PROSTITUZIONE

PROSTITUZIONE. - È l'attività sessuale esercitata fuori del matrimonio, soprattutto dalla donna e solitamente a scopo di lucro, con chiunque ne faccia richiesta. Si dice « soprattutto dalla donna », perché non mancano esempi di uomini; « solitamente a scopo di lucro » perché è questo il movente principale. Non di rado tale attività si presenta in forme pubbliche e addirittura organizzata come si trattasse di una normale prestazione di servizi. A tale attività organizzata si dà più propriamente il nome di p. Sua caratteristica fondamentale è la professionalità.

Per tale sua caratteristica la p. porta a risultanze assai diverse. Sul piano morale facilita, specialmente ai giovani, l'incontinenza nell'esercizio dell'attività sessuale; nel tempo stesso però allontana i pericoli di seduzione. Sul piano sanitario può essere facilmente un veicolo di malattie veneree.

I. P. E POTERE PUBBLICO, PARTICOLARMENTE IN ITALIA. - Nei suoi riguardi il pubblico potere ha assunto storicamente gli atteggiamenti più diversi: dalla proibizione più completa e drastica al riconoscimento esplicito.

Negli ultimi secoli gli atteggiamenti più diffusi tra i popoli civili furono due: tolleranza e regolamentazione della « casa », abolizione della medesima. Al secondo gruppo appartengono: Bulgaria, Ceoslovacchia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Jugoslavia, Lussemburgo, Malta, Gibilterra, Norvegia, Olanda, Polonia, U.R.S.S., Svezia, Svizzera, Ungheria, Argentina, Brasile, Canada, Messico, Stati Uniti, Giappone, vari Stati dell'India, Sud Africa, Nuova Zelanda, ecc. Al primo, tra gli altri, l'Italia. Il servizio di sorveglianza sulla p. fu disciplinato primariamente in Italia dal regolamento 15 sett. 1860, quindi con decreti ministeriali del 1888, con regolamento, approvato con regio decreto 27 ott. 1891, con il nuovo Testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, con regolamento, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

L'attuale legislazione italiana non vieta la « casa », ma la disciplina. Innanzi tutto ne controlla l'apertura, riservandosi, p. es., di proibirla « ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell'interesse della moralità pubblica, del buon costume e dell'ordine pubblico », e in particolare non permette che si usi « un locale che, per la sua ubicazione e particolarmente perché vicino ad edifici destinati all'istruzione, o all'educazione o al culto, oppure a caserme, a mercati o ad altri luoghi di pubblica riunione, può offrire, a giudizio dell'Autorità di pubblica sicurezza, occasione a scandalo » (Testo unico cit., n. 773, n. 192). Inoltre disciplina la vita stessa delle « casa ». Ad essa non possono essere ammesse le donne minorenni; per le maggiorenni deve constare che sono immuni da manifestazioni contagiose di malattie veneree; a tale scopo devono essere visitate periodicamente; nessuna donna poi può esservi trattenuta contro la sua volontà (art. 198). I maschi non possono esservi ammessi prima dei 18 anni (art. 196); anche dopo, non possono accedervi con armi di qualunque specie, o strumenti da punta o da taglio, atti ad offendere, oppure in stato di ubriachezza (art. 196); infine nella casa non si possono organizzare « i giochi, i balli, le feste di qualunque sorta, lo spaccio di cibi e bevande » (art. 195). Soprattutto è proibito detenere o somministrare sostanze stupefacenti (art. 204).

La legislazione dei vari Stati - o almeno di molti di essi - è notevolmente mobile. Così, in virtù della legge 13 apr. 1946, la Francia è passata dalla regolamentazione all'abolizione: ora però, esagerando forse le conseguenze antigeniche, dovute più che altro ad un'affrettata applicazione della legge, sono state presentate all'Assemblea proposte di riapertura.

