ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE (Organisation des Nations Unies, O.N.U., oppure *United Nations Organisation*, U.N.O.). - È l'organismo internazionale creato dopo la seconda guerra mondiale Società delle Nazioni (v.).
I. STORIA
Un primo accenno dell'intento delle grandi potenze di erigere un'organizzazione collettiva si ebbe il 14 gg. 1941, nella 4a carta atlantica. Inizialmente semplice dichiarazione comune degli Stati Uniti e della Gran Bretagna, essa divenne un programma accolto dalle Nazioni alleate nella guerra contro la Germania e il Giappone, con la dichiarazione del 10 gennaio 1942, sottoscritta dapprima da un gruppo di 22 nazioni, aumentate poi a 41 per l'accettazione di altri 19 stati. Verso una maggiore determinazione di tale proposito, nei documenti precedenti rimasto vago, si addivenne con la dichiarazione del 30 ott. 1943, emanata in occasione della Conferenza di Mosca dalle quattro grandi potenze, Stati Uniti, Regno Unito, Unione Sovietica e Cina. In essa per la prima volta fu fatta espressa menzione di un'ergenda organizzazione internazionale generale, per il mantenimento della pace e della sicurezza, che avrebbe dovuto avere come fondamento il principio della sovrana eguaglianza di tutti gli Stati.Il periodo della sua attuazione comincia con le riunioni degli esperti delle quattro potenze sopra nominate, le quali nell’ott. del 1944 concordarono un progetto dello Statuto, che dalla località dove venne redatto fu chiamato «progetto di Dumbarton Oaks». Questo a sua volta formò oggetto di discussione nella Conferenza di Yalta, conclusasi l’11 febbr. 1945, dove Stati Uniti, Inghilterra e Russia definirono la procedura del voto nel futuro Consiglio di sicurezza e stabilirono che nella successiva conferenza, la quale si sarebbe riunita a S. Francisco, avrebbero potuto partecipare soltanto le potenze che avessero preso parte alla guerra contro la Germania e il Giappone e quelle che entrò il mese di febbr. avessero dichiarato guerra alla Germania. Parecchi Stati, rimasti fino allora neutrali, prima dello scadere del termine, emisero la dichiarazione richiesta (Turchia, Egitto, Cile, Columbia e altri paesi dell’America latina); alcuni invece mantenero la loro neutralità. Il criterio adottato ebbe come effetto che l’organizzazione, al suo primo costituirsi, non fu altro che un’organizzazione dei popoli vincitori. Ciò si rifletterà in parecchi articoli dello Statuto, elaborato sullo schema già redatto a Dumbarton Oaks, al quale vennero apportati alcuni emendamenti proposti dalle medesime quattro grandi potenze o in comune o singolarmente; esso venne approvato da 49 Stati il 6 giugno 1945 ed entrò in vigore il 24 ott. dello stesso anno.
1. O. delle N. U. – Le Nazioni Unite si propongono come scopo il mantenimento della pace, allo stesso modo che la Società delle Nazioni, tuttavia l’accento viene messo in modo particolare sulla sicurezza collettiva, donde il rilievo dato nel cap. 1 alle misure efficaci per la rimozione delle minacce alla pace, alla repressione degli atti di aggressione. Inoltre le loro attribuzioni sono molto più ampie di quanto non fossero quelle della Società delle Nazioni, prefiggendosi esse, oltre la pace e la sicurezza, l’intento di provvedere alla cooperazione internazionale per la soluzione dei problemi economici, sociali e culturali e di promuovere il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Il principio, sul quale l’O. si fonda e che è rimasto soltanto formale nelle successive disposizioni dello Statuto, è quello della sovranza uguaglianza di tutti gli Stati membri, i quali si obbligano a risolvere le loro controversie con mezzi pacifici, ad astenersi dalle minacce e dall’uso della forza e a prestare assistenza all’O. in qualsiasi azione, che essa intraprenderà per il conseguimento dei suoi scopi.
