GERARCHIA ECCLESIASTICA

GERARCHIA ECCLESIASTICA. - È il complesso delle persone che partecipano della potestà della Chiesa. Gerarchia è una parola greca (ἐπὶ ἀρχή) che significa sacro principato.
GERARCHIA ECCLESIASTICA. - È il complesso delle persone che partecipano della potestà della Chiesa. Gerarchia è una parola greca (ἐπὶ ἀρχή) che significa sacro principato.

Il potere Chiesa (v.) si divide in potestà di ordine e di giurisdizione; la prima ha per scopo immediato la glorificazione di Dio nell'offerta del sacrificio della Messa e la santificazione delle anime nell'amministrazione dei Sacramenti; la seconda ha per fine diretto il governo dei fedeli in ordine al conseguimento della vita eterna e si esplica nell'infallibile insegnamento delle Verità rivelate (magistero), nella promulgazione delle leggi canoniche (potestà legislativa), nella decisione delle cause sorte tra i fedeli (potestà giudiziale) e applicando sanzioni penali contro i trasgressori delle leggi (potestà coattiva). Questi poteri sono da considerare come diverse funzioni dello stesso sacrum imperium, di cui è insignita la Chiesa come società perfetta.

La giurisdizione si divide: a) in potestà di foro esterno, quando è diretta principalmente al bene comune, re-

golando le relazioni sociali dei membri e producendo effetti giuridici pubblici; e di fôro interno, quando è diretta principalmente al bene privato, regolando i rapporti delle coscienze con Dio e producendo effetti prevalentemente morali; 8) in potestà ordinaria quando ipso iure è connessa con un ufficio, e delegata, quando è data a una persona per commissione. La potestà ordinaria si suddivide in propria, se è congiunta con un ufficio ed esercitata in nome proprio, e vicaria, se è legata ad un ufficio ma esercitata a nome di altri.

Dal duplice potere sacro ha origine una duplice gerarchia : di ordine e di giurisdizione (cf. can. 108 § 3). La gerarchia di ordine è costituita da quel complesso di persone, che sono insignite del potere di offrire il sacrificio e di amministrare i Sacramenti, conferito con l'ordinazione sacramentale. La gerarchia di giurisdizione è costituita dalla serie di quelle persone, che sono munite del potere d'insegnare e di governare loro trasmesso secondo le norme giuridiche. In tutte e due le gerarchie vi sono dei gradi fondamentali, che hanno le loro origine nel diritto divino: l'episcopato, il presbiterato, il diaconato nella gerarchia di ordine; il papato e l'episcopato nella gerarchia di giurisdizione. Vicino ai fondamentali vi sono diversi gradi secondari, che furono istituiti dalla Chiesa : ad es., nella gerarchia di ordine si trovano i quattro gradi, che risultano dagli Ordini minori (ostiariato, lettorato, esorcistato, accollitato).

Le due gerarchie sono realmente distinte, sebbene strette da mutua relazione. Si distinguono per l'origine: infatti l'Ordine è conferito da apposito Sacramento, mentre la giurisdizione è concessa per missione canonica; differiscono inoltre per proprietà, perché il valido uso dell'Ordine, nella maggior parte dei casi, non può essere tolto, mentre la giurisdizione può essere revocata.

Le due gerarchie, per altro verso, sono in mutuo rapporto, prima perché la giurisdizione, in via ordinaria, suppone l'Ordine, mentre l'esercizio dei poteri d'Ordine è diretto dalla giurisdizione, poi perché tutte e due provengono da Dio, a cui direttamente o indirettamente orientano le anime dei fedeli.

Quei membri della Chiesa, che entrano a far parte della duplice gerarchia si dicono chierici (dal gr. χ λ η̂ ρ ° ς= sorte, ossia in sortem Domini vocati), tutti gli altri invece si chiamano laici (dal gr. λ χ ἀ ς : popolo). La Chiesa portando nel suo seno, realmente distinti per diritto divino, superiori e sudditi, è una società ineguale, in cui, cioè, i membri non hanno uguali diritti e doveri.

I singoli gradi e i poteri della duplice gerarchia sono trattati alle voci: ACCOLITATO; DIACONO E ARCIDIACONO; esorcista e esorcistato; infallibilità della chiesa e del papa; lettorato; ordine sacro; ostiariato; papa, PAPAYO, PRESHTERATO; SUdDIACONATO; VESCOVO.

BibL.: L. P. Cellot. De hierarchia et hierarchis, Rouen 1641; F. Hallier. De hierarchia ecclesiastica, Parigi 1646; D. Peuvin. De ecclesiastica hierarchia, VII, ivi 1865, pp. 494-636; VIII. ivi 1867, pp. 1-170; G. Semeria. Dogma, gerarchia e culto nella Chiesa primitiva, Roma 1902; Ph. Maroto. Institutiones iuris canonici, Madrid 1918, §§ 694-727; E. Ruffini, La gerarchia della Chiesa negli Atti degli Apostoli, nelle Lettere di s. Paolo, Roma 1921; M. D'Herbigny, Theologica de Ecclesia, I, 3² ed., Parigi 1927, pp. 203-45; L. Billot, De Ecclesia, I, Roma 1927, Theses 15-24; Ann. Dorsch. De Ecclesia, II, 2° ed., Innsbruck 1928, pp. 238-41; A. Ottaviani, Institutiones iuris publici ecclesiastici, I, Roma 1936, passim; A. Vellico, De Ecclesia Christi, ivi 1940, pp. 549-603; S. Romani, Institutiones iuris canonici, I, ivi 1941, pp. 186-96. Antonio Piolanti