BIZANTINO, DIRITTO CANONICO. - È, originariamente, il diritto proprio della Chiesa di Bisanzio, o Costantinopoli, divenuto il diritto comune di tutte le Chiese orientali di rito bizantino, tanto cattoliche che dissidenti.
I. ESTENSIONE. - Tutti i popoli pagani alla cui evangelizzazione Costantinopoli contribuiva, come i Russi e i Serbi, o che, per una ragione o per un'altra, rivolgevansi definitivamente verso Costantinopoli, riconoscendone la supremazia, ricevettero simultaneamente la liturgia e la disciplina ecclesiastica di Bisanzio, tanto che, in seguito, il d. c. b. diventò effettivamente il fondo comune della legislazione di tutte le Chiese che hanno riconosciuto, a un certo momento, con gradi diversi, l'autorità del patriarcato di Costantinopoli: in altri termini, di tutte le Chiese ortodosse, nel senso del Concilio di Calcedonia, cioè, praticamente, di tutte le Chiese di rito bizantino.
Quindi, seguono oggi la disciplina bizantina, come fondo comune di legislazione, integrato dal diritto particolare delle singole comunità: i Greci strettamente detti o Elleni, i Melkiti dei tre patriarcati di Alessandria, di Antiochia e di Gerusalemme, i Romani, gli Ucraini o Ruteni, i Russi, i Georgiani, i Serbi, poi vari piccoli gruppi di Albanesi, Ungheresi, Lituani, Lettoni, Estoni, Finlandesi, Cinesi e Giapponesi. È da osservare che in quasi tutti i suddetti gruppi, esiste una comunità cattolica unita, la quale fonda la sua disciplina sul d. c. b., come i dissidenti del rispettivo gruppo.
II. DURATA. - La storia del d. c. prettamente b. abbraccia un periodo di circa tredici secoli, che va più precisamente dal Concilio trullano del 691, nel quale la disciplina bizantina si affermò con le sue note più caratteristiche, fino alla caduta di Costantinopoli nelle mani dei Turchi Ottomani nel 1453. Invero, prima del 691, il patriarcato bizantino era quasi unicamente retto dalla legislazione conciliare e patristica, comune a tutta la Chiesa cattolica, oppure, al più, dal diritto proprio a tutta la Chiesa d'Oriente. D'altra parte, dopo il 1453, il patriarcato di Costantinopoli, sempre più smantellato
tanto dalla costituzione di comunità cattoliche quanto dalla emancipazione delle Chiese dissidenti, che acquistano la loro autocefalia, instaura un diritto nuovo, non riconosciuto, in linea di principio almeno, nelle altre Chiese, e al quale si riserva, con più giusta ragione, la qualifica di greco o elleno.
III. FONTI. - Il can. 2 del Concilio trullano ha fissato le fonti del d. c. b. nel modo seguente: 1) gli 85 canoni detti degli Apostoli, estratti dal I. VIII delle Costituzioni Apostoliche; 2) i canoni dei Concili ecumenici di Nicea I (325), di Costantinopoli I (381), di Efeso (431) e di Calcedonia (451); 3) i canoni di sette concili locali tenuti in Oriente: Ancira in Galazia (ca. 314), Neocesarea in Ponto (tra 314 e 325), Gangra in Paflagonia (metà del sec. iv), Antiochia in Siria (314, o 330-32), Laodicea in Frigia (tra 347 e 381), Sardica in Mesia (343), Costantinopoli (394), ai quali si aggiunge un solo Concilio locale di Occidente, quello di Cartagine del 419; 4) i canoni di dodici Padri della Chiesa orientale: i ss. arcivescovi di Alessandria Dionigi (m. nel 264), Pietro (m. nel 311), Atanasio (m. nel 373), Timoteo (m. nel 385), Teofilo (m. nel 412) e Cirillo (m. nel 444); s. Gregorio di Neocesarea (m. nel 270), s. Basilio di Cesarea di Cappadocia (m. nel 379), s. Gregorio Nisseno (m. ca. il 390), s. Amfilochio d'Iconio (m. ca. il 403), s. Gennadio di Costantinopoli (m. nel 471); degli scritti dei Padri della Chiesa occidentale, si accoglie solo la lettera scritta da s. Cipriano di Cartagine a nome dei vescovi di Africa, nel Concilio del 256, sul Battesimo degli eretici; 5) infine, i 102 canoni dello stesso Concilio trullano.
