Enciclopedia Cattolica vol. VII, 1951 Diritto canonico e civile Questioni particolari

INTRUSIONE

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INTRUSIONE. - L'i., in senso stretto, si ha quando interviene nella provvista del beneficio, almeno nell'atto della collazione, non l'autorità ecclesiastica competente ma o lo stesso intruso che ad essa si sostituisce, o il potere laico o i parenti o sostenitori del soggetto da investire.

Si è soliti distinguere un'altra specie d'i., la quale ha luogo quando la provvista sia invalida non per motivi d'incompetenza, ma per altri motivi (censura, contaminazione simonica, ecc.).

Si ha infine l'i. in senso lato, quando la provvista sia soltanto illecita o per incapacità del soggetto passivo o per la mancanza di qualche requisito che renda rescindibile la provvista.

L'intruso, in senso proprio, è colui che carpisce il beneficio ecclesiastico senza la provvista canonica (can. 1437) «Intrusus - così nelle fonti - dicitur qui praeter auctoritatem superioris ad quem pertinet collatio beneficium est ingressus ». Contro l'i., la Chiesa ha sostenuto le più dure lotte per liberarsi dalla ingerenza dei principi che, in certi momenti della storia, pretesero non soltanto d'importe i loro candidati, ma anche di conferire canonicati e vescovati, indipendentemente dalla S. Sede (v. INVESTITURE, lotta delle); e il Concilio di Trento sanziona: « Si quia dixerit... eos qui nec ab ecclesiastica et canonica potestate rite ordinati nec missi sunt, sed aliunde veniunt, legitimos esse Verbi et Sacramentorum ministros, anathema sit » (sess. 25, can. 7; Denz-U, 967).

Nel diritto vigente l'i., secondo la diversità dei casi, ha per effetto la nullità, la invalidità o soltanto la illiceità della provvista e l'intruso è punito con pene che vanno dalla sospensione, privazione del beneficio, uffici, dignità, all'inabilità e, se lo richieda il caso, alla stessa deposizione; con le quali pene, l'intruso sarà costretto a recedere subito, dietro ammonimento, dall'occupazione, governo od amministrazione carpita. Inoltre i Capitoli, e tutti gli altri che ammettono gli eletti, presentati, o nominati, prima dell'esibizione delle necessarie lettere di conferma o di istituzione, rimangono sospesi dal loro diritto, a beneplacito della Sede Apostolica (can. 2394, 3°).

Bibliografia3 opere
BIBL.: L. Ferraris, Beneficium, art. VII, in Prompta Bibliotheca, I, Roma 1885, pp. 593-98; D. Schiappoli, Benefici ecclesiastici, in Nuovo digesto ital., II, col. 269 sec.; G. Stocchiero, Il beneficio eclesi. in provisione, Vicenza 1946.

Innocenzo Parisella

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Di Innocenzo Parisella

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Testo originale: Enciclopedia Cattolica, vol. VII (1951), coll. 120–121.

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vol. 7, coll. 119–120
Pagina 95
vol. 7, coll. 121–122

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Parisella, Innocenzo. “Intrusione.” In Enciclopedia Cattolica, vol. VII, coll. 120–121. Città del Vaticano: Ente per l’Enciclopedia Cattolica e per il Libro Cattolico, 1951. https://azioneromana.com/it/article/intrusione.

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Parisella, Innocenzo. “Intrusione.” Enciclopedia Cattolica, vol. VII, Ente per l’Enciclopedia Cattolica e per il Libro Cattolico, 1951, coll. 120–121. Azione Romana, https://azioneromana.com/it/article/intrusione.

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