ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE (Organisation des Nations Unies, O.N.U., oppure United Nations Organisation, U.N.O.). - È l'organismo internazionale creato dopo la seconda guerra mondiale Società delle Nazioni (v.).
I. STORIA
Un primo accenno dell'intento delle grandi potenze di erigere un'organizzazione collettiva si ebbe il 14 ag. 1941, nella « Carta atlantica ». Inizialmente semplice dichiarazione comune degli Stati Uniti e della Gran Bretagna, essa divenne un programma accolto dalle Nazioni alleate nella guerra contro la Germania e il Giappone, con la dichiarazione del 1º genn. 1942, sottoscritta dapprima da un gruppo di 22 nazioni, aumentate poi a 41 per l'accettazione di altri 19 stati. Verso una maggiore determinazione di tale proposito, nei documenti precedenti rimasto vago, si addivenne con la dichiarazione del 30 ott. 1943, emanata in occasione della Conferenza di Mosca dalle quattro grandi potenze, Stati Uniti, Regno Unito, Unione Sovietica e Cina. In essa per la prima volta fu fatta espressa menzione di un'erigenda organizzazione internazionale generale, per il mantenimento della pace e della sicurezza, che avrebbe dovuto avere come fondamento il principio della sovrana eguaglianza di tutti gli Stati.Il periodo della sua attuazione comincia con le riunioni degli esperti delle quattro potenze sopra nominate, le quali nell'ott. del 1944 concordarono un progetto dello Statuto, che dalla località dove venne redatto fu chiamato « progetto di Dumbarton Oaks ». Questo a sua volta formò oggetto di discussione nella Conferenza di Yalta, conclusasi l'11 febbr. 1945, dove Stati Uniti, Inghilterra e Russia definirono la procedura del voto nel futuro Consiglio di sicurezza e stabilirono che nella successiva conferenza, la quale si sarebbe riunita a S. Francisco, avrebbero potuto partecipare soltanto le potenze che avessero preso parte alla guerra contro la Germania e il Giappone e quelle che entrò il mese di febbr. avessero dichiarato guerra alla Germania. Parecchi Stati, rimasti fino allora neutrali, prima dello scadere del termine, emiserà la dichiarazione richiesta (Turchia, Egitto, Cile, Columbia e altri paesi dell'America latina); alcuni invece mantennero la loro neutralità. Il criterio adottato ebbe come effetto che l'organizzazione, al suo primo costituirsi, non fu altro che un'organizzazione dei popoli vincitori. Ciò si rifletterà in parecchi articoli dello Statuto, elaborato sullo schema già redatto a Dumbarton Oaks, al quale vennero apportati alcuni emendamenti proposti dalle medesime quattro grandi potenze o in comune o singolarmente; esso venne approvato da 49 Stati il 6 giugno 1945 ed entrò in vigore il 24 ott. dello stesso anno.
1. O. delle N. U. — Le Nazioni Unite si propongono come scopo il mantenimento della pace, allo stesso modo che la Società delle Nazioni, tuttavia l'accento viene messo in modo particolare sulla sicurezza collettiva, donde il rilievo dato nel cap. 1 alle misure efficaci per la rimozione delle minacce alla pace, alla repressione degli atti di aggressione. Inoltre le loro attribuzioni sono molto più ampie di quanto non fossero quelle della Società delle Nazioni, prefiggendosi esse, oltre la pace e la sicurezza, l'intento di provvedere alla cooperazione internazionale per la soluzione dei problemi economici, sociali e culturali e di promuovere il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Il principio, sul quale l'O. si fonda e che è rimasto soltanto formale nelle successive disposizioni dello Statuto, è quello della sovrana uguaglianza di tutti gli Stati membri, i quali si obbligano a risolvere le loro controversie con mezzi pacifici, ad astenersi dalle minacce e dall'uso della forza e a prestare assistenza all'O. in qualsiasi azione, che essa intraprenderà per il conseguimento dei suoi scopi.