Una non ben chiara disposizione è contenuta nel n. 6 dell’art. 2, nel quale all’O. si attribuisce il compito di fare in modo che Stati che non siano membri delle Nazioni Unite agiscano in conformità a questi principi, per quanto possa essere necessario per il mantenimento della pace e della sicurezza generale. Da essa si potrebbe dedurre che le obbligazioni dello Statuto vengano estese anche a Stati che non lo hanno sottoscritto, derogando al principio che un trattato ha valore vincolante soltanto per le parti contraenti, e anche che l’O. abbia voluto estendere i suoi poteri nei confronti di Stati non membri per le questioni riguardanti la pace e la sicurezza. In base a questa norma essa verrebbe ad assumere il carattere di organismo superstatale, al quale resta demandato il controllo di tutta la vita internazionale, né questo suo potere verrebbe limitato dall’art. 7 (che esclude il suo intervento nelle questioni che appartengono essenzialmente alla competenza interna di uno Stato, sembrerebbe confermare il principio del non intervento), giacché qualsiasi situazione interna pregiudizievole alla pace e alla sicurezza verrebbe a cadere sotto la sua competenza.
I membri dell’O. sono originari, se hanno preso parte alla Conferenza di S. Francisco e hanno firmato la dichiarazione delle Nazioni Unite del 19 gen. 1942 e ratificato lo Statuto; non originari, se sono stati ammessi dopo. La loro ammissione potrà avvenire, se a giudizio dell’O. sono stati ammessi dalla pace e tali da poter mantenere gli obblighi derivanti dall’accettazione dello Statuto. L’Assemblea generale deciderà su proposta del Consiglio di sicurezza: con il medesimo procedimento si potranno sospendere o espellere gli Stati ri
teruti indegni. L’ordinamento interno delle Nazioni Unite ricalca lo schema già adottato per la Società delle Nazioni, salvo qualche nuovo organo aggiunto per qualche funzione particolare.
2. Organi specifici dell’O.N.U. – Gli organi dell’O.N.U. sono: l’Assemblea generale, il Consiglio di sicurezza, il Consiglio economico e sociale, il Consiglio per l’Amministrazione fiduciaria, la Corte Permanente di Giustizia internazionale, la Segreteria. Tutto il sistema gravita però sul secondo, ossia sul Consiglio di sicurezza, cui potrete su tutte le questioni della vita internazionale corrisponde una soggettiva totale dei membri della O. e dell’Assemblea generale, alla quale è stato attribuito una funzione soltanto consultiva. In questa subordinazione al Consiglio consiste una della maggiori innovazioni dello Statuto delle Nazioni Unite.
L’Assemblea generale è costituita da tutti i membri dell’O. Le sue funzioni sono limitate a raccomandazioni ai membri o al Consiglio di sicurezza, il quale non rimane violato a seguire, dipendendo dalla sua discrezionalità assoluta il decidere sulle questioni della pace e della sicurezza. Secondo il n. 2 dell’art. 11, l’Assemblea non può prendere nessuna decisione riguardo alle questioni per cui si rende necessaria un’azione, la quale dovrà essere deferita al Consiglio di sicurezza, e dovrà ancora astenersi, aggiunge l’art. 12, dal fare delle raccomandazioni, quando il Consiglio si occupa di qualsiasi controversia o situazione, salvo che non ne sia dal medesimo richiesto. Dal Segretario generale, previo il consenso del Consiglio, le saranno notificate le questioni relative al mantenimento della pace, delle quali questo si sta accuspando. Contrariamente a quanto si verificava per la Società delle Nazioni l’Assemblea decide a maggioranza qualificata dei due terzi dei membri presenti e votanti nelle questioni che riguardano la pace e la sicurezza, l’elezione dei membri non permanenti del Consiglio, l’ammissione o l’espulsione per gli inadempimenti degli obblighi assunti; a maggioranza semplice per le questioni di minore rilievo. La sostituzione del principio di unanimità con quello di maggioranza importa un mutamento interno di grande importanza rispetto al precedente organismo internazionale, in quanto conferisce al nuovo il carattere di una società organica superiore ai singoli Stati, i quali sono tenuti ad accettarne le decisioni, anche se la loro volontà è contraria, il che implica una parziale rinunzia alla loro sovranità o almeno la caduta della sua assolutezza. Tuttavia questa particolare e importante innovazione non è stata estesa alle grandi potenze, le quali, in conformità dello Statuto, conservano la sovranità secondo la vecchia concezione, non limitata cioè da alcuna norma. Il Consiglio di sicurezza risulta di undici membri, cinque permanenti (Stati Uniti, Gran Bretagna, Russia, Francia e Cina) e sei elettivi, nominati dall’Assemblea per un periodo di due anni, con particolare riguardo al contributo prestato per il mantenimento della pace e della sicurezza e ad un’equa distribuzione geografica (art. 23). Il Consiglio di sicurezza ha i più ampi poteri, che non vengono in alcun modo limitati o subordinati al controllo di altri organi o dell’Assemblea. Decide con piena discrezionalità su tutte le questioni relative alla pace e alla sicurezza e le sue decisioni diventano automaticamente vincolanti per tutti i membri dell’O.
