CLAUSURA

CLAUSURA. - Il nome c., dal latino claudere (chiudere) ha nel diritto dei religiosi due significati correlativi. Si adopera comunemente per indicare sia la legge che regola l'ingresso e l'uscita nelle case religiose (c. formale), sia il luogo nelle medesime case religiose sottoposto alla legge della c. (c. materiale).
Generalmente si distinguono tre specie di c.: la papale, che è la classica c. ABITO, ABITUDINE (v.) di ambo i sessi e sancita con gravi pene dal diritto comune; la episcopale, RELIGIONE (v.); e quella detta statutaria disciplinata da costituzioni o statuti particolari.

I. STORIA

La pratica della c. presso i religiosi è antichissima; fu però s. Pio V che, con le costituzioni Regularium, del 24 ott. 1566, e Decet, del 16 luglio 1570, la impone per legge comune a tutti i regolari. Altri papi poi, come Gregorio XIII (cost. Ubi gratiae, 13 giugno 1575), Clemente VIII (cost. Nullus omnino, 25 luglio 1599), Benedetto XIV (cost. Regularis disciplinae, 3 gen. 1742) ecc., riconfermano la disciplina piana e la munirono di gravi pene che Pio IX riordinò nella celebre cost. Apostolica Sedis dell'11 ott. 1869. Invece la c. delle monache già la si trova nel Sesto bonifaciano (c. un. de statu regularium, III, 16 in VI). Il Tridentino (sess. XXIV, De regula-ribus, can. 5) sanzionò con la comunica l'ingresso nella c., e Pio V (cost. Decori, 19 febbr. 1570), estese tale pena all'uscita illegittima delle monache: questa sanzione venne riconfermata nella citata costituzione Apostolicae Sedis. Il CIC ha rielaborato tutta la materia della c. applicandola anche alle congregazioni, mentre la S. Congregazione dei Religiosi con una apposita Istruzione del 6 febbr. 1924 (AAS, 16 [1924], pp. 96-101) ha interpretato e completato la disciplina del Codice sulla c. delle monache. Ed ecco in breve quello che la disciplina vigente prescrive sulla c.
II. C. NELLE CASE REGOLARI. - Innanzi tutto, per principio generale, in tutte le case regolari legittimamente costituite (can. 497), formate o meno (can. 488, 59) di uomini o di donne, deve osservarsi la c. papale (can. 597 § 1). Questa legge della c. concerne precisamente tutta la casa abitata dai religiosi, compresi orti e giardini riservati ai medesimi, non però la chiesa, la sagrestia contigua e coro cui si acceda dalla medesima chiesa. Invece le parti della casa non abitate dai religiosi, anche se materialmente unite ad essa, non cadono sotto la legge della c., così pure la foresteria e i parlatori che dovrebbero essere vicino all'ingresso dei conventi (can. 597 § 2). Spetta al superiore maggiore o al Capitolo generale (al vescovo qualora si tratti di monasteri di monache anche se sottomesse ai regolari), accuratamente definire, prescrivere, e per giusta causa anche cambiare, i confini della c., i quali si devono indicare in modo chiaro e visibile (can. 597 § 3). Questo ha luogo specialmente quando non tutta la casa è abitata dai religiosi. Posto questo principio comune, il Codice determina la portata della c. sia negli uomini che nelle donne, che, come si vedrà, è assai diversa.
I. C. nelle case regolari maschili. - È solamente passiva, cioè per essa viene proibito alle donne di ogni età genere e condizione l'ingresso, sotto qualsiasi pretesto, nei luoghi riservati alla abitazione dei religiosi (can. 598 § 1). La legge dunque non proibisce l'ingresso degli uomini nella c. dei regolari, il che però non toglie che ciò possa essere proibito da statuti e regole particolari. La proibizione, anche se così universalmente espressa da comprendere perfino le bambine, ammette nondimeno eccezione in favore delle mogli degli effettivi capi di Stato e di quelle altre donne che eventualmente formino parte del seguito delle medesime quando visitano i conventi regolari (can. 598 § 2); s'intende che anche le donne capi di Stato, come le regine, non sono comprese in questa legge della C. dei Regolari. Qualora la casa abbia annesso un convitto per alunni interni o qualche altra opera propria della religione (ospedale, clinica, scuola, ecc.), i religiosi devono avere, per quanto sia possibile, una parte a loro riservata, e sottoposta alla legge della c. (can. 559 § 1); ma anche nei luoghi non compresi nella c., destinati agli alunni interni od esterni o alle opere private della religione, non si ammettono persone dell'altro sesso se non per giusta causa e con il permesso del superiore (can. 599 § 2).