Anche in Italia la tendenza abolizionista conta numerosi e decisi sostenitori. Sono noti i progetti di legge Merlin del P.S.I. e Caronia della D. C.: pur dissentendo in non pochi punti e di non poca importanza, convengono nel proporre l'abolizione della « casa » o in forma assoluta

come si vorrebbe nel progetto Caronia (« È vietato nel territorio dello Stato l'esercizio dei locali di meretricio » [art. 1 del progetto]), o in forma più mitigata come vorrebbe la sen. Merlin (È vietato in tutto il territorio nazionale e in ogni territorio sottoposto all'amministrazione di autorità italiane l'esercizio di case di p... intendendosi per ' casa di p.' qualunque stabile appartamento o altro luogo chiuso in cui due o più donne esercitano la p. « [art. 1 e 2 del progetto]). Il progetto Merlin, modificato in parte dal relatore della legge sen. Boggiano-Pico, è stato approvato dal Senato in data 5 marzo 1952: si attende ora l'approvazione della Camera.

II. L'ATTEGGIAMENTO DEI MORALISTI. - Anche l'atteggiamento dei moralisti non è sempre stato (e forse non è ancora) del tutto uniforme. O più precisamente: i moralisti distinguono solitamente due questioni, quella della liceità della p. e quella della sua tollerabilità da parte dello Stato.

Quanto alla prima questione non esistono, né sono mai esistiti dubbi o dissensi fra i moralisti. Tutti all'unanimità e senza esitazione condannano la p. Per la morale cattolica infatti è pacifico che l'uso della facoltà sessuale è lecito solo nel matrimonio, ed anche là a certe condizioni; ogni altro uso di essa per qualsiasi motivo ed in qualsiasi forma è illegittimo. In particolare poi portano queste altre ragioni: 1) per il suo carattere di indiscriminatezza, la persona che si prostituisce e quella che se ne serve accettano in partenza la possibilità di aver rapporti sessuali anche con persone precedentemente legate dal vincolo matrimoniale, aggiungendo quindi all'immoralità dell'abuso della facoltà sessuale la colpevolezza specifica dell'adulterio; 2) la donna che si prostituisce si mette nell'occasione di adottare pratiche anticoncezionali o addirittura abortive, aggiungendo quindi alla malizia dell'abuso sessuale quella specifica dell'onanismo e dell'aborto; 3) tenendo presente come la p. è praticata, anche dove vige una regolamentazione, la donna si mette nell'occasione e quasi nella necessità di compromettere la propria salute, aggiungendo quindi alla colpa per l'abuso sessuale quella per la propria minorazione fisica. Per tutti questi motivi i moralisti condannano la p. in tutte le sue forme. Né importa molto ch'essa sia pubblica o privata, che avvenga in « case » o clandestinamente. Queste determinazioni potranno, caso mai, aggiungere altri motivi di condanna, non potranno sopprimere quelli indicati.

L'accordo cessa invece quando si passa a considerare l'atteggiamento che dovrebbe assumere lo Stato. A tale riguardo esistono - soprattutto esistevano in passato - due correnti: secondo alcuni, infatti, lo Stato può o addirittura deve tollerare la p.; secondo altri invece lo Stato deve proibirla.

La prima corrente, che ha i suoi maggiori rappresentanti nei professori dell'antico Collegio carmelitano di Salamanca (cf. Cursus theol. moral., Venezia 1728; tr. XXVI, cap. 2, parte 4ᵃ, § 2), e non manca nemmeno ora di qualche sostenitore (per es., J. Bricout, Prostitution, in Dict. pratique des connaissances, religieuses, V, col. 863) si fonda soprattutto su due ordini di ragioni: 1) l'autorità dei papi e di teologi come s. Agostino e s. Tommaso; è noto infatti che i papi tollerarono nel loro Stati la p.; ora se governanti così sensibili ai valori morali hanno tenuto un atteggiamento di quel genere, come lo si potrà proibire ad altri governanti? È noto anche, che tanto s. Agostino quanto s. Tommaso furono tolleranti. Del primo si cita solitamente un passo del De ordine I, II, cap. 4 (Aufer meretrices de rebus humanis, turbaveris omnia libidinis: PL 32, 1000); del secondo si ricordano soprattutto due passi della Summ. Theol. (1ᵃ-2ᵃ, q. 101, a. 3 ad 2: Sapientis legislatoris est minores transgressiones permittere, ut maiores cævantur; nonché 2ᵃ-2ᵃ, q. 10, a. 11 c.: in regno humano illi qui præsentant, recte aliqua mala tolerant, ne aliqua bona impediantur, vel etiam ne aliqua mala peiora incurrantur). 2) L'altra ragione è che proibendo la p. si avrebbero mali maggiori.

