LITE PENDENTE. -
I. CONCETTO
Nella comune accezione giuridica il concetto di l. p. o litispendenza vuole significare l'esistenza di un giudizio in atto, in quanto cioè della lite promossa dall'attore sia stato investito il giudice e ne sia venuta a legale conoscenza la parte convenuta.Con l'affermarsi di una tale situazione processuale viene preclusa la possibilità di analogo giudizio da parte dello stesso magistrato o di altro giudice ugualmente competente: e ciò in omaggio al principio che una medesima causa non può essere esaminata più volte nello stesso grado di giurisdizione: se ciò venisse a verificarsi si avrebbe una contraddizione nella natura del potere giurisdizionale. È proprio in considerazione di tale principio che si afferma l'eccezione di litispendenza: eccezione, del resto, che trova il suo primo fondamento nel concetto della res iudicata. Si può anzi dire che la litispendenza funziona come una preventiva garanzia dell'istituto della res iudicata, in quanto tende a prevenire l'eventuale profilarsi in una medesima questione, veramente tra gli stessi soggetti, di due distinte decisioni, forse contradditorie, una delle quali, comunque, viziata di sostanziale illegittimità.
II. I.A.L. P. NELLA LEGISLAZIONE CANONICA. - Come è ovvio, l'istituto della litispendenza, inteso come eccezione, ha avuto nei vari ordinamenti la sua importanza. Nel diritto romano si ha l'excepito rei (iudicata rei) in iudicium deductae, che può opporsi dopo la litis contestatio; nel diritto intermedio si ha già l'excepito litis pendenti: ubi acceptum est semel iudicium, ibi et finem accipere debet.
Il diritto processuale della Chiesa, che indubbia elementi ha tratto dalle richiamate legislazioni, ha consolidato tale istituto, dandogli con il volgere del tempo una fisionomia particolare.
Perché possa aver luogo l'eccezione di litispendenza, è innanzitutto indispensabile, nel diritto canonico, come del resto nelle legislazioni civili, che il rapporto processuale sia essenzialmente individuato e differenziato; pertanto i tre elementi costitutivi (persone, titolo e oggetto della domanda) debbono essere bene precisati. Solo la simultanea identità dei tre elementi dichiarati rende identiche tra loro due controversie, se pure apparentemente diverse: la comunanza, invece, di uno o due elementi genera le figure della continenza e connessione di causa, che può ritenersi, secondo alcuni scrittori, una forma di litispendenza parziale.
Oltre al presupposto della identità delle cause deve esservi, agli effetti dell'accoglimento dell'eccezione, la contemporanea conoscenza legale degli identici processi da parte dei tre soggetti: attore, convenuto, giudice. In relazione a codesto altro indispensabile elemento si nota il profondo divario tra la legislazione canonica, come anche la germania e l'austriaca, da una parte, e le legislazioni francese ed italiana dall'altra. Nel sistema processuale canonico, il giudice, a seguito dell'oblatio libelli da parte dell'attore, ha preliminarmente dichiarato la propria competenza, oltre ad aver preso in esame la domanda, valutandone il fondamento. Dopo questo previo esame, che si esaurisce in un provvedimento, lo stesso giudice ordina la notifica della citazione al convenuto. Dal momento, quindi, della notifica, il rapporto processuale si considera integralmente esistente, e proprio da quel momento la lite deve ritenersi pendente. Tale configurazione è in contrasto con quanto dispongono i codici francesi ed italiano, dove la citazione è considerata atto esclusivamente di parte, la cognizione del quale è compiuta dal giudice solo al momento della effettiva comparizione delle parti, o di una sola di esse.