Per il fatto poi che cinque membri del Consiglio non sono elettivi, viene messo in mora il principio dell’uguaglianza sovrana dei membri, affermato al cap. 1, e in seno all’O. si costituisce una gerarchia, la quale, se lo Statuto fosse operante, si ridurrebbe a un vero rapporto di soggezione delle piccole potenze alle grandi.
Infatti i membri s’impegnano di conferire al Consiglio di sicurezza la responsabilità principale nel mantenimento della pace e di riconoscere che esso agisce per loro conto (art. 24), e ad eseguire le decisioni (art. 25). Il sistema del voto a sua volta distacca i cinque membri permanenti dagli altri, mettendo alla discrezione delle loro volontà l’intera vita internazionale. Per le questioni di procedura basta la semplice maggioranza di sette, ma per quelle che riguardano qualsiasi altro oggetto alla maggioranza di sette deve concorrere l’unanimità
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dei voti dei membri permanenti, eccetto che uno di essi sia parte della controversia, nel qual caso deve astenersi. Il principio maggioritario viene pertanto contaminato con l'inclusione di quello di unanimità in favore delle grandi potenze, le quali col cosiddetto diritto di veto hanno il potere di paralizzare qualsiasi iniziativa. In tutto il resto possiedono, supposta l'unanimità, la più estesa discrezionalità d'azione, come può esser veduto scorrendo i capp. 6 e 7, dove vengono elencate le attribuzioni del Consiglio di sicurezza. In sostanza si può dire che lo Statuto delle Nazioni Unite ha preteso di erigere un vero governo mondiale, posto nelle mani delle grandi potenze ed esercitato dalle medesime con assoluta autonomia. Si comprendono allora le resistenze delle piccole potenze manifestate a S. Francisco e in altre occasioni.
Il Consiglio economico e sociale è composto di 18 membri eletti dall'Assemblea ogni tre anni e ha come funzione l'adempimento degli obblighi delle Nazioni Unite in materia economica e sociale, elencati nell'art. 55.
Il Consiglio per l'Amministrazione fiduciaria, altrimenti detto «di tutela», è composto per metà da membri che amministrano territori coloniali, posti sotto il regime tutelare e per metà da membri eletti dall'Assemblea. Riguardo alla sistemazione del complesso problema coloniale, lo Statuto contiene una dichiarazione programmatica concernente i territori detti non autonomi, nella quale sono enunciati i principi, che devono guidare la politica delle potenze rispetto ai medesimi. Le funzioni del Consiglio di tutela sono di controllo sulle Amministrazioni fiduciarie e vengono esplicite sotto la direzione dell'Assemblea generale.
