OBROGAZIONE. - L'O. (ob-rogare, cioè contra rogare) è una mutazione della legge già esistente fatta in modo che, aggiuntane una parte, se ne detrae un'altra.
Il concetto dell'O. è fissato da Ulpiano: «Lex ... obrogatur id est mutatur aliquid e prima lege» (D. 50, 16, 102); e tale fu il concetto presso i decretisti. In seguito i canonisti più recenti, come Maroto, Chelodi, Vermeersch-Creusen e i civilisti ritennero l'O. una revocazione implicita della legge, che si effettua, cioè, mediante una legge contraria alla prima e si distingue dall'abrogazione, che è una revocazione esplicita.
Nel CIC si parla di o. in tre canoni: nel can. 3: *obrogant*, nel can. 22: *obrogat*, nel can. 2226: *obrogat*. Non sempre però nello stesso significato: infatti, nel can. 3 il verbo ha il significato di semplice modificazione; nel can. 2226 di abrogazione; nel can. 22 viene usato il termine di o. in senso generale, per indicare l'abrogazione esplicita ed implicita.
Dell'O. deve constare chiaramente, essendo, in definitiva, una correzione del diritto e, in quanto tale, odiosa. Nel dubbio perciò non si presume.
La cessazione della legge che avviene per o., cioè per l'introduzione di una legge contraria, richiede la promulgazione, senza della quale non si può imporre un nuovo obbligo.