PROCURATORE GENERALE. - In diritto canonico è il religioso che, ordinariamente, tratta con
la Curia romana gli affari della società religiosa alla quale appartiene, ed ha un diritto onorifico di rappresentanza della stessa presso la S. Sede.
I. STORIA
Ha la sua origine nel procuratore ad lites che gli Ordini regolari designavano nelle questioni con altre persone morali ecclesiastiche. In seguito il procuratore ad lites fu anche procuratore ad negotio, ma solo di quegli affari che erano propri di tutto l'Ordine o della Curia generalizia, non delle province o delle singole case. Tra gli affari principali della Curia generale vi era anche quello di esigere e custodire il tributo che le singole parti dell'Ordine dovevano al governo generalizio; tale compito fu anche affidato al procuratore, che divenne quindi l'economo della casa generalizia, originando, in seguito, la figura attuale dell'economo generale (cf. Constitutiones et statuto generalia instituti oratorii s. Philippi Neri, Vicenza 1943, art. 82, II). Quando molti Ordini ebbero la Curia generalizia in Roma, il procuratore incominciò anche a rappresentare l'Ordine presso la S. Sede. L'obbligo di un p. g. fu imposto dalla S. Sede ai singoli Ordini e Congregazioni, in tempi e circostanze diverse; un ordine generale fu dato dalla S. Congr. dei Vescovi e Regolari nell'istruzione del 22 gg. 1814. L'istituto del p. g. si svolse in seguito su linee assai diverse nel diritto particolare di ogni istituto, come è dato rilevare dal diritto religioso comparato.II. DISCIPLINA ATTUALE
Il can. 517 § 1, impone a tutte le religioni maschili di diritto pontificio di avere un procuratore in Roma. Questi, secondo il monito della S. Congr. dei Religiosi del 4 giugno 1920 (AAS, 22 [1920], p. 301) deve essere membro della religione che rappresenta. Per diritto comune, il p. g. ha la facoltà di trattare gli affari della religione con la S. Sede. Tuttavia tale diritto non è, oggi, esclusivo, sia in quanto il can. 611 permette a tutti i religiosi il libero commercio epistolare con la S. Sede, sia in quanto il diritto concede sempre al Superiore supremo o anche solo maggiore o locale di trattare i propri affari direttamente con la S. Sede. Alcuni dicasteri romani, quali il S. Ufficio, anche oggi trattano solo con il Superiore generale, mentre le altre Congregazioni, soprattutto la S. Congr. dei Religiosi, usano trattare quasi tutti gli affari della religione con il p. g. Le questioni di foro interno sono, naturalmente, escluse. Altro diritto ordinario del p. g. è la rappresentanza della sua società religiosa. Oggi però tale diritto si riduce ad una rappresentanza puramente cerimoniale, onorifica, in quanto solo il Superiore generale ha la facoltà di assumere obbligazioni che riguardino tutto l'istituto (can. 502). E neppure per il diritto civile la qualità di p. g. è indicativa di una delegazione ad assumere responsabilità giuridiche: a ciò fare occorre, anche al p. g., un mandato speciale del Superiore generale.Il diritto di trattare gli affari presso la S. Sede è oggi, per diritto comune, esteso non solo agli affari dell'Istituto come tale, ma anche alle parti di esso, province, case, e anche dei singoli. Anticamente, le parti di una religione potevano avere un proprio procuratore e presso alcuni Ordini ancora oggi, perché il p. g. possa trattare un affare di una parte della società, deve avere il permesso del Consiglio. Il CIC prescrive che una volta nominato, il p. g. non venga rimosso senza preavviso alla S. Sede (can. 517 § 2). Nel diritto comparato delle religioni si rilevano, sostanzialmente, due specie di p. g. La prima è quella del p. g. che fa parte del Consiglio generalizio, alle volte il primo dei consiglieri e vicario dell'Ordine (Regula... s. Francisci et Constitutiones Fratr. Min. Capuccin., Roma 1931, art. 165); oppure può entrare a far parte del Consiglio e in assenza di altri consiglieri generalizi ha anche l'amministrazione di determinati beni (Regulae et Constitutiones Fratr. Discalceat. Ord. B. Mariae V. de monte Carmelo, Roma 1940, n. 141; Constitutiones Fratrum S. Ordinis Praedicatorum, ivi 1929, art. 507); nel diritto di precedenza viene prima degli altri consiglieri. Questa seconda figura, oggi più comune, è quella codificata soprattutto nelle Costituzioni delle religioni a voti semplici: il p. g. viene eletto nel Capitolo generale (Const. pro Missionariis Cong. Piliorum
Immaculati Cardis B.M.V., Madrid 1924, art. 21); tratta presso la S. Sede gli affari che il Superiore generale, con o senza voto del Consiglio generalizio, gli affida (Const. Societatis Verbi Divini, Città del Vaticano 1944, art. 458); non fa parte del Consiglio generalizio, tranne che venga espressamente invitato con solo voto consultivo (Const. et Regulae Cong. Missionariorum Oblatorum S.mae et Imm. B. V. M., Roma 1928, art. 493); nella precedenza segue i consiglieri (Cost. dell'Istituto Missioni Consolata, Torino 1950, art. 179).
In alcune religioni il p. g. è nominato dal Superiore generale ed è ad nutum dello stesso (Cost. della Società di s. Francesco di Sales, Torino 1923, n. 82).