CITAZIONE

CITAZIONE. - La c., nel processo canonico, è a differenza di quel che di regola accade negli ordinamenti processuali civili (dove spesso è una parte che cita l'altra), un ordine del giudice, in quanto è mediante la c. che il giudice chiama in giudizio (vocatio in ius) le parti affinché facciano valere nella lite, regolarmente istituita, le loro ragioni, con riferimento a quanto esposto nel libello, che, viceversa, è l'atto propriamente introduttivo del giudizio.
Si noti peraltro che la c. non è necessaria quando le parti compariscono personalmente in tribunale per trattare la lite.
Tra le varie specie di c. vanno ricordate, da un lato, quelle scritte, verbali o reali (queste ultime aventi le caratteristiche di una manus iniectio) e, dall'altro, quelle private o personali ed edittali o pubbliche, che rispettivamente si hanno secondo che la c. sia effettuata con chiamata diretta della persona (a mezzo del cursore e del servizio postale o dei fa- migliari della persona stessa) o mediante l'affissione alle porte del tribunale e la inserzione nella stampa (AAS per i tribunali della S. Sede e bollettini diocesani per i tribunali inferiori).
La c. è un atto giurisdizionale nel senso più stretto della parola (CIC, can. 1715 § 1), dato che essa è un ordine del giudice, il quale provvede con un suo decreto munito naturalmente della sua firma, oltreché del sigillo del tribunale.
La nullaità della c., per difetto degli elementi essenziali di cui appresso, ove non sia sanabile con la comparizione personale della parte (cf. ibid., can. 1715, 1717, 1722) così come la nullaità, per irritabilità, della sua notificazione, produce la nullaità di tutto il procedimento della sentenza e rappresenta un motivo di querela nullitatis (cf. ibid., can. 1723, 1894 § 1; V. QUERELA).
Materialmente la c. è redatta su un'apposita scheda, che si chiama scheda citatoria e che deve contenere gli elementi essenziali della vocatio in ius (nome del giudice, ordine di comparizione, nome, cognome e domicilio delle parti, luogo e tempo della comparizione) e della editio actionis (petitum e causa petenti), che sono le due funzioni processuali della c.
Questa è portata formalmente a conoscenza delle parti con il mezzo della notificazione, cui attende, con il suo ministero pubblico, cursore (v.). Il modo della notificazione è vario e va dalla consegna alla persona interessata, alla consegna a un suo famigliare o domestico ed all'uso del servizio postale e dell'editto (cf. ibid., can. 1717 sgg.).
La relazione di notifica, che è datata e firmata dal cursore (ibid., can. 1723 § 1), deve indicare il modo e il tempo in cui la notificazione è compiuta ed è un atto pubblico facente, come tale, fede fino a querela di falso (ibid., can. 1593).
Una volta notificata, la c. provoca, dal punto di vista processuale, la piena litispendenza (v. LITE PENDENTE) ed in particolare: rende il rapporto giuridico sostanziale litigioso, rende la causa propria del giudice presso il quale è proposta l'azione, rende ferma e consolidata la giurisdizione del giudice delegato e produce il divieto dei cosiddetti attentata (v. ATTENTATO).
Oltre a questi effetti processuali, la c. consegue, poi, l'effetto tipicamente sostanziale della interruzione della prescrizione sia estintiva che acquisitiva (cf. ibid., can. 1508 e 1725 n. 4).

BIBL.: E. Eichmann, Das Prozessrecht des Codex iuris canonici, Vienna 1921; Ch. Augustine, A commentary on the new Code of canon law, VII, St-Louis-Londra 1923; T. Muniz, Procedimientos eclesiásticos, III, Siviglia 1926; F. Roberti, De processibus, I, Roma 1926; P. De Meester, Iuris canonici et iuris canonico-civilis compendium, III, Bruges 1928, p. 11; Wernz-

Vidal, VI (1928), nn. 378-93; M. Legs, Commentarius in indicia ecclesiastica, II, Roma 1939; M. Conte a Coronata, Institutiones iuris canonici, III, Torino-Roma 1941; F. Della Rocca, Istituzioni di diritto processuale canonico, Torino 1946.
Fernando Della Rocca