Una non ben chiara disposizione è contenuta nel n. 6 dell'art. 2, nel quale all'O. si attribuisce il compito di fare in modo che Stati che non siano membri delle Nazioni Unite agiscano in conformità a questi principi, per quanto possa essere necessario per il mantenimento della pace e della sicurezza generale. Da essa si potrebbe dedurre che le obbligazioni dello Statuto vengano estese anche a Stati che non lo hanno sottoscritto, derogando al principio che un trattato ha valore vincolante soltanto per le parti contraenti, e anche che l'O. abbia voluto estendere i suoi poteri nei confronti di Stati non membri per le questioni riguardanti la pace e la sicurezza. In base a questa norma essa verrebbe ad assumere il carattere di organismo superstatale, al quale resta demandato il controllo di tutta la vita internazionale, né questo suo potere verrebbe limitato dall'art. 7 (che esclude il suo intervento nelle questioni che appartengono essenzialmente alla competenza interna di uno Stato, sembrerebbe confermare il principio del non intervento), giacché qualsiasi situazione interna pregiudizievole alla pace e alla sicurezza verrebbe a cadere sotto la sua competenza.
I membri dell'O. sono originari, se hanno preso parte alla Conferenza di S. Francisco e hanno firmato la dichiarazione delle Nazioni Unite del 1º genn. 1942 e ratificato lo Statuto; non originari, se sono stati ammessi dopo. La loro ammissione potrà avvenire, se a giudizio dell'O. sono Stati amanti della pace e tali da poter mantenere gli obblighi derivanti dall'accettazione dello Statuto. L'Assemblea generale deciderà su proposta del Consiglio di sicurezza: con il medesimo procedimento si potranno sospendere o espellere gli Stati ri-
ritenuti indegni. L'ordinamento interno delle Nazioni Unite ricalca lo schema già adottato per la Società delle Nazioni, salvo qualche nuovo organo aggiunto per qualche funzione particolare.
2. Organi specifici dell'O.N.U. — Gli organi dell'O.N.U. sono: l'Assemblea generale, il Consiglio di sicurezza, il Consiglio economico e sociale, il Consiglio per l'Amministrazione fiduciaria, la Corte Permanente di Giustizia internazionale, la Segreteria. Tutto il sistema gravita però sul secondo, ossia sul Consiglio di sicurezza, al cui potere su tutte le questioni della vita internazionale corrisponde una soggezione totale dei membri della O. e dell'Assemblea generale, alla quale è stato attribuito una funzione soltanto consultiva. In questa subordinazione al Consiglio consiste una della maggiori innovazioni dello Statuto delle Nazioni Unite.
L'Assemblea generale è costituita da tutti i membri dell'O. Le sue funzioni sono limitate a raccomandazioni ai membri o al Consiglio di sicurezza, il quale non rimane vincolato a seguirle, dipendendo dalla sua discrezionalità assoluta il decidere sulle questioni della pace e della sicurezza. Secondo il n. 2 dell'art. 11, l'Assemblea non può prendere nessuna decisione riguardo alle questioni per cui si rende necessaria un'azione, la quale dovrà essere deferita al Consiglio di sicurezza, e dovrà ancora astenersi, aggiunge l'art. 12, dal fare delle raccomandazioni, quando il Consiglio si occupa di qualsiasi controversia o situazione, salvo che non ne sia dal medesimo richiesta. Dal Segretario generale, previo il consenso del Consiglio, le saranno notificate le questioni relative al mantenimento della pace, delle quali questo si sta occupando. Contrariamente a quanto si verificava per la Società delle Nazioni l'Assemblea decide a maggioranza qualificata dei due terzi dei membri presenti e votanti nelle questioni che riguardano la pace e la sicurezza, l'elezione dei membri non permanenti del Consiglio, l'ammissione o l'espulsione per gli inadempimenti degli obblighi assunti; a maggioranza semplice per le questioni di minore rilievo. La sostituzione del principio di unanimità con quello di maggioranza importa un mutamento interno di grande importanza rispetto al precedente organismo internazionale, in quanto conferisce al nuovo il carattere di una società organica superiore ai singoli Stati, i quali sono tenuti ad accettarne le decisioni, anche se la loro volontà è contraria, il che implica una parziale rinuncia alla loro sovranità o almeno la caduta della sua assolutezza. Tuttavia questa particolare e importante innovazione non è stata estesa alle grandi potenze, le quali, in conformità dello Statuto, conservano la sovranità secondo la vecchia concezione, non limitata cioè da alcuna norma. Il Consiglio di sicurezza risulta di undici membri, cinque permanenti (Stati Uniti, Gran Bretagna, Russia, Francia e Cina) e sei elettivi, nominati dall'Assemblea per un periodo di due anni, con particolare riguardo al contributo prestato per il mantenimento della pace e della sicurezza e ad un'equa distribuzione geografica (art. 23). Il Consiglio di sicurezza ha i più ampi poteri, che non vengono in alcun modo limitati o subordinati al controllo di altri organi o dell'Assemblea. Decide con piena discrezionalità su tutte le questioni relative alla pace e alla sicurezza e le sue decisioni diventano automaticamente vincolanti per tutti i membri dell'O.