Gravi sanzioni tutelano la c. dei regolari: nella seconda semisplicemente riservata alla S. Sede incorrono ipsa facto le donne puberi (can. 2230) che violano la c. dei regolari e i superiori e chiunque altro ve le introduca ammetta; inoltre i religiosi che introducano le donne in c. devono essere privati dell'ufficio che hanno, e della voce attiva e passiva (can. 2342 n. 2).
I. C. nei monasteri di monache. - La legge della c. delle monache è più stretta e rigorosa di quella dei regolari, e vieta sia l'ingresso nel monastero (c. passiva), sia l'uscita dal medesimo (c. attiva): nella c. delle monache, cioè delle religiose che emettono voti solenni (Pont. commiss. ad Cod. can. att. interpr., 1 marzo 1921), senza licenza della S. Sede nessuno può entrare, di qualsiasi età, sesso o condizione: il divieto è assoluto e riguarda tutti, uomini e donne, bambini e adulti.
Però anche qui ci sono delle eccezioni, richieste dalla necessità o dalla convenienza. Possono infatti entrare nella c. delle monache: a) l'Ordinario del luogo, il superiore regolare a cui il monastero è soggetto, e i loro delegati, ma soltanto per fare visita canonica del monastero, non per ascoltare le religiose o presiedere alle elezioni (can. 506 § 2), o per altre ragioni qualsiasi non contemplate nel Codice, e non mai soli, ma accompagnati da un chierico o religioso di età avanzata che non si allontani da loro durante tutto il tempo che rimangono nel monastero (Istruzione, n. 2, a); b) il confessore ordinario o il sacerdote che ne fa le veci, per amministrare alle malate i Sacramenti e assistere le moribonde (can. 600 n. 2) e anche per la sepoltura. Quel che si dice del confessore ordinario vale pure per lo straordinario nei tempi nei quali accede al monastero a norma del can. 521 § 1, e degli altri confessori che la religiosa può chiamare quando, gravemente malata, è in pericolo di morte (can. 523, 882). Anche qui l'ingresso vien fatto con le dovute cautele (2°) che l'Istruzione specifica dicendo che il sacerdote che porta alla religiosa l'Eucaristia, deve essere accompagnato dall'ingresso all'uscita da quattro religiose possibilmente di età avanzata, e il confessore da due religiose; queste ultime restano vicino alla porta delle camera, che deve rimanere aperta. Compiuto il suo ministero il sacerdote o confessore, senza soffermarsi, deve uscire dal monastero (Istruzione, n. 2, h, i b); c) i capi di Stato con il loro seguito e i cardinali (né il Codice né l'Istruzione parlano del seguito dei cardinali); d) fanno il primo anno di noviziato entro la c. e poi possono entrare con permesso della superiora e con l'approvazione abituale dell'Ordinario le suore torriere dei monasteri di monache (S. C. de Religiosi, 16 luglio 1931: Statuta a sororibus monasteriorum monialium cuiusque Ordinis servanda, nn. 3, 7, 27, 107); e) finalmente può la superiora, previa approvazione abituale dell'Ordinario del luogo, e sempre con le dovute cautele che sogliono determinarsi nelle costituzioni o usi dei monasteri, permettere l'ingresso nella c. ai medici, chirurgi, e a quelli la cui opera è necessaria sia per le religiose sia per il monastero, ad es., fabbri, falegnami, muratori ecc. Se accadesse alcun caso urgente di questi comuni, ma non compreso in quelli abitualmente approvati dall'Ordinario e non vi fosse tempo per ricorrere a questi, se ne presume di diritto l'approvazione. Fuori di questi casi che comunemente occorrono, l'Ordinario non può autorizzare l'ingresso nel monastero. Così, è l'Ordinario che permette l'ingresso delle aspiranti, ma si deve ricorrere alla S. Sede, se non è concesso nelle costituzioni, per ammettere nella c. giovani educando e per altre ragioni (Istruzione, IV).