Il Segretario generale, infine, è nominato dall'Assemblea su proposta del Consiglio. L'art. 47 dello Statuto prevede ancora la costituzione di un Comitato degli Stati Maggiori militari, per consigliare e coadiuvare il Consiglio di sicurezza circa il mantenimento della pace, l'impiego e il comando delle forze poste a sua disposizione, la disciplina degli armamenti e le possibilità del disarmo. Di esso dovrebbero far parte soltanto i capi di Stato Maggiore dei membri permanenti del Consiglio di sicurezza. Tale Comitato non è entrato mai in funzione.
Da quanto esposto, appare come lo Statuto dell'O. N. U. sia scaturito dall'influsso di due idee dominanti: ovviare da una parte all'inefficienza dimostrata dalla Società delle Nazioni e alla sua incapacità di tutelare la pace e la sicurezza, e conseguentemente costituire un organismo di dominio mondiale, concentrando tutti i poteri nelle mani delle potenze maggiormente responsabili e capaci d'intervenire rapidamente e con tutto il peso della loro forza nella risoluzione delle controversie internazionali. L'intento però doveva essere frustrato dal presupposto, sul quale veniva così ad essere imposta l'O. Questo consiste nella concorde volontà dei membri permanenti del Consiglio di sicurezza, mancando la quale tutto il sistema rimane disarticolato e paralizzato nel suo funzionamento. Il Consiglio di sicurezza, nel quale si fronteggiano due blocchi opposti, è diventato, mediante il diritto di veto, un organo paralizzatore, venendo meno ai compiti assegnatigli. La grande politica delle nazioni si svolge ormai fuori dal quadro delle Nazioni Unite, in quelle intese regionali, previste dallo Statuto (cap. 8), la quali agiscono in modo autonomo, come, ad essi, il Patto Atlantico. All'O.N.U. spetta pure il coordinamento dei vari istituti specializzati costituiti con accordi intergenerativi ed aventi vasti compiti internazionali nei campi economico, sociale, culturale, educative, sanitari e simili come la FAO (Food and Agriculture Organization), l'ILO (International Labour Office), la PICA, l'UNESCO, l'UNRRA (v. MONETA; ORGANIZZAZIONE METEOROLOGICA; ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PER L'AGRICOLTURA; ISTRUZIONE; UNESCO).
La sede dell'O.N.U., dopo qualche peregrinazione, è dal 16 a. 1945, ma in via provvisoria, a Lake Success di Long Island, presso Nuova York. È in preparazione la sede definitiva, fissata nella zona di Greenwich-Stamford, al confine tra gli Stati di Nuova York e Connecticut.
Questi ultimi sono quindici, eletti per nove anni, senza riguardo alla loro nazionalità, fra persone di alta levatura morale, che posseggono i requisiti richiesti nei loro rispettivi Paesi per la nomina alle più alte cariche giudiziarie, o siano giuristi di riconosciuta competenza nel campo del diritto internazionale (art. 2). Per realizzare questa selezione lo statuto determina: a) come si procede all’elezione dei giudici, che viene effettuata con il duplice concorso dell’Assemblea e del Consiglio di sicurezza, scegliendoli in una lista di candidati predisposta dal segretario generale dell’O.N.U.; b) le incompatibilità, a garanzia del requisito dell’indipendenza dei magistrati (art. 16 e 17 statuto); c) l’inamovibilità; essi infatti non possono esser rimossi che col voto unanime dei membri della Corte, e solo quando abbiano cessato di rispondere alle condizioni richieste (art. 18 statuto); d) i privilegi e le immunità ad essi assicurati nell’adempimento delle loro funzioni (art. 19).
La Corte elegge (per tre anni) un presidente ed un vicepresidente (rieleggibili) e nomina il proprio cancelliere (art. 21 statuto). Ha sede all’Aja, pur potendo sedere altrove e resta in sessione in permanenza (art. 22 e 23 statuto). Deve avere un quorum minimo di nove giudici (art. 25).
Oltre che in adunanza plenaria, può funzionare in sezioni per determinate categorie di controversie (ad es., lavoro, transito e comunicazioni), ovvero per le questioni da decidere con procedimento sommario, mediante una speciale sezione di cinque membri. Può inoltre far partecipare assessori senza diritto di voto (art. 25-30 statuto e regolamento).