Per il fatto poi che cinque membri del Consiglio non sono elettivi, viene messo in mora il principio dell'uguaglianza sovrana dei membri, affermato al cap. 1, e in seno all'O. si costituisce una gerarchia, la quale, se lo Statuto fosse operante, si ridurrebbe a un vero rapporto di soggezione delle piccole potenze alle grandi.
Infatti i membri s'impegnano di conferire al Consiglio di sicurezza la responsabilità principale nel mantenimento della pace e di riconoscere che esso agisce per loro conto (art. 24), e ad eseguirne le decisioni (art. 25). Il sistema del voto a sua volta distacca i cinque membri permanenti dagli altri, mettendo alla discrezione delle loro volontà l'intera vita internazionale. Per le questioni di procedura basta la semplice maggioranza di sette, ma per quelle che riguardano qualsiasi altro oggetto alla maggioranza di sette deve concorrere l'unanimità
dei voti dei membri permanenti, eccetto che uno di essi sia parte della controversia, nel qual caso deve astenersi. Il principio maggioritario viene pertanto contaminato con l'inclusione di quello di unanimità in favore delle grandi potenze, le quali col cosiddetto diritto di veto hanno il potere di paralizzare qualsiasi iniziativa. In tutto il resto possiedono, supposta l'unanimità, la più estesa discrezionalità d'azione, come può esser veduto scorrendo i capp. 6 e 7, dove vengono elencate le attribuzioni del Consiglio di sicurezza. In sostanza si può dire che lo Statuto delle Nazioni Unite ha preteso di erigere un vero governo mondiale, posto nelle mani delle grandi potenze ed esercitato dalle medesime con assoluta autonomia. Si comprendono allora le resistenze delle piccole potenze manifestate a S. Francisco e in altre occasioni.
Il Consiglio economico e sociale è composto di 18 membri eletti dall'Assemblea ogni tre anni e ha come funzione l'adempimento degli obblighi delle Nazioni Unite in materia economica e sociale, elencati nell'art. 55.
Il Consiglio per l'Amministrazione fiduciaria, altrimenti detto « di tutela », è composto per metà da membri che amministrano territori coloniali, posti sotto il regime tutelare e per metà da membri eletti dall'Assemblea. Riguardo alla sistemazione del complesso problema coloniale, lo Statuto contiene una dichiarazione programmatica concernente i territori detti non autonomi, nella quale sono enunciati i principi, che devono guidare la politica delle potenze rispetto ai medesimi. Le funzioni del Consiglio di tutela sono di controllo sulle Amministrazioni fiduciarie e vengono esplicate sotto la direzione dell'Assemblea generale.
Il Segretario generale, infine, è nominato dall'Assemblea su proposta del Consiglio. L'art. 47 dello Statuto prevede ancora la costituzione di un Comitato degli Stati Maggiori militari, per consigliare e coadiuvare il Consiglio di sicurezza circa il mantenimento della pace, l'impiego e il comando delle forze poste a sua disposizione, la disciplina degli armamenti e le possibilità del disarmo. Di esso dovrebbero far parte soltanto i capi di Stato Maggiore dei membri permanenti del Consiglio di sicurezza. Tale Comitato non è entrato mai in funzione.
