ISTIGAZIONE AL DELITTO. - È una forma specifica di concorso di più persone nel delitto, più precisamente una forma di concorso o partecipazione morale, svolta cioè mediante attività psichica. In un significato più ampio si dice di ogni attività diretta ad eccitare e rafforzare nella volontà altrui un proposito delittuoso preesistente (i. semplice), o a farlo sorgere, là dove prima non esisteva (determinazione). Essa si attua in particolare attraverso le sottospecie del mandato, del comando e della coazione morale. I codici moderni, tuttavia, compreso quello canonico, non distinguono tra istigazione e determinazione, per cui le due forme sono penalmente equivalenti.
Le forme principali dell'i., sotto le quali si possono ricondurre le varie sue manifestazioni, sono: l'eccitamento semplice a mezzo di consiglio, suggestione, preghiera, persuasione, esortazione, ecc. (consilium hortativum o nudum); l'eccitamento accompagnato da istruzioni utili alla consumazione del reato (consilium instructum, vestitum, cooperativum); la promessa di assistenza o di aiuto da prestarsi dopo il delitto. Quando l'azione istigatrice non si limita alla semplice promessa, ma si esprime in un aiuto concreto immediatamente utile alla consumazione del reato, allora l'i. si complica con la correità e la complicità fisica. Altrettanto avviene quando si tratta del consilium cooperativum vero e proprio, quando cioè all'i. si accompagnano istruzioni talmente precise, da
risultare un effettivo aiuto positivo al compimento della azione delittuosa. Non è invece rilevante il semplice consilium doctrinale di chi insegna semplicemente come si compie il delitto.
Per il reato d'i. sono richieste quelle stesse condizioni che sono i presupposti di ogni cooperazione: che l'i. determini efficacemente chi altrimenti non si sarebbe deciso; che l'attività istigatrice sia anteriore o concomitante alla perpetrazione del delitto, poiché, dopo il delitto non può aversi che favoreggiamento e ricettazione; che all'i. siano effettivamente seguiti atti di esecuzione, anche incompleta. L'i., infatti, in tanto è considerata forma di compartecipazione delittuosa, in quanto sia stato poi consumato o tentato il reato.
Sconosciuta nel diritto romano classico come forma di compartecipazione criminosa, l'i. fu considerata solo in parte nel diritto posteriore, prevalentemente nella forma del consilium cooperativum (D. 47, 2, 50, 3), mai come delitto a se stante, né mai con responsabilità equivalente a quella dell'esecutore principale. Anche il diritto germanico la considerò molto tardi, come delitto parziale e come tentativo. La dottrina relativa si sviluppò ad opera del diritto statutario e specialmente del diritto canonico, il quale, attese le sue finalità prevalentemente etiche e spirituali, non poteva non considerare ogni forma di concorso morale. Si deve al diritto canonico la parificazione dell'imputabilità dell'istigatore a quella dell'esecutore (c. 6 § 1, X, 5, 39).
Il codice penale italiano considera l'i. come forma punibile di concorso nel reato solo quando contribuisce a dar causa al reato stesso, ossia quando è stata accolta e seguita da esecuzione. In tal caso l'istigatore soggiace alla stessa pena dell'esecutore, da aggravarsi qualora la persona istigata sia un soggetto non punibile (artt. 110, 111 64). L'i. non accolta o, se accolta, non seguita da effetto, non è considerata come reato. Nondimeno, poiché l'i. può essere indice della pericolosità sia dell'istigante come dell'istigato, la legge conferisce al giudice la facoltà di applicare, in tale ipotesi, una misura di sicurezza (libertà vigilata), limitata, per ovvie ragioni, al solo istigatore, quando l'i. non sia stata accolta (art. 115, capvv. 2, 3, 4; art. 229).
Resta quindi sancito il principio della non punibilità della sola i. in quanto tale. Solo per via di eccezione il codice penale riconosce dei casi d'i. sterile punita non come forma di concorso, ma come reato a se stante. Tale è il caso, in modo particolare, dell'i. pubblica a delinquere in genere, anche nella forma indiretta dell'apologia di reato, a disubbidire alle leggi d'ordine pubblico o a commettere reati contro la personalità dello Stato (artt. 414, 415, 303). Tale è pure il caso dell'i. di militari alla disobbedienza e all'indisciplina (art. 266), del pubblico ufficiale alla corruzione (art. 222), di chiunque al disprezzo e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti di un pubblico ufficiale o di un ministro del culto (art. 327), oppure al suicidio (art. 580), alla prostituzione (art. 531), alla corruzione di minorenni e a pratiche contro la procreazione (artt. 530, 553).
Il CIC non offre una figura distinta di i., ma la considera sotto la figura generica della induzione di altri alla consumazione del delitto (can. 2209 § 3), comprendendovi non solo l'i. propriamente detta, ma anche la determinazione. I canonisti in genere identificano l'i. con il consilium, il quale, in realtà, ne è solo una forma.
Canonicamente l'imputabilità dell'istigatore è pari a quella dell'esecutore principale, se l'i. risultò causa efficiente principale senza il concorso della quale il delitto non sarebbe stato commesso. In tal caso l'istigatore, in ossequio al principio della comunicabilità della pena, è tenuto alla stessa pena dell'esecutore principale (cann. 2209 § 3, 2231). L'i. inefficace è fatta rientrare sotto la figura del tentativo, distinto dall'imputabilità che può spettare all'esecutore (can. 2212 § 3). Se poi l'i. risulta causa secondaria, limitata cioè a facilitare un proposito già formato che avrebbe avuto effetto anche senza il concorso di essa, l'imputabilità dell'istigatore è minore ed è punita, alla stessa maniera della cooperazione inefficace, o con
pena specifica, quando questa sia espressamente prevista, o con pena da irrogarsi pro prudenti superiorum arbitrio (cann. 2209 § 4, 2231, 2212 §§ 3, 4). L'istigatore che abbia concorso efficacemente nel delitto è tenuto in solido alle spese e al risarcimento dei danni che ne siano derivati (can. 221). La piena ritrattazione della i. fatta in tempo utile e in modo efficace, libera da ogni imputabilità; se parziale o imperfetta nell'efficacia, la diminuisce, ma non la toglie (can. 2209 § 5).
Quanto alla valutazione teologico-morale, è da tener presente che l'i., anche se inefficace o semplicemente non accolta, crea una responsabilità morale di foro interno contro la virtù della carità, più o meno grave in ragione del suo oggetto, ed importa l'obbligo in coscienza della ritrattazione per impedirne gli effetti nocivi; se poi si è rivelata efficace, il peccato è contro la giustizia e l'istigante è obbligato in coscienza, indipendentemente da qualsiasi atto del giudice, al risarcimento in solido dei danni arrecati (v. II).