La seconda corrente, che ha il suo più illustre rappresentante in s. Alfonso (cf. Theol. mor., I, III, n. 434, ed. L. Gaudé, I, Roma 1905, pp. 678-79) e conta fra i suoi sostenitori quasi tutti i moralisti recenti (cf., p. es., C.

Frassinetti, Comp. della teol. morale di s. Alfonso, 8ª ed., Genova 1882, n. 154, p. 237; P. Scavini, Theol. mor. universa, I, 16ª ed., Milano 1901, n. 768; L. Wouters, Tract. dogmatico-moralis de virtute castitatis... ed. altera, Bruges 1932, p. 26; J. Aertnys - C. A. Damen, Theol. mor., 11ª ed., tr. I, n. 603, Torino 1928, p. 411; L. Piscetta - A. Gennaro, Elem. theol. mor., VII, 2ª ed., Torino 1934, n. 146, pp. 121-23 ecc.) fa notare che, ammettendo la « casa » e disciplinandola, lo Stato procura mali maggiori di quelli che evita, quando addirittura non diventa complice di « un'organizzazione, che assume l'aspetto di un servizio pubblico al quale la gioventù maschile avrebbe diritto per soddisfare un appetito irresistibile senza pericolo di contaminazione venerea » (J. Salamans, L'abolitionnisme, in Nouvo. rev. théol., 52 [1925], p. 553 sgg.). Quanto poi all'autorità di s. Agostino e di s. Tommaso fanno notare che il primo aveva di mira solo la p. clandestina: onde si abusa delle sue parole, trasferendole senz'altro all'organizzazione minuziosa della tolleranza; s. Tommaso, poi, nei due passi citati, non fa che enunciare il principio generale della tolleranza senza la minima applicazione alla p.; anche qui si abusa della sua autorità, attribuendogli un'applicazione ch'egli non ha fatto per nulla. Riflettendo sulle diverse posizioni dei teologi non si riesce ad allontanare l'impressione che l'oggetto preso in esame dalle opposte correnti non sia sempre lo stesso. Sembra infatti che ciò che non vogliono escludere i cosiddetti tollerantisti sia la p. pura e semplice; a loro modo di vedere qualche forma di p. sembra storicamente ineliminabile e quindi lo Stato può e deve tollerarla. Invece ciò cui sembrano mirare i cosiddetti abolizionisti è una determinata forma di p., quella della « casa » regolamentata dallo Stato, quella ammessa in qualche modo come una forma legittima, per quanto pericolosa, di attività, giuridicamente protetta e fiscalmente perseguita. Sotto l'apparente diversità forse c'è maggior coincidenza di quanto potrebbe apparire ad un primo affrettato accostamento. Anche gli abolizionisti più accesi ammettono che la p. clandestina « si praticherà sempre e dovrà essere in qualche misura tollerata » (J. Salamans, op. cit., p. 553). Comunque, se divergenza c'è, non è nel principio, ma nella valutazione delle circostanze concrete che ne determinano e variano l'applicazione. Gli uni e gli altri ritengono che si deve cercare il maggior bene e tollerare il minor male; non concorderebbero nell'identificare dove stia il male minore e il male maggiore.

Tale divergenza non deve meravigliare. I riflessi sociali della tolleranza e della proibizione della p. sono molteplici e mutevoli; variano da luogo a luogo e da tempo a tempo; nello stesso luogo e nello stesso tempo presentano aspetti diversi e complessi; dipendono dal grado di evoluzione morale, dalle condizioni economiche e sanitarie delle singole società. Non farà meraviglia che teologi, vissuti in tempi e luoghi diversi, abbiano dato giudizi così disparati: ognuno ha guardato al suo tempo; ciascuno ha considerato le cose dal proprio punto di vista, con le limitazioni e le imperfezioni proprie della natura umana, limitata e ferita anche nei teologi più raffinati e negli studiosi più eruditi. Ciò deve obbligare a porre la questione con molta precisione e a non legarsi aprioristicamente a questa o a quella corrente di teologi. La questione dovrebbe porsi così: che cos'è meglio oggi, in Italia, a proposito della p. organizzata? Continuare nella tolleranza e nella regolamentazione o abolirla? E la risposta dovrebbe venire non dall'autorità di un gruppo di teologi, ma da una attenta considerazione della realtà italiana attuale. Da tale considerazione sembra che la tolleranza della « casa » non possa più ammettersi nemmeno in Italia. Indubbiamente la casa offre vantaggi per il bene comune: una certa protezione contro il diffondersi di malattie venere e contro l'acuirsi e l'allargarsi della provocazione sessuale; ma genera inconvenienti gravissimi. Innanzi tutto contribuisce notevolmente ad affievolire il senso morale: per molti infatti non è facile distinguere fra « tollerare » e permettere, fra permettere e approvare; onde sono facilmente indotti a ritenere approvabile ciò che è soltanto tollerato per evitare mali peggiori; inoltre la casa facilita enormemente, specialmente ai deboli di