Non meno rigida è la c. attiva delle monache, per cui, senza licenza della S. Sede, a nessuna è permesso, dopo la professione, uscire dal monastero, anche per poco tempo, e per qualsiasi ragione o pretesto, tranne il caso di imminente pericolo di morte

o di altro gravissimo male (can. 601 § 1): se però vi è tempo, questo pericolo deve essere riconosciuto per iscritto dall'Ordinarie del luogo (can. 601 § 2).
Pio V (cost. Decori, § 2) fra gli esempi di questi gravissimi mali imminenti mette l'incendio, la pestilenza, la lebbra; l'Istruzione aggiunge l'inondazione, crollo della fabbrica del monastero, guerra, invasione e altri pericoli di questo genere (III, n. 1, a); esempi tutti dimostrati, non tassativi, della gravità del danno sufficiente a giustificare l'uscita. Oggi facilmente si riconoscono come causa gravissima le elezioni politiche o amministrative; deve però essere dichiarata tale dall'Ordinarie del luogo. Invece, la citazione in tribunale non sarebbe sufficiente ragione per lasciare la c.; in tale ipotesi le religiosa dovrebbe essere interrogata nel proprio monastero (can. 1770 § 2 n. 2).
Da notarsi che la legge della c. attiva obbliga pure le novizie e le postulanti, non però in virtù di questo can. 601 che riguarda soltanto le religiose professe anche se di voti semplici. È ovvio che le novizie, le postulanti, e anche le religiose dopo che siano cessati i voti temporanei (volontariamente o perché non ammesse a rinnovare i voti), possono lasciare il monastero; lo stesso dicasi delle religiose di voti semplici o solenni legittimamente dimesse (cf. can. 647 § 1, 652 § 2, 653).
Per meglio tutelare la c. delle monache, il Codice prescrive ancora che essa venga in tal modo disposta, che non vi siano dei prospetti né attivi né passivi, cioè che le monache non possano vedere fuori del monastero, né gli estranei vedere dentro (can. 602); questo precetto è determinato minuta mente dall'Istruzione che disciplina la disposizione delle finestre, delle grate del coro, dei confessionali, del comunicatoio, delle ruote, delle terrazze, ecc. (II, nn. 1-6; III, n. 1, c).
La c. delle monache, anche di quelle soggette ai regolari, è sotto la speciale vigilanza dell'Ordinarie del luogo, che può all'occorrenza rimproverare e punire i trasgressori, non accettati i propri regolari, con pene e censure (can. 603 § 1); pure i superiori regolari vigilano sulla c. delle monache a loro soggette; e possono punire ugualmente sia le religiose sia i propri sudditi in ciò mancanti (can. 603 § 2).
Ma indipendentemente da queste punizioni eventuali incorrono nella comunica semplicemente riservata alla S. Sede tutti coloro di qualsiasi genere, condizione o sesso, che entrino illegittimamente nella c. delle monache, ovvero chi li introduca o ammetta; che se i violatori fossero chierici, devono inoltre esser sospesi dall'Ordinarie per un tempo proporzionato alla loro colpa (can. 2342 n. 1). Nella stessa comunica incorrono le monache che illegittimamente escono dal monastero in violazione del can. 601 § 2.
III. C. NELLE CONGREGAZIONI. - Anche alle congregazioni religiose è imposta una limitata c. passiva, che si chiama episcopale, per cui nelle loro case non possono entrare persone di diverso sesso, ma con tutte quelle eccezioni notate per i regolari (can. 592 § 2) e per le monache (can. 600), e con la facoltà, riconosciuta ai superiori, di ammettere per giuste e ragionevoli cause tutte quelle persone, s'intende dell'altro sesso, che credessero opportuno (can. 604). Si applica pure ad esse il can. 599 per cui, nel caso che alla casa sia annesso un convitto per alunni interni o per altre opere proprie della religione, si dovrebbe avere possibilmente una parte riservata ai religiosi sottoposta alla legge della c., ferma restando pure la proibizione di ammettere senza permesso del superiore persone di altro sesso anche nelle parti riservate agli alunni interni od esterni o alle opere proprie della religione (can. 599 § 2).