Per completare la lista delle fonti del d. c. b., si devono inoltre aggiungere, naturalmente, i 22 canoni del VII Concilio ecumenico, secondo di Nicea (787). I Bizantini dissidenti vi aggiungono i 17 canoni di un doppio concilio (detto primo-secondo) tenuto nella chiesa dei SS. Apostoli a Costantinopoli nell'861, sotto il patriarca Fazio, nonché 3 canoni di un altro concilio radunato nella chiesa di Santa Sofia nell'879 sotto la presidenza dello stesso patriarca. Inoltre, i commentatori bizantini del medioevo ricevettero nel Corpus del diritto canonico scritti di altri patriarchi di Costantinopoli, e cioè: una lettera sinodale di s. Tarasio (784-806), indirizzata a papa Adriano, 35 canoni di Giovanni II Digiunatore (582-95), due canoni attribuiti a s. Niceforo (806-15), come anche due responsi di Nicola Grammatico (1084-11).
IV. COLLEZIONI. - Oltre le collezioni cronologiche composte a norma del can. 2 del Concilio trullano e che andarono via via integrandosi col sovraaggiungere di canoni di nuovi concili o di decisioni di patriarchi, la Chiesa conobbe, quasi immediatamente dopo la pubblicazione della seconda edizione del Codice giustiniano, una Collectio LX titulorum, oggi perduta, composta verso il 535. La prima collezione sistematica di canoni che ci sia pervenuta è la Collectio L titulorum, fatta da Giovanni Scolastico, a Antiochia, intorno al 550, e da lui nuovamente riedita a Costantinopoli, dopo la sua elevazione al trono patriarcale di questa città nel 565 (G. Voell-H. Justell, Bibliotheca iuris canonici veteris, II, Parigi 1661, pp. 499-602; cf. V. Benešević, Synagoga 50 titulov i drugie iuridiceskie sborniki Ioanna Skolastika, Pietroburgo 1914). Si ha anche del periodo anteriore al Concilio trullano una preziosa e precisa Synopsis canonum, ritoccata intorno al 965 da Simeone Logoteta, e conosciuta principalmente per merito del commentario di Aristepe (Voell-Justell, op. cit., pp. 673-709; G. Rhalles, M. Potles, Σύνταγμα τῶν θείων καὶ ἱερῶν κανόνων, IV, Atene 1854, pp. 393-416). Si deve infine numerare tra le collezioni sistematiche un Liber poenientialis, di epoca incerta, conosciuto a torto sotto il nome di Nomocanon Ioannis Ieunatoris, patriarca di Costantinopoli dal 582 al 595 (Rhalles-Potles, op. cit., pp. 432-45; cf. Zaozerskij-Khakhanov, Nomokanon Ioanna Postnika, Mosca 1902; A. J. Almasov, Kanonarij monakha Ioanna, Odessa 1907).
Ma la nota più caratteristica delle collezioni di diritto canonico è l'ampia accoglienza che esse riservano alla legislazione in materia ecclesiastica dell'autorità ci-
vile, spesso considerata come fonte vera, se non autonoma,
del diritto canonico. All'inizio, tali testi si riscontrano
raccolti in collezioni separate; si hanno così: la Collectio
XXV capitulorum, estratta dal Codice giustiniano e messa
già in appendice alla Collectio LX titulorum (G. Heim-
bach, Ἀνέκδοτα, II, Lipsia 1840, pp. 145-207); la Col-
lectio LXXXVIII capitulorum fatta da Giovanni Sco-
lastico in guisa di complemento della sua opera canonica
(Heimbach, op. cit., pp. 208-34); la Collectio XXII ca-
pitulorum estratta da varie Novelle di Giustiniano (Voell-
Justell, op. cit., pp. 660-72); la Collectio Tripartita estratta
dal Corpus iuris civilis, e più precisamente dai primi 13
titoli del Codice, con indicazione dei rispettivi luoghi
paralleli (onde la Collezione viene anche chiamata Pa-
ratitla), dal Digesto e dalle Novelle, con commentario
di Anastasio Scolastico su quest'ultime (Voell-Justell,
op. cit., pp. 1217-1361).
