INTERVENTO IN CAUSA

INTERVENTO IN CAUSA. - È l'ingresso nel rapporto processuale di un terzo che era estraneo allo stesso al momento in cui esso sorse (can. 182).

L'ì. in c. è di varie specie. Esso è, in primo luogo volontario o coatto (can. 1833), secondo che si attui per iniziativa spontanea del terzo ovvero su richiesta di una delle parti o su ordine del giudice. A sua volta, l'ì. in c. volontario si distingue in principale, accessorio e litisconsorzio, secondo che sia fatto ad escludendum una istruzione competitoris ovvero ad adiuvandum o sul semplice presupposto del timore che la sentenza abbia a recare prerogative all'interveniente così come lo recherrebbe alla parte cui l'interveniente, per effetto del litisconsorzio, verrebbe a trovarsi vincolata.

In particolare, l'ì. in c. principale, così come quello adesivo accessorio, presuppone le seguenti condizioni: che vi sia un terzo, che vi sia la pendenza del processo nel quale il terzo intende intervenire, che vi sia l'inteso reale del terzo ad intervenire e, infine, che vi sia, nel giudice adito per il giudizio già pendente, la competenza a conoscere della pretesa dell'interveniente. Si avverta che, quanto all'elemento dell'interesse, basta che questo sia giuridico, derivante, cioè, dell'incompatibilità, per identità di petitum e di causa petendi, tra il diritto che il terzo fa valere con l'ì. in c. e quello dedotto in causa dalle parti. Essendo in questo caso l'ì. in c. volontario, è evidente che i diritti del terzo restano impregiudicati, qualora esso non venga effettuato.

Nell'ì. in c. accessorio o adesivo semplice si ha per il terzo una legittimazione non autonoma, ma riflessa. Essa cioè, è in funzione del giudizio già esistente tra le parti, o meglio della difesa che una o alcune di queste hanno proposto, sicché il terzo con processo separato non sarebbe legittimato a procedere contro la parte avversaria di quella, in cui aiuto propone il suo intervento.

Nell'ì. in c. adesivo autonomo o litisconsortile, infine, il terzo interviene per far valere un diritto di pendente dal petitum o dalla causa petendi già dedotti in giudizio, ma, a differenza dall'ì. in c. principale, esso propone non già due distinte domande contro le due parti del processo, ma una domanda sola contro una di quelle e, a differenza dall'ì. in c. adesivo, esso ha una legittimazione autonoma che gli consente di azionare il suo diritto anche con un processo separato.

Nelle due forme di i. in c. coatto (ad istanza di parte o per ordine del giudice) la condotta processuale iniziale del terzo è caratteristicamente passiva. Nell'ì. in c. coatto ad istanza di parte, di regola, l'interesse di ciascuna delle parti in causa alla integrazione del giudizio nei riguardi del terzo deriva o dal fatto che essa ritenga comune al terzo, per identità o connessione di elementi oggettivi, la causa, o dal fatto che il terzo abbia assunto l'obbligazione di garantire alla parte interessata il diritto dedotto in lite. L'ì. in c. coatto per ordine del giudice, invece, non ha altra condizione che la valutazione discrezionale del processo fatta dal giudice, si che a questi sembri opportuno, per economia di giudizio e allo scopo di eliminare il pericolo di giudicati contraddittori, una volta ritenuta per qualsiasi motivo comune la causa pendente al terzo, di ordinare la citazione di quest'ultimo. Questa forma di i. in c. coatto usualmente ricorre nelle cause di pubblico interesse e, avendo secondo la maggioranza degli autori finalità semplicemente istruttorie, può realizzarsi anche in grado di appello.

Bibl.: F. Roberti, De processibus, I, Roma 1926, p. 140 sgg.; Wernz-Vidal, IV, p. 514 sgg.; F. Roberti, De interventu tertii in causa, in Apollinaris, 10 (1937), p. 465 sgg.; M. Leca, Commentarius in iudicia ecclesiastica, II, Roma 1939, p. 888 sgg.; G. Pulvirenti, L'ì. di terzo nella dottrina canonica, ivi 1939; F. della Rocca, Istituzioni di diritto processuale canonico, Torino 1946, p. 160 sgg.

