INTERSTIZI

INTERSTIZI.- Intervalli di tempo stabiliti dalla
Chiesa tra gli Ordini, per la prova e la formazione
dei chierici e l'esercizio di ciascun Ordine.

La disciplina degli ir. non sempre uniforme, ri-
monta ai primi secoli ed ebbe origine dai tempi fissi
delle ordinazioni e dall'obbligo di esercitarsi negli Ordini
inferiori, prima di ascendere ai superiori. Gli ir. osservati
prima per consuetudine, furono poi sanciti da leggi. Nel
Concilio di Sardica (can. 10) si ha la prima prescrizione
che si debba giungere all'episcopato attraverso i gradi

interiori; i papi la determinarono poi come norma generale. Siricio (epist. I, 9-10: PL 13, 1142-43) e Zosimo (epist. IX, 3: PL 20, 672-73) stabilirono distinti e lunghi intervalli di tempo tra gli Ordini. La disciplina primitiva fu rigida, ma non mancarono eccezioni, dovute alla virtù del candidato, all'ambizione e agli intrighi. Resosi difficile il reclutamento del clero, per le devastazioni della guerra e della fame, Gelasio I ridusse provvisoriamente gli i. (epist. IX, 1-3: PL 59, 48-50). Tali ri- duzioni divennero poi norma in molti concili della Gallia e della Spagna. Nelle Decretali la legge prese una forma più stabile e meno severa circa il numero e la durata degli i. Era permesso ricevere nello stesso giorno i quattro Ordini minori, non però anche il suddiacono, né si potevano ricevere due Ordini sacri nello stesso giorno o due giorni consecutivi. Il Concilio di Trento (sess. XXIII, capp. 11, 13, 14) riprese l'antica legge degli i., temperando con i poteri concessi al vescovo. Prescrisse un intervento tra i singoli Ordini minori, per l'esercizio e il processo nella virtù del chierico, a meno che il vescovo non credesse opportuno diversamente. Tra l'accolitato e il suddiacono e tra i singoli Ordini sacri stabili un anno, purché la necessità o l'utilità, a giudizio del vescovo, non esigessero diversamente. Si proibiva però di conferire al chierico due Ordini sacri nello stesso giorno.

Il CIC mitiga queste prescrizioni (can. 978). L'Italia prima tornava e l'ostriato e tra i singoli Ordini minori è lasciato al prudente giudizio del vescovo, ma non è lecito conferire al candidato la prima tonsura con un Ordine minore o tutti e quattro insieme gli Ordini minori. Non è esclusa la consuetudine contraria, ma si discute se questa sia legittima. Si prescrive almeno un anno tra l'accolitato e il suddiacono, e almeno tre mesi tra i singoli Ordini sacri. Il vescovo, se lo giudica necessario o utile alla chiesa, può dispensare, ma senza il permesso del romano pontefice non può conferire, nello stesso giorno, al candidato gli Ordini minori insieme al suddiacono, né due Ordini sacri, rigettata ogni consuetudine contraria. Tra il sacerdozio e l'episcopato sono prescritti cinque anni (can. 331 § 1, n. 3).

Bibl.: F. Hallier, De sacris electionibus et ordinationibus, Parigi 1635, parte 2a, sect. 7; Wernz-Vidal, IV, p. 286 sgg.; F. Cappello, Tractatus de Sacramentis, II, 111, Roma 1935, n. 418 sgg.; B. Kurtscheid, Historia Iuris Canonici, I, ivi 1941, pp. 151-60.

Vincenzo Carbone

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“INTERSTIZI.” Enciclopedia Cattolica, vol. VII (1951), p. 89. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/interstizi.