ISTALLAZIONE

ISTALLAZIONE. — La i. (vocabolo che si usava accanto a inthronisatio per i vescovi ed il sommo pontefice) è l'immissione in possesso di un beneficio sia concistoriale che non concistoriale, chiamata institutio corporalis (can. 1443 § 2). Il CIC, per i benefici concistoriali, preferisce la di

zione «possessionem capere» (cann. 293 § 2, 313, 322 § 1, 334 § 2, 353), per quelli non concistoriali, il termine «missio in possessionem» (can. 1443 § 2).

La i., nel diritto vigente, non è soltanto un rito complementare, ma l'atto conclusivo della provvista beneficiale che dà l'exercitium iuris nel proprio beneficio (cann. 334 § 2, 461, 1446, 1472 ecc.).

Essa, che nel diritto delle Decretali costituiva una delle competenze dell'arcidiacono ed in seguito dei vicari generali e foranei, ora, per sé, è riservata all'Ordinario, il quale però non solo può delegare altri, ma, per causa giusta, può dispensare dalla forma che i canoni o le consuetudini suggeriscono per la presa di possesso, che può essere fatta anche mediante un procuratore fornito di mandato speciale (cann. 1443-45). Con la presa di possesso non soltanto l'investito acquista ogni diritto sia spirituale che temporale del beneficio (can. 1472), ma, ipso iure, viene a vacare l'ufficio o beneficio incompatibile con il nuovo (can. 2396; V. INCOMPATIBILITÀ). Ché se la presa di possesso, quantunque invalida, perduri da tre anni, dà il diritto della prescrizione sul beneficio, purché, s'intende, non ci sia stata mala fede o simonia (can. 1446).

BIBL.: N. Garcia, De beneficiis ecclesiasticis, Saagozza 1609, parte 10, cap. 4.1. Thomassini, Vetus et nova disciplina circa beneficia et beneficioris, Parigi 1688; M. Pistocchi, De re bene-ficiali iuxta canones, Torino 1928, p. 220 sqq.; S. d'Angelo, De possessione beneficii, in Apollinaris, 1 (1928), pp. 411-15; T. Schaaf, Corporal installation of pastors, in The eceles. review, 9 (1934), pp. 620-24; G. Stocchiere, Il beneficio ecles. in provvizione, Vicenza 1946.