INTERVENTO, PRINCIPIO DEL NON. - In diritto internazionale si ha la figura giuridica dell'ì. quando uno Stato si intromette negli affari interni di un altro per ottenerne un particolare comportamento.

L'ì. è conforme a diritto, e quindi legittimo, quando esso non lede quella libertà di azione che il diritto internazionale riconosce a ogni Stato; illecito nel caso inverso. Praticamente, l'ì. è ritenuto uno strumento tanto per la tutela dei diritti subiettivi, quanto per quella dei semplici interessi internazionali.

Nel primo caso, e in questo la dottrina è concorde, l'ì. è lecito, quando è giustificato da una particolare norma convenzionale. Un particolare interesse presentato a questo proposito quei trattati che stabiliscono un controllo o un regime economico-finanziario fra Stati, numerosissimi in atto o in progetto in questi ultimi tempi e nei quali si tenta anche di trovare una base comune su cui costruire una comunità internazionale o per il momento soltanto europea. Oltre che da trattati particolari, l'ì. può essere contemplato da trattati di indole generale: tipico fra questi era il Patto della Società delle Nazioni, ufficialmente disciolto il 18 apr. 1946 in seguito alla creazione dello Statuto, o Carta, delle Nazioni Unite, sottoscritto da cinquanta Stati il 26 giugno 1945 ed entrato in vigore il 24 ott. successivo.

Inoltre l'ì. può essere determinato da una norma generale internazionale. Così la dottrina esamina se la lesione del diritto altrui possa diventare lecita o non vietata quando sia connessa all'auto-tutela, alla legittima difesa e allo stato di necessità. La liceità dell'ì. è generalmente riconosciuta quando sia la conseguenza della violazione di un diritto subiettivo dello Stato interveniente commessa dallo Stato contro il quale l'ì. è diretto. Eguaglienti si può dire per l'ì. causato da legittima difesa, nei casi cioè in cui si vogliano tutelare il territorio, i cittadini o i beni dello Stato interveniente. È controverso se l'ì. possa essere legittimato dallo stato di necessità, poiché l'apprezzamento sulla gravità della minaccia che interessa lo

Stato interveniente viene fatto da questo stesso e pertanto in esso può nascondersi più una esigenza politica che una giustificazione giuridica.

Nel secondo caso, quando cioè l'ì, è diretto alla difesa non di diritti subiettivi ma di semplici interessi internazionali, sorge il vero problema dell'ammissibilità o liceità di esso, di fronte alle numerose azioni di Stati che esercitano una pressione sulla condotta di un altro Stato per costringerlo ad adottare un contegno conforme ai loro interessi senza un titolo giuridico.

Due teorie contrastanti si contendono il campo.

Una, detta teoria generale dell'ì, considera questo come un mezzo lecito per la tutela degli interessi internazionali, anche senza che un titolo giuridico lo ammetta. A questa teoria può obiettarsi che non si è riusciti ancora a dimostrare l'esistenza anche di un solo interesse per la cui tutela uno Stato sia autorizzato dal diritto internazionale a ledere un diritto altrui. Un atto del genere non solo si opporrebbe al diritto fondamentale alla libertà, ma violerebbe anche la giustizia e l'ordine internazionale che hanno il loro fondamento, o meglio, la loro giuridicità nell'universale diritto naturale.

