CITAZIONE. - La c., nel processo canonico, è, a differenza di quel che di regola accade negli ordinamenti processuali civili (dove spesso è una parte che cita l'altra), un ordine del giudice, in quanto è mediante la c. che il giudice chiama in giudizio (vocatio in ius) le parti affinché facciano valere nella lite, regolarmente istituita, le loro ragioni, con riferimento a quanto esposto nel libello, che, viceversa, è l'atto propriamente introduttivo del giudizio.
Si noti peraltro che la c. non è necessaria quando le parti compariscono personalmente in tribunale per trattare la lite.
Tra le varie specie di c. vanno ricordate, da un lato, quelle scritte, verbali o reali (queste ultime aventi le caratteristiche di una manus iniectio) e, dall'altro, quelle private o personali ed edittali o pubbliche, che rispettivamente si hanno secondo che la c. sia effettuata con chiamata diretta della persona (a mezzo del cursore e del servizio postale o dei fa-
migliari della persona stessa) o mediante l'affissione alle porte del tribunale e la inserzione nella stampa (AAS per i tribunali della S. Sede e bollettini diocesani per i tribunali inferiori).
La c. è un atto giurisdizionale nel senso più stretto della parola (CIC, can. 1715 § 1), dato che essa è un ordine del giudice, il quale provvede con un suo decreto munito naturalmente della sua firma, oltreché del sigillo del tribunale.

Materialmente la c. è redatta su un'apposita scheda, che si chiama
scheda citatoria e che deve contenere gli elementi essenziali della vocatio in ius (nome del giudice, ordine di comparizione, nome, cognome e domicilio delle parti, luogo e tempo della comparizione) e della editio actionis (petitum e causa petenti), che sono le due funzioni processuali della c.
Questa è portata formalmente a conoscenza delle parti con il mezzo della notificazione, cui attende, con il suo ministero pubblico, cursore (v.). Il modo della notificazione è vario e va dalla consegna alla persona interessata, alla consegna a un suo familiare o domestico ed all'uso del servizio postale e dell'editto (cf. ibid., can. 1717 sgg.).
La relazione di notifica, che è datata e firmata dal cursore (ibid., can. 1722 § 1), deve indicare il modo e il tempo in cui la notificazione è compiuta ed è un atto pubblico facente, come tale, fede fino a querela di falso (ibid., can. 1593).
Una volta notificata, la c. provoca, dal punto di vista processuale, la piena litispendenza (v. LITE PENDENTE) ed in particolare: rende il rapporto giuridico sostanziale litigioso, rende la causa propria del giudice presso il quale è proposta l'azione, rende ferma e consolidata la giurisdizione del giudice delegato e produce il divieto dei cosiddetti attentata (v. ATTENTATO).
Oltre a questi effetti processuali, la c. consegue, poi, l'effetto tipicamente sostanziale della interruzione della prescrizione sia estintiva che acquisitiva (cf. ibid., cann. 1508 e 1725 n. 4).
Vidal, VI (1928), nn. 378-93; M. Lega, Commentarius in iudicia ecclesiastica, II, Roma 1939; M. Conte a Coronata, Institutiones iuris canonici, III, Torino-Roma 1941; F. Della Rocca, Istituzioni di diritto processuale canonico, Torino 1946.
Fernando Della Rocca