Da quanto esposto, appare come lo Statuto dell'O.N.U. sia scaturito dall'influsso di due idee dominanti: ovviare da una parte all'inefficienza dimostrata dalla Società delle Nazioni e alla sua incapacità di tutelare la pace e la sicurezza, e conseguentemente costituire un organismo di dominio mondiale, concentrando tutti i poteri nelle mani delle potenze maggiormente responsabili e capaci d'intervenire rapidamente e con tutto il peso della loro forza nella risoluzione delle controversie internazionali. L'intento però doveva essere frustrato dal presupposto, sul quale veniva così ad essere imperniata l'O. Questo consiste nella concorde volontà dei membri permanenti del Consiglio di sicurezza, mancando la quale tutto il sistema rimane disarticolato e paralizzato nel suo funzionamento. Il Consiglio di sicurezza, nel quale si fronteggiano due blocchi opposti, è diventato, mediante il diritto di veto, un organo paralizzatore, venendo meno ai compiti assegnatigli. La grande politica delle nazioni si svolge ormai fuori dal quadro delle Nazioni Unite, in quelle intese regionali, previste dallo Statuto (cap. 8), la quali agiscono in modo autonomo, come, ad es., il Patto Atlantico. All'O.N.U. spetta pure il coordinamento dei vari istituti specializzati costituiti con accordi intergovernativi ed aventi vasti compiti internazionali nei campi economico, sociale, culturale, educativo, sanitario e simili come la FAO (Food and Agriculture Organization), l'ILO (International Labour Office), la PICAO, l'UNESCO, l'UNRRA (v. MONETA; ORGANIZZAZIONE METEOROLOGICA; ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PER L'AGRICOLTURA; ISTRUZIONE; UNESCO).
La sede dell'O.N.U., dopo qualche peregrinazione, è, dal 16 ag. 1945, ma in via provvisoria, a Lake Success di Long Island, presso Nuova York. È in preparazione la sede definitiva, fissata nella zona di Greenwich-Stamford, al confine tra gli Stati di Nuova York e Connecticut.
Dalla Società delle Nazioni alle Nazioni Unite, in Stato moderno, 1945, fasc. XII, XIII, XIV; R. Monaco, Lo Statuto delle N. U., Torino 1946; H. Kelsen, Limitations on the functions of the United Nations, in Yale Law Review, 1946, p. 997 seg.; R. Ago, L'O. internazionale dalla Società delle Nazioni alle Nazioni Unite, in Comunità internazionale, 1 (1946), pp. 8-23; G. Balladore Pallieri, Gli emendamenti allo Statuto dell'O. N. U., ibid., pp. 193-201; P. Guggenheim, Realità e ideologia nell'O. internazionale, ibid., 2 (1947), pp. 163-73; R. Quadri, Diritto intern. pubblico, Palermo 1949, pp. 243-54, 351-55; G. Vedovato, Nazioni Unite, in Enc. Ital., Appendice 1938-48, II, 301-94; T. Perassi, Lo Statuto delle Nazioni Unite, Padova 1950; R. Socini, L'appartenenza all'O. N. U., Firenze 1951; F. Tagliamonte, La tutela internazionale dei diritti dell'uomo, in Civitas, 2 (1951), pp. 36-44.
Antonio Messineo
II. LA CORTE DI GIUSTIZIA INTERNAZIONALE
Merita un cenno a parte la Corte di giustizia, che è il principale organo giurisdizionale delle Nazioni Unite. Dopo l'esperienza delle Corti permanenti di arbitrato, istituite all'Aja (Convenzioni del 1899 e del 1907), si continuò ad auspicare la creazione di una suprema Corte di Giustizia internazionale permanente e con competenza di carattere generale. Questa aspirazione fu realizzata nel quadro della Società delle Nazioni, il cui patto (art. 14) prevedeva appunto la costituzione di tale organo. Il suo ordinamento fu rapidamente elaborato ed adottato con protocollo del 16 dic. 1920, entrato in vigore nel genn. del 1922. La Corte cadde con la Società delle Nazioni, ma, sorta l'O.N.U., fu ricostituita, sempre all'Aja, con il nome di Corte di Giustizia internazionale, sopprimendo la qualifica di permanente, per distinguerla dalla precedente. Gli ordinamenti della nuova Corte appaiono un aggiornamento dei precedenti, armonizzati a quelli dell'O.N.U. La Carta dell'O.N.U. (art. 92) ha espressamente dichiarato che lo Statuto della Corte di Giustizia internazionale si « basa » su quello della Corte permanente. Essa è entrata in funzione il 24 ott. 1945 e cumula quindi la sua esperienza con quella della precedente.La Corte di Giustizia internazionale non ha una funzione esclusiva né assoluta, perché i membri dell'O.N.U. sono sempre liberi di affidare le loro controversie ad altri tribunali, sia in virtù di accordi esistenti, che di accordi futuri (art. 95 Carta).