Conforme alle tradizioni i giudici di nazionalità delle parti contendenti conservano il diritto di partecipare alla trattazione della vertenza, e, qualora una sola delle parti abbia un giudice, l’altra può partecipare all’esame della vertenza con un giudice da essa designato (art. 31 statuto).
La Corte esercita funzioni giurisdizionali e consultive. Le seconde non sono tassativamente delimitate; ma sono per contro precisate, anche se molto elasticamente, le prime.
La giurisdizione della Corte si estende a tutte le controversie che le parti sottopongono ad essa (giurisdizione volontariamente accolta) e a tutti i casi che sono specificamente preveduti dallo statuto dell’O.N.U. o dai trattati e convenzioni in vigore (art. 36, 1, statuto).
Inoltre è stata mantenuta la facoltà consentita ad ogni stato aderente allo Statuto della Corte di riconoscere come obbligatoria ipso facto e senza speciale convenzione, nei rapporti di qualsiasi Stato che assuma la medesima obbligazione, la giurisdizione della Corte stessa sulle questioni giuridiche concernenti l’interpretazione di un trattato, qualsiasi questione di diritto internazionale, l’esistenza di qualsiasi fatto, che, se accertato, potrebbe costituire violazione di un obbligo internazionale, nonché la natura o la misura della riparazione dovuta per la violazione di un obbligo internazionale. Tali dichiarazioni possono essere incondizionate o a condizione di reciproco da parte di più Stati o di Stati determinati o per un periodo determinato (art. 36, 3 e 4, statuto). In caso di contestazione sulla giurisdizione della Corte essa stessa decide la questione (art. 36, ultimo cpv. statuto).
Qualora le parti siano d’accordo la Corte decide ex aequo et bono (art. 38, 2), ma in via generale essa decide secondo le norme del diritto internazionale le quali sono: a) le convenzioni internazionali (generali o particolari) che stabiliscano norme espressamente riconosciute dagli Stati in lite; b) la consuetudine internazionale, come prova di una pratica generale accettata come diritto; c) i principi di diritto riconosciuti dalle Nazioni civili; d) le decisioni giudiziarie e la dottrina degli autori più altamente qualificati dalle varie nazioni, come strumenti sussidiari per la determinazione di norme di diritto, pur tenendo fermo (art. 59, statuto) il principio che la decisione è obbligatoria solo per le parti e per la controversia decisa.
Un parere consultivo può esser chiesto alla Corte su qualunque questione giuridica sia dall’Assemblea che dal Consiglio di sicurezza, come anche, nell’ambito delle loro attività e con l’autorizzazione dell’Assemblea, dagli organi ed istituti specializzati dell’O.N.U. (art. 96, 4).
Carta). A disciplinare tale funzione lo statuto riprende le norme già inserite nel regolamento della Corte permanente di arbitrato (art. 65-68; cf. artt. 71-74 reg. C. P.). Si tratta di una procedura di largo respiro, in quanto la Corte non decide sulla semplice richiesta. Questa deve essere documentata e le parti interessate sono chiamate a comparire dinanzi alla Corte per dare informazioni e far dichiarazioni ed il parere è reso in pubblica udienza. In altri termini si seguono molto da vicino, per espressa disposizione (art. 68 statuto), le norme stabilite per la procedura contenziosa, in quanto applicabili.
La procedura è largamente disciplinata sia nello statuto (art. 39-64) che nel regolamento. Solo gli Stati possono esser parti nei processi, ma ciò non toglie che possano agire nell’interesse dei privati (art. 34, statuto) e che le sentenze della Corte obbligano le parti soltanto limitatamente alla questione decisa (art. 60, statuto), che esse sono definitive ed inappellabili (art. 61, statuto) e scontro di esse non può esser sperimentata che la revisione, soltanto quando sia fondata sulla scoperta di un fatto di natura tale da costituire un elemento decisivo, ignorato al momento della emanazione della sentenza dalla Corte e della parte che chiede la revisione, sempre che la sua ignoranza non derivi da negligenza.
