BINAZIONE

BINAZIONE. - È la celebrazione di due Messe nello stesso giorno da parte del medesimo sacerdote.

I. CENNI STORICI

Istituendo il S. Sacrificio, Gesù non stabilì il numero delle Messe che il sacerdote può celebrare ogni giorno; tale determinazione restò affidata all'autorità ecclesiastica; la quale, a questo riguardo, non intervenne con una vera e propria legge universale, che assai tardi. Prima, come si può rilevare da alcuni concili provinciali e da accenni dei Padri e degli scrittori ecclesiastici, l'uso di dire più Messe al giorno da uno stesso sacerdote, s'era a poco a poco assai esteso (cf., ad es., s. Leone Magno, Epist. 9, 2: PL 54, 626). La sua origine dai più era attribuita a Roma, derivata dalla necessità,

in alcune feste più solenni (Natale, Giovedì Santo, Pasqua, Pentecoste, s. Giovanni B.), quando la basilica non bastava a contenere tutti assieme i fedeli, o un solo sacerdote aveva cura di due chiese. Ora, ciò che da principio si faceva solo in alcuni giorni, prese a ripetersi più di frequente. Si trattava di Messe solenni o cantate; ma ciò diede occasione alla b. anche per Messe private o lette, quando, a cominciare dal sec. vi, queste diventarono sempre più frequenti. A poco a poco, al motivo della necessità, si aggiunse quello della devozione, e anche (quando si fissarono gli onorari) quello dell'interesse. Donde abusi inevitabili, che finirono con il provocare l'intervento ufficiale della Chiesa. Tuttavia c'erano già alcuni che cercavano di ovviare al male con la parola e con l'esempio, asserendo che come Gesù Cristo una volta sola aveva patito per noi, e tutti così ci aveva salvati, così bastava ad ogni sacerdote celebrare una volta sola al giorno. Altri, invece, dal fatto che più Messe al giorno si dicevano sia pure da celebranti distinti, deducendo che anche lo stesso sacerdote poteva celebrare più volte, pensando che tanto più facilmente Dio si piega a misericordia, quante più volte si commemora la passione di Gesù. Walfrido Strabone, riferendo questi usi diversi, cita da una parte l'esempio di s. Bonifacio, che celebrava una volta sola, e dall'altra di Leone III, che avrebbe celebrato talora fino a sette o nove volte nel medesimo giorno (cf. Walfrido Strabone, De rebus ecclesiasticis, I, cap. 21; PL 114, 945).

L'intervento ufficiale della Chiesa partì da prima da autorità ecclesiastiche inferiori, ma in diversa misura. Mentre vescovi riformatori del sec. x, come Dunstan di Canterbury e Oswald di York non permettevano che tre Messe al giorno (P. Batiffol, Leçons sur la Messe, 7a ed., Parigi 1920, p. 58), allo stesso modo che i canoni pubblicati sotto Edoardo, re d'Inghilterra (m. nel 975; cf. Mansi, XVIII, 516) e il can. 5 del Concilio di Seligenstadt del 1022 (ibid., XIV, 397), il Concilio di Londra del 1200 e quello di Lambeth del 1206 non permettevano la b. se non di rado e per una necessità urgente: Natale, Pasqua, o per un funerale o un matrimonio o per supplire un parroco assente (L. Thomassin, op. cit., III, 1, cap. 72 e 73). In questo volgere di tempo cominciano a reagire anche i Papi: Alessandro II (m. nel 1073) dichiara essere sufficiente che il sacerdote celebrava una sola volta al giorno, pur non riprovando una seconda Messa, se necessaria, specialmente ex devotione pro defunctis (Grat., Dist. I, De consecrat., cap. 3); Innocenzo III nel 1212 (Decr., I, III, tit. 41, cap. 3); e Onorio III (ibid., cap. 12) stabiliscono il principio di una sola Messa al giorno, riconoscendo l'eccezione delle tre Messe per Natale e di una necessità urgente. Ciò nonostante nelle chiese dell'Aragona l'uso di celebrare tre Messe anche il giorno dei morti rimase. Benedetto XIV lo concesse espressamente a tutti i sacerdoti latini soggetti alla corona di Spagna e di Portogallo (1748, P. Gasparri, CIC Jontes, II, n. 391, p. 169), privilegio che si mantenne nell'America del Sud, anche dopo la scomparsa dei regimi spagnuolo e portoghese; e che Leone XIII confermò (1897; ibid., III, n. 633, p. 512). E finalmente Benedetto XV lo estese a tutta la Chiesa latina (10 ag. 1915; ibid., III, n. 706, p. 852).

