INTERSTIZI. - Intervalli di tempo stabiliti dalla Chiesa tra gli Ordini, per la prova e la formazione dei chierici e l'esercizio di ciascun Ordine.
La disciplina degli i., non sempre uniforme, rimonta ai primi secoli ed ebbe origine dai tempi fissi delle ordinazioni e dall'obbligo di esercitarsi negli Ordini inferiori, prima di ascendere ai superiori. Gli i., osservati prima per consuetudine, furono poi sanciti da leggi. Nel Concilio di Sardica (can. 10) si ha la prima prescrizione che si debba giungere all'episcopato attraverso i gradi
INTERPUNZIONE, segni di. - Segni di punteggiatura nel manoscritto dei Gesta episcoporum Neapolitanae Ecclesiae (sec. X). Pausa breve (punto sormontato da un trattino obliquo a destra): righe 2, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19; pausa media (punto): riga 4; pausa lunga (comma formato da due punti affiancati con un tratto obliquo a sinistra sottoposto): rr. 7, 14 - Biblioteca Vaticana, cod. Vat. lat. 3007, f. 130.
inferiori; i papi la determinarono poi come norma generale. Siricio (epist. I, 9-10: PL 13, 1142-43) e Zosimo (epist. IX, 3: PL 20, 672-73) stabilirono distinti e lunghi intervalli di tempo tra gli Ordini. La disciplina primitiva fu rigida, ma non mancarono eccezioni, dovute alla virtù del candidato, all'ambizione e agli intrighi. Resosi difficile il reclutamento del clero, per le devastazioni della guerra e della fame, Gelasio I ridusse provvisoriamente gli i. (epist. IX, 1-3: PL 59, 48-50). Tali riduzioni divennero poi norma in molti concili della Gallia e della Spagna. Nelle Decretali la legge prese una forma più stabile e meno severa circa il numero e la durata degli i. Era permesso ricevere nello stesso giorno i quattro Ordini minori, non però anche il suddiaconato, né si potevano ricevere due Ordini sacri nello stesso giorno o in due giorni consecutivi. Il Concilio di Trento (sess. XXIII, capp. 11, 13, 14) riprese l'antica legge degli i., temperandola con i poteri concessi al vescovo. Prescrisse un intervallo tra i singoli Ordini minori, per l'esercizio e il progresso nella virtù del chierico, a meno che il vescovo non credesse opportuno diversamente. Tra l'accolitato e il suddiaconato e tra i singoli Ordini sacri stabilì un anno, purché la necessità o l'utilità, a giudizio del vescovo, non esigessero diversamente. Si proibiva però di conferire al chierico due Ordini sacri nello stesso giorno.
Il CIC mitiga queste prescrizioni (can. 978). L'i. tra la prima tonsura e l'ostiariato e tra i singoli Ordini minori è lasciato al prudente giudizio del vescovo, ma non è lecito conferire al candidato la prima tonsura con un Ordine minore o tutti e quattro insieme gli Ordini minori. Non è esclusa la consuetudine contraria, ma si discute se questa sia legittima. Si prescrive almeno un anno tra l'accolitato e il suddiaconato, e almeno tre mesi tra i singoli Ordini sacri. Il vescovo, se lo giudica necessario o utile alla chiesa, può dispensare, ma senza il permesso del romano pontefice non può conferire, nello stesso giorno, al candidato gli Ordini minori insieme al suddiaconato, né due Ordini sacri, rigettata ogni consuetudine contraria. Tra il sacerdozio e l'episcopato sono prescritti cinque anni (cann. 331 § 1, n. 3).
BIBL.: sources