Per quanto gli Stati aderenti siano impegnati (art. 94, 1) a conformarsi alle decisioni della Corte, queste non sono eseguibili in via coattiva. La loro mancata osservanza ricade pertanto nel campo politico e diviene di competenza del Consiglio di sicurezza dell’O.N.U. (art. 94, 2) il quale, quando lo ritenga necessario, può fare raccomandazioni ovvero decidere quali misure vadano prese perché la sentenza sia eseguita.
ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DELL’AGRICOLTURA. - Meglio conosciuta con la sigla F.A.O. (Food and Agriculture Organisation), è l’organizzazione costituita in seno alle Nazioni Unite, destinata ad abbracciare su scala mondiale tutti i problemi dell’agricoltura e dell’alimentazione. Ha un precedente nell’Istituto internazionale dell’agricoltura, fondato nel 1905, che per 35 anni ha condotto un’azione di studi e di collaborazione tra i vari paesi nel campo dell’agricoltura.
Le basi della nuova organizzazione furono gettate sin dal 1943 (17 maggio-7 giugno) a Hot Springs negli Stati Uniti e la F.A.O. iniziò il suo lavoro nelle prime due sessioni della Conferenza generale, tenute rispettivamente a Québec ed a Copenhagen nel 1945 e 1946. Completata la sua struttura, essa attualmente comprende 58 Stati liberamente uniti, a pari condizioni per lo svolgimento dei compiti statutari, ed ha un segretario centrale ed una serie di uffici centrali e periferici.
I Comitati nazionali della F.A.O. in ogni paese aderente costituiscono l’organo di collegamento tra i governi e l’organizzazione internazionale.
Appartengono alla F.A.O., in condizioni di parità, anche paesi, come l’Italia, che non fanno parte delle Nazioni Unite: vi sono tutte le Grandi Potenze, salvo l’U.R.S.S. Scopo generale della F.A.O. è di favorire in tutto il mondo un’agricoltura meglio organizzata, una migliore distribuzione dei generi disponibili tra paesi produttori e consumatori ed una migliore alimentazione. Di conseguenza suo obbiettivo è ovviare alle privazioni create dalla instabilità dei mercati, dai surplus, dallo spreco e sfruttamento irrazionale del terreno. La F.A.O. sarà così anche uno degli organi che dovrà amministrare le somme messe a disposizione delle Nazioni Unite al fine di diffondere nei paesi meno progrediti la tecnica e le strutture perfezionate, già proprie dei paesi ad economia intensiva,
programma noto anche sotto il termine punto IV di Truman.
In base ai suoi obbiettivi la F.A.O. formula raccomandazioni, che debbono poi avere l'approvazione degli Stati membri. Sono suoi organi: la Conferenza annuale degli Stati membri, il Comitato esecutivo, comprendente da 9 a 15 membri, e gli uffici. La sede definitiva della F.A.O. è stata stabilita in Roma, già sede dell'Istituto internazionale dell'Agricoltura.
Pietro Palazzini
ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO (International Labour Organisation); sigla: I. L. O.). - È una istituzione tripartita nella quale gover

Organizzazione internazionale dell'agricoltura (F.A.O.) - La nuova sede centrale - Roma.
ni, datori di lavoro e lavoratori, direttamente rappresentati, svolgono, sul piano internazionale, un'azione diretta alla tutela ed al miglioramento delle condizioni di lavoro, per promuovere la stabilità internazionale delle condizioni economiche e sociali.