Non si tardò però a riunire in una sola collezione e
sotto le medesime rubriche, tanto le leggi dell'autorità
civile in materia ecclesiastica (νόμος), quanto i canoni
della Chiesa (κανονες), onde risulteranno le famose
collezioni conosciute sotto il nome di Nomocanoni.
Già verso la fine del sec. vi, un autore sconosciuto di-
stribui sotto le rubriche della Collectio L titulorum i testi
imperiali della Collectio LXXXVII capitulorum, formando
così, in modo prettamente artificioso, il primo dei No-
mocanoni, di cui una traduzione in lingua slava fatta nel
sec. IX è attribuita a s. Metodio (H. Schmid, Die Nomo-
kanonübersetzung des Methodius, Lipsia 1922). Ma la più
nota di queste collezioni è il Nomocanon XIV titulorum
(PG 104, 441-976; I. B. Pitra, Iuris ecclesiastici Grae-
corum historia et monumenta, II, Roma 1868, pp. 433-642;
Rhailles-Potles, I, Atene 1852, pp. 1-335; cf. V. Be-
nešević, Kanoničeskij Sbornik XIV titulov so utoroj cetverti
VII věka, Pietroburgo 1905; K. E. Zachariae von Lin-
genthal, Über den Verfasser und die Quellen des Pseudo-
Photianischen Nomokanon in XIV Titeln, ivi 1885; V. Narbekov, Nomokanon Konstantinskago patriarcha Fo-
tija, Cazan 1899). La prima redazione di questo Nomo-
canone, che utilizzò probabilmente una collezione pre-
cedente di 14 titoli fatta verso il 580, risale al tempo di
Eraclio, intorno al 620, e comprende tre parti: la prima
contiene la sistemazione dei testi canonici in 14 titoli;
la seconda è una collezione cronologica dei canoni; la
terza contiene i testi civili, estratti dalla Collectio Tri-
partita e dalle Novelle di Eraclio. La seconda recensione
di questo Nomocanone, fatta nell'883, e per tradizione
attribuita al patriarca Fozio, introduce nella collezione
i testi canonici posteriori e inserisce tra i canoni l'indi-
cazione dei rispettivi documenti civili, formando un No-
mocanone nel pieno senso della parola. Si ha anche una
terza recensione, poco conosciuta, fatta da Teodoro Besta
nel 1080, il quale si accontentò di riprodurre integral-
mente i documenti civili e di inserire riferimenti al testo
dei Basilica, la nuova e ampia collezione giuridica della
dinastia macedoniana. Tradotto in slavo nel decorso del
sec. XII, secondo la recensione detta foziana (cf. Be-
nešević, Drevne-slavjanshaja Kormcaja XIV titulov bez
tolkovanij, Pietroburgo 1906), arricchito e commentato
nel 1198 dal noto canonista Balsamone, il Nomocanone
in 14 titoli fu e rimane il monumento più rappresentativo
e basilare del d. c. b.
V. COMMENTATORI
Col Nomocanone in 14 titoli, si può dire che, alla fine del sec. IX, il d. c. b. è già fon- damentalmente ed essenzialmente costituito. Il periodo che segue fino alla caduta di Costantinopoli nel 1453 non aggiunge altro se non decreti, più spesso sinodali, dell'uno o dell'altro dei patriarchi di Costantinopoli, tra cui emergono Nicola Grammatico (1084-1111), Luca Crisoberges (1156-69) e Michele Anchiales (1169-77). Poi s'apre, col sec. XII, l'epoca dei grandi commentatori e canonisti. I più celebri sono: Alessio Aristene, autore di un breve commentario della Synopsis canonum; Zo- nara, storico e canonista dotato di un gran senso ecclesia- stico e rispettoso della Chiesa romana; Teodoro Bal- samone (v. m. dopo il 1195), il più fecondo e il più va- lente dei commentatori bizantini, ma avversario dichia-rato della Chiesa romana; Demetrio Comatiano (m. dopo
il 1235); Costantino Armenopulo (ca. il 1345) e Matteo
Blastares (sec. XIV), autore di un Syntagma alfabetico,
scritto nel 1335, in guisa di dizionario enciclopedico.