SINODO. - È la legittima adunanza, fatta dal vescovo, dei sacerdoti e chierici della sua diocesi e degli altri che hanno l'obbligo di intervenire, allo scopo di trattare e deliberare su ciò che riflette la cura pastorale. Compito di studio particolare del s. sono le costituzioni pontificie, le prescrizioni delle Congregazioni romane, gli Statuti dei vescovi precedenti ed inoltre «constituiree quae ad vitia coerenza, virtutem promovendam, depravatos populi mores reformandos et ecclesiarum disciplinam aut restituendam aut fovendam necessaria et utilia esse iudicaverit».
In base alla definizione dianzi formulata, e compilata da Benedetto XIV nel De Synodo dioecesana, il s. deve sempre considerarsi una convocazione diocesana, a differenza del Concilio che, sia ecumenico, sia patrocinatore, è una assemblea di tutti i vescovi dell'orbé cattolico ovvero, nel caso di Concilio regionale o provinciale, la riunione di più vescovi. La differenza di fondamentale rilievo tra il Concilio ed il s. sta nel potere, che è legislativo nell'assemblea conciliare, mentre nel s. è semplicemente consultivo in quanto unico legislatore è il vescovo, a cui spetta il diritto di sottoscrivere le costituzioni, escluso il suffragio collettivo (can. 362 CIC). In base a tale principio, la legittimità del s. è subordinata alla presenza personale del vescovo o del vicario generale, che abbia avuto dal vescovo particolare mandato. È anche ovvio che il vicario capitolare non abbia alcun potere di radunare il s.
Le adunanze sinodali hanno nella chiesa una origine remota: pare che la prima sia stata convocata da papa Siricio a Roma nel 387; originariamente però differivano dai concilii soltanto nella finalità, trattandosi di termini che, etimologicamente presi, sono sinonimi. Il IV Concilio lateranense del 1215 detto le prime norme precise, idonee ad impedire ogni possibilità di confusione con i Concilii. Successivamente il Concilio di Trento accrebbe notevolmente l'importanza del s., imponendo ai vescovi l'obbligo della celebrazione annuale dello stesso (sess. XXIV, De ref., cap. 2). Solamente nel sec. XVII le riunioni sinodali subirono una battuta di arresto, a causa dell'accusa di gian-senismo che il S. di Pistoia del 1786, convocato dal vescovo Scipione de' Ricci (v.), ebbe da parte del pontefice Pio VI con la cost. Auctorem fidei del 1794.
Il CIC ha moderato le norme sancite dal Concilio Tridentino, portando al decennio l'obbligo di convocazione del s., e ciò, come è stato osservato da alcuni autori, per il fatto che la legislazione canonica vigente, essendo più perfetta, provvede con maggiore concretezza alle necessità spirituali del clero e dei fedeli. In base al can. 356 § 2, qualora il vescovo regga più diocesi aequo principaliter è sufficiente la convocazione di un solo s., che deve essere sempre celebrato nella Chiesa Cattedrale, nisi aliud rationalis causa suadeat (can. 357 § 2). Hanno obbligo di intervenire al s., salvo che siano trattenuti da legittimo impedimento, il vicario generale, i canonici della Chiesa Cattedrale e i consultori diocesani, il rettore del seminario diocesano saltem maioris, i vicari foranei, un membro delle Chiese collegiate, eletto dal Capitolo, i parroci della città dove si celebra il s., un parroco almeno di ogni forania, gli abati de regimine, uno dei superiori di ciascuna religione clericale che dimorano in diocesi designati dal provinciale. È demandato invece alla discrezionalità dell'Ordinario la convocazione dei canonici, parroci, superiori religiosi ed altri sacerdoti della diocesi, esclusi però quelli necessari alla cura delle anime. L'Ordinario può applicare delle pene nei confronti di coloro che sono obbligati ad intervenire (can. 359 § 2) e che di fatto non presenziano senza avere reso consapevole il vescovo dei motivi che li hanno costretti a non partecipare. Prima delle sessioni del s. il vescovo convoca le commissioni ed ai partecipanti viene offerto uno schema delle costituzioni che formano oggetto di discussione (ca. 360 § 1-2).
Il nome di s. è usato anche nella Chiesa valdese, nella quale esso è un'assemblea legislativa annuale, composta di ministri e di laici, con voto deliberativo o solo consultivo.