CIRCOSCRIZIONI ECCLESIASTICHE

CIRCOSCRIZIONI ECCLESIASTICHE. - Fin quasi dagli inizi della Chiesa, per la necessità di ripartizione del lavoro, si trova delimitata la competenza di vescovi, presbiteri, e diaconi, affidandosi ad essi un determinato territorio o una determinata comunità di fedeli. E poi, a mano a mano che l'organizzazione della Chiesa divenne più complessa, le c. territoriali o personali si generalizzarono sempre più, fino ad essere istituite, come è attualmente, in tutto il mondo abitato.
Le c. territoriali fondamentali sono quelle a capo delle quali è un prelato con giurisdizione vescovile o quasi-vescovile. diocesi (v.), in luogo delle quali, nei territori di missione, più spesso si hanno vicariati apostolici o prefetture apostoliche; ed inoltre quei territori (generalmente di minore estensione) che non fanno parte di nessuna diocesi, come le abbazie nullius (v. Abate), e le prelature nullius, o di nessun vicariato o prefettura apostolica, quali le missioni (o distretti) sui iuris.
C. territoriali superiori a quelle ECCLESIASTICO (v.), con a capo il metropolita; e, nella Chiesa orientale, i patriarcati. In Italia si hanno anche le regioni conciliari, raggruppamenti di più province.
C. territoriali inferiori sono invece le parrocchie (spesso raggruppate in distretti o decanati o vicariati foranei: V. VACARIO), le quali sono ripartizioni della diocesi, e talvolta anche dell'abbazia o prelatura nullius; e le quasi-parrocchie, che sono invece suddivisioni (non sempre esistenti) dei vicariati e delle prefetture apostoliche.
La competenza a costituire o mutare le c. e. spetta all'autorità ecclesiastica: e in particolare, nella Chiesa latina spetta al Sommo Pontefice (che secondo i casi si serve della S. Congr. Concistoriale o di Propaganda Fide o per la Chiesa orientale o per gli Affari ecclesiastici straordinari: V. CONGREGAZIONI ROMANE, SACRE) costituire, sopprimere, dividere, o unire le diocesi, e le circoscrizioni ad esse parallele o superiori, o mutarne i confini (CIC, can. 215 § 1); spetta invece normalmente all'Ordinario del luogo costituire nuove parrocchie, trasferirle, dividere, unirle, mutarne i confini (can. 1414 §§ 2-3, 1423, 1424, 1426, 1427), mentre è riservata al Sommo Pontefice la loro soppressione (can. 1422).
Talvolta la S. Sede concede all'autorità civile, soprattutto in concordati, un potere più o meno ampio di intervento in ciò che riguarda le modifiche delle c. e.: tra l'altro, si hanno esempi di concessione del diritto di proporre mutamenti (Concordato austriaco del 1933, art. 15 § 7); o più spesso, del diritto a che non si introducano mutamenti (o taluni mutamenti) senza il con-

senso dello Stato (o almeno senza aver previamente interpellato l'autorità civile). In alcuni casi poi la S. Sede si è obbligata a far sì che le c. e. coincidano con quelle civili, o, pur senza esservi obbligata, ha attuato, almeno in parte, tale coincidenza (tra i numerosi testi che si potrebbero citare su questo punto, si ricorda soltanto l'art. 16 del Concordato Lateranense), soprattutto allo scopo di facilitare le comunicazioni tra i fedeli e i loro pastori.
Anche negli Ordini e nelle Congregazioni religiose, che pure hanno un'organizzazione in prevalenza personale anziché territoriale, non mancano le c. territoriali, data la ripartizione, che non manca mai nelle associazioni di una certa consistenza, in province (v.).

Bibl.: P. Cipriotti, De territoriali Ecclesiae divisione quatenus attinet ad civilem potestatem, in Apollinaris, 11 (1938), pp. 189-200; Wernz-Vidal, II, pp. 457-61. Pio Cipriotti