla Chiesa romana, si rifiutarono anch'esse, nel 1791, di prestare il giuramento di libertà-ugua- glianza; ma, protette dalla simpatia della popolazione, poterono continuare la loro opera di carità fino al principio del 1794. Giunto, però, ad A. il commissario del popolo G. Lebon, furono denunciate ed ar-
Circa la materia e la forma degli a. s., il can. 1296 § 3 si limita a richiamare genericamente le prescrizioni liturgiche, la tradizione ecclesiastica e le leggi dell'arte sacra. Particolare importanza viene attribuita, invece, alla custodia e conservazione di essi (cann. 1296 § 1 e 1302); a meglio garantire la quale, il can. 1296 § 2 esige che ne venga fatto regolare inventario.
I cardinali domiciliati nell'Urbe, anche se vescovi suburbicari o abati nullius, possono disporre per donazione o per testamento della propria suppellettile sacra in favore di una chiesa (preferibilmente di una di quelle che ebbero in titolo, amministrazione o commenda), di un luogo più o di un'aperto della ecclesiastica o religiosa; ma se vengono a morire senza avere a ciò provveduto, tutti gli a. s. loro appartenenti, fatta eccezione dell'anello e della croce pettorale, passano alla sacrestia pontificia (can. 1298). Similmente, la sacra suppellettile dei vescovi residenziali, anche se rivestiti di dignità cardinalizia, diventa, alla loro morte, proprietà della chiesa cattedrale, eccettuati l'anello, la croce pettorale e tutti quegli oggetti dei quali possa provarsi essere stati acquisiti dal defunto con beni non appartenenti alla chiesa medesima (can. 1299 § 1). Per il ca
(de A. Cami Ramelli, Eud. per il Culto, Milano 1858, con varianti dell'Enc. Catt.) ARREDI SACRI - 1, Calire. -
2. Secchiello
3. Fissiale
4. Leggio
5. Ostensorio A raggiera (riin romano)
6. Ostensorio a tempietto (rito vmbrosiano)
7. Reliquiarie
8. Truneria
9. Conchiglia per batso in cui il vescovo abbia successivamente retto due o più diocesi o sia stato contemporaneamente a capo di due o più diocesi unite, il can. 1299 § 2 prevede le modalità di attribuzione degli a. s. alle singole chiese cattedrali. Quanto è detto per i vescovi vale anche per i chierici che abbiano ottenuto presso qualche chiesa un beneficio secolare o religioso (can. 1300). I cardinali, i vescovi residenziali e gli altri chierici beneficiati hanno quindi l'obbligo di curare, mediante testamento o altro atto valido, che le ricordate disposizioni canoniche possano di volta in volta ricevere piena esecuzione anche agli effetti civili; e debbono inoltre designare tempestivamente una persona di fama specchiatra, che dopo la loro morte, consegni a chi di dovere non solo la sacra suppellettile, ma pure i libri, i documenti e le altre cose appartenenti alla chiesa, che eventualmente si rinvengano nella loro abitazione (can. 1301).
L'uso degli a. s. e, in genere, di tutto ciò che è necessario alla celebrazione della Messa e alle funzioni pontificali, deve essere gratuitamente concesso al vescovo dalla chiesa cattedrale (can. 1303 § 1). Quanto agli altri sacerdoti, è in facoltà dell'ordinario consentire che sia posta a loro carico una modesta tassa per l'uso degli a., qualora la chiesa ove essi, per propria comodità, celebrano la Messa, sia in condizioni di particolare indigenza (can. 1303 § 2-4).
La benedizione degli a. s., quando le norme liturgiche la richiedano, può essere impartita: a) dai cardinali e dai vescovi, senza eccezione; b) dagli ordinari locorum che non siano vescovi, per le chiese e gli oratori esistenti nel loro territorio; c) dai parroci, per le chiese e gli oratori situati nell'ambito della parrocchia; d) dai rettori delle chiese, limitatamente alle chiese medesime; e) dai sacerdoti delegati dall'ordinario, entro i limiti della delegazione e della giurisdizione del delegante; f) dai superiori religiosi e dai sacerdoti della stessa religione a ciò delegati, per le chiese e gli oratori propri, nonché per le chiese delle monache ad essi soggette (can. 1304).
La sacra suppellettile benedetta o consacrata perde la benedizione o la consacrazione: 1) se subisca tali lesioni o mutamenti da perdere la forma primitiva e da non potersi più considerare idonea all'uso che le è proprio; 2) se sia stata adibita ad usi indecorosi o pubblicamente offerta in vendita (can. 1305 § 1). Da notare però che il calice e la patena non perdono la consacrazione per il solo fatto della consumazione o della rinnovazione della doratura (can. 1305 § 2).
Particolari disposizioni sono dirette, infine, a tutelare taluni a. s. e in special modo il calice, la patena, i purificatori, le palle e i corporali – da contatti sacrileghi o impuri (can. 1306 § 1-2). Vedi Tavv. III-IV.