Le fonti degli ordinamenti della Corte sono costituite: a) dalla Carta dell'O.N.U. (artt. 92-96), che fissa alcuni principi fondamentali, rinviando allo Statuto della Corte, che è dichiarato (art. 92) parte integrante della Carta; b) dallo statuto della Corte di Giustizia; c) dal regolamento, preveduto dallo Statuto (art. 30); d) dalle risoluzioni dell'Assemblea dell'O.N.U. (trattamento dei giudici, pensioni, ecc.); e) dalle norme degli accordi bilaterali o collettivi, oltremodo numerosi, che deferiscono le controversie alla decisione della Corte di Giustizia.
Sebbene collegato con la Carta dell'O.N.U. lo statuto ha una sua autonomia. Esso può essere infatti emendato su iniziativa della stessa Corte o dell'O.N.U. (artt. 69 e 70 Statuto) e secondo la procedura stabilita per la revisione della Carta. Nondimeno si deve tener conto (e ciò rende necessario l'intervento degli organi dell'O.N.U.) che alla Corte possono aderire anche Stati non membri dell'O.N.U.
Assicurare la giustizia internazionale è una funzione che l'O.N.U. persegue infatti come sua finalità, indipendentemente dai suoi membri, tanto più che divergenze possono anche nascere fra Stati membri e non membri o fra Stati non membri, né vi sarebbe ragione per disinteressarsene in queste ipotesi. Per gli Stati membri l'adesione avviene automaticamente (ipso facto) come conseguenza della partecipazione all'O.N.U., mentre uno Stato non membro può aderire allo statuto della Corte, alle condizioni che, caso per caso, determina l'Assemblea su proposta del Consiglio di sicurezza (art. 93, Carta).
Fra O.N.U. e Corte intercedono necessariamente rapporti derivanti dalla natura stessa della Corte, che della prima è un organo, ma ciò non implica né dipendenza né interferenza nel funzionamento dell'organo giurisdizionale, il quale, come tale, ha piena indipendenza di azione, e cure particolari sono adoperate perché i giudici siano assolutamente indipendenti.
Questi ultimi sono quindici, eletti per nove anni, senza riguardo alla loro nazionalità, fra persone di alta levatura morale, che posseggono i requisiti richiesti nei loro rispettivi Paesi per la nomina alle più alte cariche giudiziarie, o siano giuristi di riconosciuta competenza nel campo del diritto internazionale (art. 2). Per realizzare questa selezione lo statuto determina: a) come si procede all'elezione dei giudici, che viene effettuata con il duplice concorso dell'Assemblea e del Consiglio di sicurezza, scegliendoli in una lista di candidati predisposta dal segretario generale dell'O.N.U.; b) le incompatibilità, a garanzia del requisito dell'indipendenza dei magistrati (art. 16 e 17 statuto); c) l'inamovibilità; essi infatti non possono esser rimossi che col voto unanime dei membri della Corte, e solo quando abbiano cessato di rispondere alle condizioni richieste (art. 18 statuto); d) i privilegi e le immunità ad essi assicurati nell'adempimento delle loro funzioni (art. 19).
La Corte elegge (per tre anni) un presidente ed un vicepresidente (rieleggibili) e nomina il proprio cancelliere (art. 21 statuto). Ha sede all'Aja, pur potendo sedere altrove e resta in sessione in permanenza (art. 22 e 23 statuto). Deve avere un quorum minimo di nove giudici (art. 25).
Oltre che in adunanza plenaria, può funzionare in sezioni per determinate categorie di controversie (ad es., lavoro, transito e comunicazioni), ovvero per le questioni da decidere con procedimento sommario, mediante una speciale sezione di cinque membri. Può inoltre far partecipare assessori senza diritto di voto (art. 25-30 statuto e regolamento).
Conforme alle tradizioni i giudici di nazionalità delle parti contendenti conservano il diritto di partecipare alla trattazione della vertenza, e, qualora una sola delle parti abbia un giudice, l'altra può partecipare all'esame della vertenza con un giudice da essa designato (art. 31 statuto).
La Corte esercita funzioni giurisdizionali e consultive. Le seconde non sono tassativamente delimitate; ma sono per contro precisate, anche se molto elasticamente, le prime.
La giurisdizione della Corte si estende a tutte le controversie che le parti sottopongono ad essa (giurisdizione volontariamente accolta) e a tutti i casi che sono specificamente preveduti dallo statuto dell'O.N.U. o dai trattati e convenzioni in vigore (art. 36, 1, statuto).