Nessuna pena è comminata nel Codice contro i violatori della c. propria delle congregazioni; si concede nondimeno al vescovo, per gravi motivi e in casi particolari, di munire questa c. con censure ecclesiastica, purché non si tratti di congregazioni clericali esenti. Del resto deve il vescovo curare sempre che si osservi questa c. e se ne eliminino gli eventuali abusi (can. 604 § 3). Dal canto loro i superiori religiosi devono vigilarle affinché, nelle visite degli estranei, non si tengano conversazioni inutili a scapito della disciplina e dello spirito religioso (can. 605); e affinché si osservino le costituzioni in quel che riguarda le visite attive e passive dei religiosi, non autorizzando inoltre, tranne per ragione di studio, la permanenza dei sudditi fuori di casa per più di sei mesi (can. 606). Le religiose poi, fuori del caso di vero bisogno, non possono uscire sole da casa, e su ciò devono vigilare i vescovi e le superiore (can. 607). Tutto quel che si è detto delle congregazioni di suore va pure applicato a quei monasteri di monache dove di fatto non si emettano voti solenni. Altre particolarità e modalità della c. statutaria, ossia propria delle singole religioni, vanno vedute nei propri statuti o costituzioni.
BML.: Oltre alle fonti citate nel testo, c.f. S. C. de Religiosi, 23 giugno 1923, in AAS, 15 (1923), p. 357; 11 ott. 1922, ibid., 14 (1922), ad III et IV, p. 554; Pont commis. ad Cod. can. anth. interpr., 21 marzo 1921, ibid., 12 (1920). Studi: D. Bouix, Tractatus de iure regularium, II, Parigi 1857, p. 561 seg.; A. Vermersch, De religiosis, I, Bruges 1902, p. 192 seg.; Pintus Montensis, Praelectiones iuris regularis, I, Tournai 1906, p. 343 seg.; Wernz-Vidal, III, n. 658; Ph. Maroto, Annotationes ad resp. Pont. comm. ad Cod. can. anth. interpr.; ad can. 597-600, in Comm. pro relig., 2 (1921), p. 164 seg.; id., De accessu ad monasteria monialium, ibid., 7 (1926), p. 307 seg.; E. Jombart, Quaestio de clausura materiali regularium, in Periodica de re mor. can. liturg., 16 (1927), p. 48 seg.; J. Peyska, In canonicum religioso, Friburgo in Br. 1927, p. 152; D. Ramos, Claustra en los colegios dos religiosos, in Ilustración del clero, 22 (1928), p. 187 seg.; C. Berutti, Institutiones iuris canonici, II, Torino-Roma 1936, p. 255 seg.; A. Vermersch, De claustra monialium, in Periodica de re mor. can. liturg., 19 (1938), p. 12 seg.; S. Goyenèche, De religiosis et laici, Roma 1938, pp. 140-57; F. Schönsteiner, Grundriss des Ordensrechtes, XIV, Vienna 1939, §§ 10-20; T. Schaefer, De religiosis, Roma 1947, p. 346 seg.
IV. LA C. NEL DIRITTO CANONICO ORIENTALE. - Nel diritto canonico orientale la c. vera e propria vige nei monasteri dei monaci o delle monache; la c. passiva riguarda soltanto l'ingresso di persone di altro sesso; la c. attiva esiste solo per le monache, che peraltro possono, per gravi motivi, uscire dal monastero, con il permesso del vescovo, o, in taluni casi, del superiore dei monaci a cui il monastero femminile sia soggetto. Valgono anche nel diritto orientale le disposizioni contenute nei can. 603, e 605-607 del CIC; nelle più recenti costituzioni di congregazioni religiose è stata introdotta la c. a norma del can. 604.
BML.: A. Coussia, Epitome praelectionum de iure ecclesiastica oriental, II, Venezia 1941, p. 115.