PROCURATORI DEI SACRI PALAZZI APOSTOLICI (Sacri Palatii Apostolici causarum e Collegio patroni o Patroni de curiales Sacri Palatii). - Collegio di persone (attualmente 12), scelte da tutto l'Ordine dei p. di Curia, a cui è concesso esporre e difendere i diritti dei litiganti e specialmente delle persone miserabili dinanzi ai giudici ecclesiastici ed anticamente anche dinanzi ai cardinali ed al Papa.
Questi p. sono ricordati sotto Innocenzo II (1130-43); Benedetto XII (const. Decens et necessarium del 7 ott. 1340; Bullarium Rom., IV, Torino 1859, p. 461 bis) li riunì in collegio, Martino V (const. In apostolicae del 1° sett. 1418; ibid., IV, p. 680) fissò i requisiti necessari per la loro nomina; Leone X li riformò e approvò i loro statuti (const. Pastoralis officii, 13 dic. 1513). Paolo III, nell'anno 1538, stabilì che i deputati di questi p. potessero intervenire nella Cappella pontificia e nelle processioni e funzioni pubbliche (v. T. Mancinelli, Summorum Pontificum acta, quae ad Patronos de curiales causarum S. P. A. spectant, Roma 1887, p. 1). Paolo V (motu proprio Cum pro pastorali, 16 ott. 1618; ibid., p. 3) stabilì che il Collegio fosse composto di 24 patroni, confermando anche i loro statuti e li dichiarò abili al patrocinio nelle cause rotali e in qualsiasi altro affare senza nessun altro esame ed approvazione; la loro ammissione doveva farsi all'Università di Roma a pluralità di suffragi dei componenti il Collegio. Seguita l'elezione, l'elettore doveva subire un esame, prestare giuramento di servire fedelmente la giustizia e di assumere il patrocinio dei poveri. Il ven. Innocenzo XI (15 ott. 1678) stabilì che i soli p. di Collegio fossero assunti per la compilazione dei sommari e la stesura delle informazioni in facto nelle cause di beatificazione e di canonizzazione. Clemente XIII (const. Superni dispositione consilii, 30 marzo 1785), dichiarò che gli uffici Camera Apostolica (v.), di Dataria Apostolica (v.), di luogotenente civile del Tribunale del governo, di segretario o amministratore dei monti e dei tre p. della Rev. Camera Apostolica e di fiscale della Congr. della Rev. Fabbrica di S. Pietro dovessero in perpetuo concedersi al Collegio dei p. dei PP. AA. Con Clemente XI (breve 26 ag. 1708) questi ottennero anche una certa vigilanza nell'erario pubblico. Altri privilegi ebbero da Benedetto XIV (const. Romanae Curiae, 21 dic. 1744), da Clemente XIII (breve 30 marzo 1765), che approvò di nuovo i loro statuti. I p. esaminavano i notariandi ed avevano il diritto privativo di essere prescelti come curatori ai fideicommissi o primogeniture.
Gregorio XVI (const. Amplissimum Patronorum, 31 marzo 1835; V. Mancinelli, op. cit., p. 26) concesse ai p. l'ufficio di fiscali delle strade e delle acque. Il Collegio dei p. dei SS. PP. AA. fu riformato da Pio X, Benedetto XV e Pio XI (protocollo tra la S. Sede e il governo italiano per l'esecuzione dell'art. 10 del Trattato del Laterano, 6 sett. 1932).
Le ultime disposizioni pontificali, contenute nelle Normae S. R. Rotae Tribunalis del 29 giugno 1934, stabilì sconto (art. 54) che i p. dei SS. PP. AA. godono del diritto di difendere cause - vi officii - dinanzi alla S. R. Rota. Tale diritto è confermato nel n. 85 della cost. Ad incrementum decoris di Pio XI in data 15 ag. 1934 (AAS, 26 [1934], p. 497). È da ricordare che Pio XI abrogò quatenus opus sit il privilegio dell'iscrizione nel Collegio per candidati non provvisti di titolo di avvocato rotale (v. lettera del cardinale segretario di Stato del 23 marzo 1933, n. 121216).