volontà, la violazione della norma di condotta; infine essa rende quasi inevitabile l'organizzazione commerciale dell'abuso sessuale e la tratta delle bianche.

In ogni caso, comunque si risolva la questione indicata, è di assoluta necessità distinguere fra questione individuale e questione sociale, in questa fra p. clandestina e p. organizzata, a riguardo di quest'ultima fra il principio della tolleranza e la sua applicazione; nell'applicazione fra tempo e tempo, luogo e luogo.

Infine non si ripeterà mai a sufficienza che non tutto è risolto per il fatto che si approva un decreto o si emana una legge. Rimane da svolgere tutta un'opera di vigilanza e di disinfezione morale della radio, della stampa, della pubblicità, ecc. così da creare il minor numero possibile di ostacoli all'esattezza delle idee ed alle realizzazioni della volontà. Non si vede perché certe misure di protezione s'impongano per i veleni del corpo e si trascurino per quelli dello spirito. Tanto meno si può dire che uno Stato abbia eliminato seriamente la p. quando normalmente la quasi totalità dei giovani non può sposarsi in età conveniente o quando una donna rimasta sola - per fortuito incrociarsi d'evento o malizia d'uomini - non ha altra via per procurare il pane a sé ed ai figli che il furto o il meretricio.

BIBL.: fra le trattazioni più recenti, dal punto di vista morale, si può vedere L. Scremin, Consideraz. morali sulla tolleranza del meretricio, appendice alla Misc. Vermeerich, Roma 1935; A. Bellini, Misure di pervenz. e di redecz. riguardanti la p. dalle epoche remote ai tempi nostri, in Giorn. di dermatologia e stillogia, 1941, fasc. vi; L. Scremin, La p. e la morale, Milano 1945; A. Niedermeyer, Handbuch der speziellen Postoralmedizin, 6 voll., Vienna 1948-52, passim, in particolare I, pp. 351-61; P. Colini-Lombardi, Cause della p. e rimedi, in Civitas, 1 (1950), p. 47 sgg. Per la posizione di s. Agostino e s. Tommaso V. A. Dugek, La tolleranza du vice d'après st Augustin et st Thomas, in Gregorianum, 6 (1925), pp. 442-46. Giovanni Battista Guzzetti

III. ETNOLOGIA

La p. non esiste presso i popoli etnologicamente più antichi; presso quelli di civiltà posteriore esiste solo casualmente e sporadicamente.

1) Presso alcuni popoli totemisti una specie di p. delle donne è connessa con le cosiddette case dei giovani; quei recessi, cioè, che nella maggior parte dei casi sono istituiti proprio per tenere lontana la gioventù dalle donne della tribù, alle quali è severamente proibito l'accesso, sono il luogo dove, presso certi popoli, avviene uno sfrenato commercio di tutte le ragazze, o di una determinata parte di esse, con i giovani del clan. Ordinariamente si ha questo caso, come nota il p. Schmidt, quando, volendo conservare i giovani liberi per le imprese guerresche, il matrimonio viene ritardato il più che si può, spesso fino al trentesimo anno di età. La p. è così congiunta con le case dei giovani presso i Nandi dell'Africa orientale, i Bororo dell'America meridionale e presso parecchie tribù dei Dravida e dei Munda nell'India anteriore, presso gli abitanti delle isole di S. Crux, Yap e Palau in Micronesia, dove partecipano a queste sregolatezze anche gli uomini e le donne sposate. Presso i Masai ed i Zulù dell'Africa esiste poi tale specie di p. anche senza l'istituzione delle case dei giovani.