II. LA DISCIPLINA DEL CIC

L'attuale legislazione ecclesiastica della Chiesa latina è regolata dal can. 806, secondo questi principi: 1) Salvo indulto apostolico o autorizzazione dell'Ordinario del luogo, ogni sacerdote non può celebrare che una sola Messa al giorno; si ammette però l'eccezione per il Natale e il giorno dei morti, in cui se ne possono celebrare tre (§ 1); anche da quei sacerdoti che per privilegio di cono solo la Messa della Madonna o dei defunti (S. Congregazione dei Riti, 26 genn. 1920). 2) Gli Ordinari delle diocesi possono permettere la b. solo nei giorni di precetto, quando nella loro prudenza giudicano che per l'assenza o penuria di preti una parte notevole di fedeli non potrebbe assistere alla Messa (§ 2). «Penuria di preti» si ha qualora sul posto non ce ne sia nessuno che possa o voglia celebrare all'ora fissata per comodità dei fedeli; «parte notevole» è computata la cifra di 20-30 fedeli (anche meno, quando si tratta di carcerati o di monache di clausura, che altrimenti non potrebbero usufruire della Messa); come «feste di precetto» si devono intendere quelle vigenti, e non le «soppresse», tranne il caso di consuetudine centenaria o ab immemoriali. 3) La b. può essere concessa dall'Ordinario sia in una chiesa parrocchiale, distante dall'altra almeno un quarto d'ora di cammino, o in oratorio pubblico, situato a ca. un km. e mezzo dalla chiesa; o in oratorio semi-pubblico, anche se prossimo alla chiesa, in favore di monache di clausura o di gruppi o comunità importanti che hanno il proprio oratorio e non possono facilmente trasportarsi in chiesa; ma non in favore di un oratorio privato. 4) Il permesso di binarre non può presumersi che nel caso di estrema necessità e quando non è possibile ricorrere all'Ordinario. 5) È necessario l'indulto della S. Sede per la b. in giorni non TRANSAZIONE (v.). 6) È ammesso che il sacerdote possa binarre, senza necessità di particolare licenza, quando si tratta di compiere il S. Sacrificio, cominciato da un altro e accidentalmente interrotto o per procurare il Viatico ad un moribondo. 7) Il sacerdote che bina, se non è altrimenti dispensato, deve mantenersi digiuno per la seconda Messa; quindi nella prima non prendere le abluzioni. 8) Chi bina non può prendere due onorari per sé; ma se la seconda Messa ha onorario, questo va applicato all'opera indicata nell'indulto; può però accettare per sé un'indennità o retribuzione per qualcosa che è «estrinseco» alla Messa canto, ora tarda, viaggio). 9) Il sacerdote che avrà presunto di celebrare due Messe nello stesso giorno, in violazione del can. 806, si espone a che l'Ordinario lo sospenda dalla celebrazione per un tempo determinato (can. 2229, § 2).
BIBL.: Oltre ai comuni trattati di morale, cf. L. Thomassin, De vetere et nova Ecclesiae disciplina, III, 1a ed. it., Lucca 1728, I, cap. 72-73; L. Eisenhofer, Handbuch der Kathol. Liturgie, II, Friburgo i. Br. 1933, pp. 20-23; E. Jombart, Binage, in DDC, II, coll. 889-98; C. Holböck, Die Bination. Rechtsgeschichtliche Untersuchung, Roma 1943; Ch. de Clercq, Des Sacrements (Traité de Droit can., sous la direct. de R. Nax.), II, Parigi 1947, pp. 89-91.