Una parte dei trattati di pace del primo dopoguerra (la parte 13a di quelli di Versailles, St-Germain e Trianon, la 12a di quelli di Neuilly e di Sèvres) è dedicata all'O. i. del 1., ed in essa è inserita (cf. l'art. 427 del Trattato di Versailles) la cosiddetta «Carta internazionale del lavoro», contenente alcuni principi generali direttivi della politica sociale della Società delle Nazioni, nella quale, con una certa autonomia, l'Organizzazione era ricompresa (principio che il lavoro non deve essere considerato semplicemente come una merce o un genere di commercio; diritto d'associazione per tutti gli scopi non contrari alle leggi, sia per i salariati che per gli imprenditori; retribuzione dei lavoratori con un salario assicurante loro un conveniente livello di vita, consono all'ambiente ed al tempo; adozione della giornata di 8 ore e della settimana di 48 ore, da conseguire ovunque non sia ancora ottenuta; adozione di un riposo settimanale di 24 ore come minimo, comprendente la domenica, sempre che sia possibile; soppressione del lavoro dei fanciulli ed obbligo di apportare al lavoro dei giovani dei due sessi le limitazioni necessarie per permettere loro di continuare la propria educazione ed assicurare il proprio sviluppo fisico; principio del salario uguale senza distinzione di sesso, per un lavoro di uguale valore; assicurazione nelle norme emanate in ogni paese in materia di condizioni di lavoro di un equo trattamento economico a tutti i lavoratori legalmente residenti nel paese stesso; organizzazione da parte di ogni Stato di un servizio ispettivo, comprendente donne, per assicurare l'applicazione delle leggi e dei regolamenti sulla protezione dei lavoratori).
L'O. i. del 1. è sopravvissuta al crollo della Società delle Nazioni, ha continuato a funzionare durante la seconda guerra mondiale e si è poi collegata con la nuova Organizzazione delle Nazioni Unite (O.N.U.). Tra gli organi di quest'ultima v'è un Consiglio economico e sociale con particolare competenza per quanto attiene alla realizzazione delle finalità dell'O. N. U. relativamente alla collaborazione internazionale in materie economiche e sociali (tra le quali la promozione di un tenore di vita più alto, il pieno impiego della mano d'opera e le condizioni di un progresso e di uno sviluppo economico e sociale). L'O. i. del 1. è riconosciuta come un'istituzione speciale (specialized agency) dell'O. N. U.; le loro relazioni sono regolate da un apposito accordo (1946). Essa ha una caratteristica propria tra le istituzioni interstatali, in quanto nei suoi organi sono le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro accanto a quelle dei governi nella proporzione di due per questi ultimi ed uno per ciascuno degli altri. La sede è a Ginevra, salvo il periodo della guerra (tra il 1940 ed il 1948), in cui si è dovuta trasportare a Montréal. Durante lo stesso periodo, nella Conferenza del 1944, fu deliberata quella che poi fu chiamata «Dichiarazione di Filadelfia», una specie di aggiornamento della Carta internazionale del lavoro. In base ad essa, l'O. i. del 1. ha il dovere di promuovere, in tutte le Nazioni del mondo, misure atte ad assicurare in particolare: la piena occupazione ed un salario sufficiente alle esigenze di vita; l'estensione dei sistemi di sicurezza sociale e delle cure mediche; la protezione della maternità e dell'infanzia; un'alimentazione sufficiente, alloggi decenti e svaghi nelle ore libere; uguali possibilità per tutti di avere una migliore istruzione e una migliore formazione professionale; indipendenti misure di igiene e di sicurezza nei posti di lavoro; il riconoscimento effettivo della contrattazione collettiva e della cooperazione tra imprenditori e lavoratori per il miglioramento dell'organizzazione della produzione; la possibilità per tutti di una partecipazione equa ai frutti del progresso in materia di salari e guadagni, ecc.
Tre sono gli organi essenziali: la Conferenza internazionale del lavoro, massimo organo deliberante, che si riunisce generalmente una volta all'anno; il Consiglio amministrativo, organo dirigente, che si riunisce quattro volte nello stesso periodo; l'Ufficio internazionale, organo esecutivo ed amministrativo e segretario permanente (ed una sede anche a Roma, oltre che in altre città di vari paesi).