2) Vi è inoltre la p. sacra, che è duplice: casuale e stabile. In India è congiunta con il culto di Durga, Kali o Parvati, la sposa di Siva; vi sono sette induiste, come quella dei Sciakti, che ha seguaci nell'Assam e nel Bengala, e quella dei Thug, proibita nel 1840, che in determinate feste religiose compiono vere e proprie orgie. Nei templi si hanno però anche donne consacrate alla p. per i devoti, le quali dai Portoghesi furono chiamate « baiadere », donne danzatrici. Esistono anche baiadere ambulanti, invitate a danzare in pubblico nelle feste. Secondo Strabone, in Armenia le figlie di alcune famiglie erano consacrate ad Anahita e si davano ai suoi adoratori. Presso gli antichi Assiri e Babilonesi esistevano varie forme di p. sacra. Erodoto riferisce che in Babilonia era uso che ogni donna una volta nella sua vita doveva darsi nel tempio di Mylitta, e doveva lasciare il denaro che ne riceveva al tempio stesso. Con il culto di Ištar, detta madre procreatrice (= ummu alittu, da cui forse viene il nome di Mylitta di Erodoto) e prostituta degli

dèi, era connessa la p. sacra. Nei templi di Ištar le prostitute sacre occupavano edifici speciali. Durante le feste di Ištar di Assur avvenivano orgie in un luogo detto casa delle donne (bit aštamme), o casa dell'amore (bit ru'ōm).

Il culto di Ištar dalla Valle dei due Fiumi (Tigri ed Eufrate) era penetrato dovunque si era diffusa la civiltà assiro-babilonese fino nell'Impero microasiatico degli Hittiti. Simile al culto di Ištar era quello della dea 'Ašerah dei Cananei. Le sacre meretrici sedevano nel tempio. Il guadagno della p. esercitata in onore della dea era devoluto all'erario del tempio o veniva speso nei sacrifici. Lo stesso avveniva nel culto di Afrodite e di Venere dei Greci e dei Romani. Si dice che in Acrocorinto, Afrodite Pandemos aveva un celebre fano, dove servivano la dea mille meretrici. Nella valle del Gange le vergini, prima del matrimonio, erano forzate a concedersi nel tempio dedicato a Jaggernaut. Lo stesso uso esisteva a Pondicherry ed a Goa e presso gli antichi Fenici. Oggi si ritiene che tutti questi culti siano preindoeuropei e presemitici ed inoltre congiunti con una mitologia lunare; la loro origine si deve etnologicamente ricercare, benché non direttamente, come nota il Koppers (v. op. cit. in bibl., p. 264), nelle società segrete delle civiltà primitive matriarcali agrarie. Anche delle feste di primavera presso certi popoli, ad es. i Tai, è stato rilevato il carattere erotico. Sono feste in cui avvenivano pubblicamente, con canti alternati tra i giovani dei due sessi, con giuochi e dense, i fidanzamenti tra la gioventù di due o più villaggi riuniti per l'occasione, ma avevano anche un carattere magico, perché si credeva che i riti sessuali determinassero la fecondità dell'annata. Anzi si attribuivano alle feste effetti anche più ampi. Infatti, i Tai della provincia cinese del Kuang-si ritenevano, secondo quanto riferisce il Beauvais, che se queste riunioni fossero impedite o proibite per una causa qualunque, le messi dell'annata non sarebbero giunte a maturazione e numerose malattie epidemiche avrebbero afflitto la popolazione.