L'altra teoria, definita teoria generale del nonì, è condannata da Pio IX (allucinazione Noces et ante del 28 sett. 1860, Syllabus, prop. LXII), considerando come illecito, in omaggio al rispetto della sfera di libertà lasciata ad ogni Stato dal diritto internazionale, ogni i. che non sia fondato su un titolo giuridico (sia questa una norma generale di diritto internazionale o una speciale norma convenzionale) nega la possibilità di costruire giuridicamente l'ì, come mezzo di tutela di interessi non riconosciuti dal diritto internazionale. Sempre in omaggio all'incerto spirito positivista che informa l'odierno ordine giuridico internazionale, l'ì non potrebbe essere giustificato neppure per ragioni umanitarie, nei casi in cui cioè venissero violati i diritti fondamentali dell'uomo. A questo errore principio del nonì, può obiettarsi che quando sussista una grave e ragionevole causa, che non deve certamente ridursi alla difesa di un puro e semplice interesse, è lecito, e in alcuni casi anche doveroso, intervenire negli affari interni ed esterni degli altri Stati.

Sovraintissimi sono i modi in cui l'ì può attuarsi, ma in linea generale si deve tener presente che gli atti con cui esso si esplica devono essere sempre conformi al diritto internazionale consuetudinario o particolare.

Dall'ì, che consiste propriamente nell'uso di mezzi coercitivi o nella minaccia di ricorrere ad essi, si debbono distinguere, p. es., l'offerta di una mediazione, le proteste fatte mediante note diplomatiche, la rottura delle relazioni diplomatiche e così via; infine, l'ì non può e non deve essere identificato con la guerra che è un istituto a sé, sia per le cause che possono determinarla, sia per il modo in cui deve essere condotta, sia infine per i suoi effetti.

Storicamente, si ha una prima enunciazione del principio del nonì, nella pace di Westfalia firmata il 24 ott. 1648, sia pure limitatamente ai conflitti di religione. L'attuazione di questo principio nel vero e proprio campo politico si ha quando, sulla fine del sec. XVIII, la Francia sorta dalla Rivoluzione vuole reagire contro l'ì, delle Potenze europee miranti a restaurare la monarchia francese, e fu in modo particolare studiato nella prima metà del sec. XIX quando i membri della S. Alleanza ne sancirono la liceità nei casi, in cui i moti rivoluzionari in altri Stati mettessero in pericolo i principi legittimisti.

Il tentativo di i. a favore della Spagna contro i moti rivoluzionari delle colonie sud-americane provocò il messaggio del 2 dic. 1823 del presidente Monroe che diede vita alla dottrina del nonì, delle Potenze europee nelle questioni americane, riservando però agli Stati Uniti d'America la facoltà di intervenire negli affari degli altri Stati americani. Nella seconda metà del sec. XIX gli i. avvengono particolarmente contro le oppressioni religiose e delle minoranze etniche. Nel periodo più vicino a noi, l'ì tende a mutare anche di forma: da armato esso diviene generalmente diplomatico, per tornare ad essere armato nel primo conflitto mondiale 1914-18. Passando ai giorni nostri si constata fin dall'inizio della seconda conflagrazione mondiale un programma nettamente interventistico che, dopo la fine della guerra, assume caratteristiche di vario genere (aiuti economici, politico-militari, ecc.).

Ciò nonostante il principio generale del nonì i. viene ancora una volta enunciato nell'art. 2, n. 7 dello Statuto delle Nazioni Unite (1945): «Nulla di quanto contiene il presente Statuto autorizzerà le Nazioni Unite a intervenire in questioni che appartengono essenzialmente alla competenza interna di uno Stato». Principio, che ha ricevuto nuova smentita dai fatti che si stanno svolgendo in questi ultimissimi tempi nella Corea.

Bibl.: A. Cavaglieri, L'ì, nella sua definizione giuridica, Bologna 1913; id., Nuovi studi sull'ì, Roma 1928; G. Balladore, Pilleri, L'ì, come istituto giuridico internazionale, Messina 1930; Piman P. Potter, L'intervention en droit international moderne, Recueil de cours de l'Académie de droit international, 2 (1930), p. 61; p. 1; Pasquazi, Ius internationale publicum, I, Roma 1935, p. 171; SGR.; C. Cereti, s. V. in Nuovo Digesto Italiano, VII, pp. 88-93.