Inoltre è stata mantenuta la facoltà consentita ad ogni stato aderente allo Statuto della Corte di riconoscere come obbligatoria ipso facto e senza speciale convenzione, nei rapporti di qualsiasi Stato che assuma la medesima obbligazione, la giurisdizione della Corte stessa sulle questioni giuridiche concernenti l'interpretazione di un trattato, qualsiasi questione di diritto internazionale, l'esistenza di qualsiasi fatto, che, se accertato, potrebbe costituire violazione di un obbligo internazionale, nonché la natura o la misura della riparazione dovuta per la violazione di un obbligo internazionale. Tali dichiarazioni possono essere incondizionate o a condizione di reciprocità da parte di più Stati o di Stati determinati o per un periodo determinato (art. 36, 3 e 4, statuto). In caso di contestazione sulla giurisdizione della Corte essa stessa decide la questione (art. 36, ultimo cpv. statuto).
Qualora le parti siano d'accordo la Corte decide ex aequo et bono (art. 38, 2), ma in via generale essa decide secondo le norme del diritto internazionale le quali sono: a) le convenzioni internazionali (generali o particolari) che stabiliscano norme espressamente riconosciute dagli Stati in lite; b) la consuetudine internazionale, come prova di una pratica generale accettata come diritto; c) i principi di diritto riconosciuti dalle Nazioni civili; d) le decisioni giudiziarie e la dottrina degli autori più altamente qualificati dalle varie nazioni, come strumenti sussidiari per la determinazione di norme di diritto, pur tenendo fermo (art. 59, statuto) il principio che la decisione è obbligatoria solo per le parti e per la controversia decisa.
Un parere consultivo può esser chiesto alla Corte « su qualunque questione giuridica » sia dall'Assemblea che dal Consiglio di sicurezza, come anche, nell'ambito delle loro attività e con l'autorizzazione dell'Assemblea, dagli organi ed istituti specializzati dell'O.N.U. (art. 96,
Carta). A disciplinare tale funzione lo statuto riprende le norme già inserite nel regolamento della Corte permanente di arbitrato (art. 65-68; cf. artt. 71-74 reg. C. P.). Si tratta di una procedura di largo respiro, in quanto la Corte non decide sulla semplice richiesta. Questa deve essere documentata e le parti interessate sono chiamate a comparire dinanzi alla Corte per dare informazioni e far dichiarazioni ed il parere è reso in pubblica udienza. In altri termini si seguono molto da vicino, per espressa disposizione (art. 68 statuto), le norme stabilite per la procedura contenziosa, in quanto applicabili.
La procedura è largamente disciplinata sia nello statuto (art. 39-64) che nel regolamento. Solo gli Stati possono esser parti nei processi, ma ciò non toglie che possano agire nell'interesse dei privati (art. 34, statuto) e che le sentenze della Corte obbligano le parti soltanto limitatamente alla questione decisa (art. 60, statuto), che esse sono definitive ed inappellabili (art. 61, statuto) e contro di esse non può esser sperimentata che la revisione, soltanto quando sia fondata sulla scoperta di un fatto di natura tale da costituire un elemento decisivo, ignorato al momento della emanazione della sentenza della Corte e della parte che chiede la revisione, sempre che la sua ignoranza non derivi da negligenza.
Per quanto gli Stati aderenti siano impegnati (art. 94, 1) a conformarsi alle decisioni della Corte, queste non sono eseguibili in via coattiva. La loro mancata osservanza ricade pertanto nel campo politico e diviene di competenza del Consiglio di sicurezza dell'O.N.U. (art. 94, 2) il quale, quando lo ritenga necessario, può fare raccomandazioni ovvero decidere quali misure vadano prese perché la sentenza sia eseguita.
BIBLI: una imponente documentazione dell'attività della Corte di Giustizia è compresa nelle raccolte da essa pubblicate concernenti: le decisioni, i pareri; gli atti e documenti relativi alle decisioni ed ai pareri; gli atti e documenti relativi alla sua organizzazione; il rapporto annuale. In questa ultima si trova una completa indicazione della bibliografia apparsa nell'anno (cf. anche il catalogo della Biblioteca della pace all'Aja), mentre nella precedente vi è una completa raccolta delle fonti convenzionali, collettive o bilaterali, che attribuiscono una competenza alla Corte. Amedeo Giannini