3) Un'altra specie di p. è quella connessa con l'ospitalità. Il König nel suo studio sul «Diritto dei popoli polari» lo dice un uso secondo il quale il capo di famiglia o del clan offre all'ospite non solo l'alloggio e il sostentamento, ma anche la moglie o la figlia. Secondo lo stesso autore questo uso è molto diffuso presso i popoli artici, però egli non ne trovò tracce presso quelli dell'Asia settentrionale centrale, eccettuati i Tungusi (Udche). È stato viceversa riscontrato presso le tribù della costa della Columbia inglese e nel Madagascar, dove si offre la figlia. Tale p. sarebbe un segno di grande onore e affezione verso l'ospite. Gli Eschimesi ritengono una tale ospitalità come generosa. Alla p. di ospitalità si ricongiunge il cosiddetto matrimonio con la cintura, che esiste fra i T'u-jen, popolo turco-mongolo della provincia cinese del Kan-su, perché è occasionato dall'uso di offrire per la notte una figlia o una donna ad un ospite di passaggio. Quando il padre offre la figlia a qualche ospite di passaggio, scrive il p. Schram, missionario del luogo, l'ospite deve dare la sua cintura in cambio e lasciarla alla figlia. L'ospite se ne va al mattino e forse non tornerà mai più. Ma se la ragazza resta incinta, le vengono fatti abiti nuovi e un cappello e la pettinatura da donna maritata. Sono invitati alcuni vicini, la cintura viene posta sul feltro rosso disteso sul suolo; la ragazza s'inginocchia e fa la grande prostrazione alla cintura, ai suoi parenti e agli astanti, dicendosi moglie dell'ospite. In seguito ella darà al suo figlio il nome dell'ospite ed ella stessa sarà chiamata con lo stesso nome da tutti i suoi vicini. I figli che nasceranno ulteriormente continueranno ad essere chiamati sempre con il nome dell'ospite. Strano però che a questi figli non viene riconosciuto alcun diritto di eredità nella famiglia della loro madre, essendo considerati come figli di una donna maritata ad un individuo qualunque di altra famiglia.

4) Si può chiamare p. sporadica od occasionale quella che sarebbe una specie di ius primae noctis. Presso i Masai dell'Africa orientale gli uomini appena sposati offrono la propria moglie a uno o due ex-compagni di guerra. Secondo il Merker quest'usanza è frequente, ma non ge-

nerale; se però il marito rifiuta la concessione, viene ingiuriato ed i compagni gli rubano alcuni buoi, senza che egli possa portarne querela. Gli antichi autori riferiscono che fra i Nasamoni e gli Angili, due tribù libiche, lo ius primae noctis era concesso a tutti gli invitati dello sposalizio. Gargilaso de la Vega dice che in Perù, nella provincia di Manta, i matrimoni erano permessi a condizione che la sposa si desse prima a tutti i parenti e gli amici. Secondo Diodoro Siculo nelle isole Baleari la sposa, durante la prima notte, era considerata come proprietà comune di tutti gli invitati, poi diveniva proprietà esclusiva del marito. Il Langsdorf parla di un uso simile anche in Nuša-Hiva, dove però era richiesto il consenso della sposa. Sembra che un uso del genere sia esistito anche in Cina, dove durante la prima notte la sposa è lasciata a disposizione degli amici dello sposo, se è vedova ai giovinastri del paese. Presso alcuni altri popoli, come quelli del Nuovo Galles, presso i Riverina, ed i Wa-taita dell'Asia centro-orientale, lo ius primae noctis è connesso con la cerimonia del ratto della sposa, che poi viene messa a disposizione dei suoi rapinatori. Fra altri popoli questo ius era riservato al sacerdote, così per gli Eschimesi, i Caraibi al Piache, nel Nicaragua (entro il tempio); presso altri ancora al capo o al re: così era presso alcune tribù brasiliane, presso i Tahua dell'antico Messico, presso gli indigeni di Teneriffe (nel sec. xv), i Bagele nell'Adamua; al re presso gli antichi Adirmachidi (Erodoto) e sulle coste del Malabar, dove la sposa passava otto giorni nel Palazzo del re; in Russia i grandi proprietari lo hanno preteso fino al sec. xviii.

Alla p. si riattacca l'uso dei detti Masai, secondo il quale sono permessi i rapporti sessuali tra i membri di una stessa classe di età, siano essi sposati o no; una donna, inoltre, può avere rapporti con tutti i compagni di classe di suo marito. In ogni modo è necessario il consenso di essa per questi rapporti entro la detta classe, solo che se esso è rifiutato continuamente, il marito deve pagare una multa. Qualche cosa di simile si ha nel pirraura in Australia (v. POLIANDRIA). Presso gli stessi Masai esiste anche l'uso di scambiarsi ogni tanto le mogli; i figli che nascono da questi scambi, benché appartengano al marito della madre, chiamano «padre» anche il padre naturale. L'usanza è stata constatata anche nell'America settentrionale, in Polinesia, in Groenlandia e altrove, come un segno di grande intimità d'amicizia, o di carattere nobile, o come un'offerta per ottenere un favore dagli dèi (così a Caindu nel Tibet orientale).

