CIRCONVENZIONE DI INCAPACI

CIRCONVENZIONE DI INCAPACI. - Così si chiama il delitto di chi, a scopo di lucro, abusando dei bisogni, delle passioni o dell'inesperienza d'un minorenne, o dello stato di infermità o di deficienza psichica di una persona, la induca a compiere un atto che importi un qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso.
Nel diritto romano e nel diritto intermedio tale fatto non era considerato come un delitto distinto, ma veniva compreso, secondo i casi, nel delitto di usura o di stel-lionato o di frode; la c. era però, come lo è anche attualmente, presa specificamente in considerazione fuori del campo del diritto penale (cf., tra l'altro, la lex Plaetoria o Laetoria de circumscriptione minorum, emanata ca. il 200 a. C.).
I codici penali italiani anteriori al 1889 prevedevano questo delitto solo se il circonvenuto fosse un minore; il codice penale del 1889 (art. 415) estese la tutela penale anche all'interdetti e agli inabilitati. Il codice penale vigente dà del reato la più compiuta definizione sopra riportata, e lo punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da lire 2000 a 20.000 (attualmente da lire 16.000 a 160.000).