III. EFFETTI DELLA LITISPENDENZA
Una così diversa determinazione nell'inizio del rapporto processuale, idoneo a costituire l'eccezione di litispendenza, riveste senza dubbio un carattere di essenzialità in considerazione degli effetti e delle conseguenze che tale eccezione viene a generare:a) difatti, una volta proposta l'eccezione e provatone il fondamento, la causa, a norma del can. 1568 CIC, ratione praeventionis, viene rimessa al giudice che per primo fece provvedere alla notifica della citazione; si tratta quindi, agli effetti dello stabilire il jus praeventionis, di comprovare l'avvenuta notifica, e da questo momento pertanto, e non dalla data del provvedimento, si determina la priorità;
b) presupponendo l'identità delle cause ne scaturisce poi che l'eccezione può essere proposta anche quando la più antica tra esse sia già in grado di appello, poiché «ob istam remissionem altera quae posterior proposita fuit non amittit primum gradum iurisdictionis»;
c) altro problema degno di fondamentale rilievo è questo: il CIC al can. 1628 § 1 sancisce il principio generale che tutte le «exceptiones dilatoriae, eae praesertim quae respiciunt personas et modum iudicii, proponendae et cognoscendae sunt ante contestationem litis». Detta presupposizione può essere però superata avendo presente quanto prescrive con altrettanta tassatività il can. 1568 circa il jus praeventionis, in relazione a due o più cause identiche, pendenti dinanzi a tribunali diversi. A questo proposito si ritiene autorevolmente che detto jus praeventionis possa e debba essere esteso anche nel caso di due o più cause identiche, pendenti dinanzi allo stesso tribunale. A sostegno di tale argomentazione viene invocato il principio analogico, legittimato ampiamente dalla salvaguardia del bonum publicum, che nel caso specifico si riflette nella tutela della natura del potere giurisdizionale;
d) sub specie boni publici, ed anche in considerazione della tassatività di quanto prescritto dal can. 1568, viene posto anche un altro quesito, al quale dagli autori si risponde affermativamente, e cioè se possa il giudice rilevare d'ufficio l'eccezione di litispendenza: a questo proposito si aggiunge che detto rilievo può essere fatto non solo in liti litis, ma anche in qualunque grado di giudizio, e ciò sia a norma del can. 1568, sia in forza del potere suppletivo della Chiesa di cui al can. 1619 § 2.
Tale pronuncia d'ufficio della litispendenza è anche riconosciuta da altre legislazioni (p. es., da quella austriaca), mentre non è consentita dalla legislazione processuale italiana, unitamente all'eccezione di cosa giudicata;
e) singolare rilievo merita poi il momento determinativo della pendenza di lite in ossequio al principio stabilito nel can. 1725 § 5, per cui «cum citatio legitime peracta fuere rit aut partes sponte in iudicium venerint...» In pendere incipit; et ideo statim locum habet principium: lite pendente, nihil innovetur».
Si è voluto con detto canone, che richiama i principi fondamentali del diritto delle Decretali, paralizzare quali sasi atto compiuto contro una legittima proibizione. Tali atti sono definiti dal CIC quali attentati (can. 1854), per cui la legislazione canonica «intende... preservare l'integrità del giudizio ponendo il divieto di innovazioni unilaterali dello stesso rispetto allo stato in cui si trova e agli sviluppi normali che gli sono propri per effetto delle norme generali di legge e delle disposizioni legittimamente emanate dal giudice» (Della Rocca).
Naturalmente una condizione preliminare deve sussistere, perché un atto innovativo possa considerarsi attentato, e cioè che si sia verificato in pendenza di lite. Non può invece ravvisarsi la figura giuridica dell'attentato quando, p. es., «alienatio iudicii mutandi causa fit, si quis metu futuræ litis alienationem dolo malo, ita perficiat, ut aut rem transferat in extraneam personam», ecc. Tale atto infatti avviene «metu futuræ litis» oppure «de re quae fieri potest litigiosa», e pertanto differisce dall'alienazione della cosa litigiosa, che è già sottoposta al giudice.
Non v'ha dubbio che l'esame giudiziale dell'attentato costituisce una causa incidentale, la quale sospende in linea di massima il giudizio principale, ma mantiene a qualunque effetto la pendenza di lite.
passim; Wernz-Vidal, VI, p. 518 seg.; M. Lega-V. BARTOLISTI, Commentarius in iudicia ecclesiastica, Roma 1938, passim; F. Della Rocca, Istituzioni di diritto processuale canonico, Torino 1946, passim.