La p. si è sviluppata molto in civiltà più progredite, per cui è stata oggetto della legislazione. Presso gli antichi Messicani non erano permesse le case di tolleranza e si agiva contro le prostitute pubbliche, quando queste si davano per lo più senza pagamento, se ciò portava allo scandalo. Vi era la pena d'infamia per colui che faceva da intermediario: gli si bruciavano i capelli con fiaccole di pece. Nei casi più gravi, come quando la parte di intermediario era fatta da una donna maritata o da una persona nobile, vi era la pena di morte per impiccagione. Al tempo della conquista del Messico la sodomia era molto diffusa e non solo nelle città ospitali, ma anche nelle regioni limitrofe specialmente nelle provincie costiere del golfo del Messico. Per i colpevoli di sodomia vi era la pena dell'impiccagione, quella del rogo per i sacerdoti. Vi era la pena di morte per quelli o per quelle che portavano vesti non corrispondenti al proprio sesso, appunto per impedire la sodomia. Benché il delitto di bestialità fosse raro, vi era comminata la pena di morte. La stessa pena era stabilita per lo stupratore, il quale, tuttavia, andava esente da ogni pena, se lo stupro era avvenuto con una prostituta pubblica.

La p. ha avuto origine e si è sviluppata per un abbassamento dei valori morali e religiosi, abbassamento che si è riscontrato specialmente nelle civiltà dette, in etnologia, secondarie. Il p. Schmidt segnala la p. nel ciclo culturale, detto da lui del patriarcato libero. Del divorzio, dell'accrescarsi della poligamia successiva e simultanea e della p., risenti primieramente e principalmente la donna, che fu avvilita ad un livello sconosciuto alle civiltà primitive e anche posteriori.

BIBL.: H. Westermarck, Origine du mariage dans l'épée humaine, vers. franc. di H. De Varignis, Parigi 1895, cap. 4; Fr. X. Kortleitner, De polyrhésimo unicero et quibusdam eius formis apud Hebraeos finitimusque gentes suiutis, Innsbruck 1908, pp. 129 sg., 240 sg.; W. Schmidt-W. Koppers, Völker und Kulturen, Ratisbona 1924, pp. 244 sg., 345; H. König, Das Recht der Polarvölker, in Anthropos, 1928-29, p. 140; G. Furlani, La religione babilonese-ussira, Bologna 1929, I, p. 176; II, p. 354 sg.; M. Granet, Fêtes et chansons anciennes de la Chine, 2ª ed., Parigi 1929, p. 287; P. L. Schram, Le mariage chez les T'ou-jen du Kan-sou (Chine), nella collezione Variétés sinologiques, n. 58, Sciangai 1932, p. 130 sg.; R. Mohr, Untersuchungen über Sexualethik ost-und zentralafrikanischer Volksstämme, in Anthropos, 1938, p. 785; id., Ricerche sull'etica sessuale di alcune popolazioni dell'Africa centrale ed orientale, nell'Arch. per l'antropol. e l'etnolog., LXX, Firenze 1940, pp. 277-78; R. Biasutti, I popoli dell'India, in Bazze e popoli della terra, II, Torino 1941, p. 598; L. Vannicelli, La famiglia cinese, Milano 1943, pp. 211, 220, 378; W. Koppers, Zum Ursprung des Mysterienwesens im Lichte von Völkerkunde und Indologie, in Ernans-Jahrbuch 1944, Zurigo 1945, pp. 219 sg., 264 sg. e passim.; A. Ballini, Le religioni dell'India, in Stor. delle relig., diretta da P. Tacchi-Venturi, I, Torino 1949, p. 458; G. Furlani, La religione degli Hittiti, ibid., p. 230; W. Schmidt, Grist und Ethos des Menschen der Urkultur, in Wissenschaft und Weltbild, 2 (1949), fasc. 1-3.
Cite this article

“PROSTITUZIONE.” Enciclopedia Cattolica, vol. X (1953), p. 113. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/prostituzione.