La Conferenza riunisce le delegazioni nazionali degli Stati membri, che hanno raggiunto il numero di 61. L'Italia ne ha fatto parte fin dall'origine (1919), salvo gli ultimi tempi del fascismo per recesso determinato da motivi politici in seguito alla guerra etiopica, rientrando poi a farne parte nel 1945. Il compito principale della Conferenza consiste nell'elaborare norme di portata uni-
versale, facendone oggetto di convenzioni internazionali (plurilaterali, aperte) o di raccomandazioni ai governi (per adozione nei singoli diritti interni). La costituzione dell'O. i. del 1. esige che gli Stati membri sottopongano alle competenti autorità nazionali, per proposta di ratifica, le convenzioni adottate dalla Conferenza. Una convenzione entra in vigore quando è stata ratificata da un determinato numero di Stati. Con la ratifica lo Stato s'impegna a modificare od integrare la propria legislazione per renderla conforme alle disposizioni della convenzione stessa; s'impegna inoltre a sottomettere all'O. i. del 1. un rapporto sulle misure prese al riguardo. Sono previste anche misure rivolte a garantire che le convenzioni ratificate siano effettivamente messe in vigore. Le raccomandazioni non vanno sottoposte alla procedura di ratifica, ma gli Stati membri hanno tuttavia l'obbligo di dare pratica attuazione alle disposizioni con esse adottate.
Il Consiglio di amministrazione è composto di 32 membri: 8 rappresentanti di lavoratori, 8 di datori di lavoro, 16 di governi, dei quali 8 con rappresentanza fissa di altrettanti paesi di maggior importanza industriale (tra essi l'Italia) ed 8 elettivi tra gli altri Stati. Fissa l'ordine del giorno della Conferenza; indirizza e vigila sui servizi dell'Organizzazione, delibera il bilancio annuale.
L'Ufficio comprende l'insieme dei servizi tecnici, è incaricato di studi e ricerche e della redazione e stampa di numerose pubblicazioni, assicura i servizi di segreteria, prepara la documentazione relativa agli argomenti posti in discussione, fornisce i mezzi destinati ad assicurare l'applicazione delle convenzioni.
Al 1° ag. 1949 erano state adottate 98 convenzioni e 90 raccomandazioni; le prime avevano raccolto 1022 ratifiche. Sotto gli auspici dell'O. i. del 1. un gran numero di missioni è stato inviato in paesi e regioni che avevano bisogno dell'opera di esperti. Da qualche tempo, questo compito di assistenza tecnica agli Stati membri è stato sviluppato. Uno sforzo particolare è diretto a promuovere e a guidare l'insieme dei paesi verso un suo più efficiente delle proprie risorse di mano d'opera, e ciò comporta l'organizzazione del collocamento, della formazione professionale e dell'emigrazione a scopo di lavoro. Al tempo stesso l'O. i. del 1. ha sviluppato le sue attività regionali, indicando conferenze e riunioni preparatorie in Europa, nell'America latina, in Asia e nel prossimo e medio Oriente. Tra le convenzioni adottate possono segnalarsi, p. es., quelle sulla giornata di 8 e la settimana di 48 ore, la libertà di associazione, la protezione dei salari, le ferie pagate, le assicurazioni contro le malattie e sulla vecchiaia, la proibizione del lavoro forzato, del lavoro notturno delle donne, ecc. Numerose sono quelle su determinati settori dell'attività economica; tutta una serie è diretta, p. es., al miglioramento delle condizioni dei marittimi.
Dopo il 1945 sono state istituite commissioni d'industria con lo scopo di contribuire alla soluzione di problemi economici o sociali di industrie particolari (p. es., del carbone, ferro e acciaio, petrolio, ecc.). Per facilitare il lavoro dell'Organizzazione in settori diversi sono state istituite commissioni speciali (come quelle per la prevenzione infortuni, per l'igiene industriale, il lavoro delle donne, gli impiegati, la sicurezza sociale, ecc.).
plication des conventions internationales du travail, 1937; P. Zancla, Saggi sull'organizzazione permanente del lavoro, Palermo 1939.
