BRACCIO SECOLARE

BRACCIO SECOLARE. - Non si conosce con precisione quando si sia cominciato ad usare questa espressione. Oggi il CIC, can. 2198, la usa, ma con significato diverso da quello del medioevo.

In genere però il b. s. si può definire: potere coercitivo dello Stato, impiegato per rendere esecutive le sentenze ed ordinanze dei tribunali ecclesiastici e per applicare le pene che la Chiesa non convince eseguita. Secondo la dottrina cattolica le autorità civili non tenute a prestare tale aiuto alla Chiesa per la superiorità indiretta della Chiesa sullo Stato. La Chiesa, infatti, per la sua stessa costituzione con i poteri legislativo e giudiziario, ha anche il potere coercitivo, che direttamente esercita solo in parte, avendo poi il diritto di esigere, in caso di bisogno, l'aiuto del potere secolare (can. 2214, § 1, c 2198).

Per avere una visione completa di questo istituto, è necessario tener presente l'esclusiva competenza del tribunali della Chiesa nelle cause meramente ecclesiastiche (can. 1553, § 1), la dottrina del potere indiretto della Chiesa sullo Stato, il trattato De delictis et poenis nel CIC; V. anche ASILO, DIRITTO di INQUISIZIONE; PRIVILEGI DEI CHIERICI.

Quantunque il ricorso al b. s. sembri pregiudiziale al privilegio del foro, pure esso ne è una naturale conseguenza, data la protezione alla Chiesa assicurata dai principi cattolici da Costantino in poi, e la organizzazione della Chiesa, priva di una milizia propria. Questo ricorso però non appare ai Padri come la cosa ideale, anche per la facilità di ingerenza del potere civile nelle cose spirituali. Tuttavia s. Agostino, che pur avrebbe preferito agire con gli eretici mediante conversazioni e per via di persuasione, davanti alla loro pervicacia e violenza è costretto ad invocare l'applicazione delle rigorose leggi imperiali (Ep. 93).

Gli imperatori cristiani, Costantino, Graziano e Teodosio riterranno, come facente parte delle loro attribuzioni, la proscrizione dell'eresia, e sarà il re-scritto di Graziano, fatto su domanda del Concilio romano, che nel 378 prescriverà le norme per l'intervento del b. s.: gli ecclesiastici recalcitranti saranno costretti dalle autorità civili a farsi giudicare, o, dopo la condanna, ad abbandonare la loro sede (v. A. Fliche e V. MARTINO G, Storia della Chiesa, III, vers. ital., Torino [1939], nn. 290, 549).

L'uso più comune nel medioevo fu l'abbandono di un condannato da parte del tribunale ecclesiastico al potere civile. La necessaria irreprensibilità del clero e la conservazione dell'integrità della fede, richiedevano l'applicazione di tale misura. Infatti, la cosiddetta traditio curiae si aveva specialmente nel caso di condanna di un chierico delinquente od eretico, oppure di un laico condannato per eresia. La traditio di un chierico era preceduta dalla degradazione, compiuta alla presenza del giudice laico e si praticava particolarmente in caso di condanna a morte o mutilazione. In genere, la consegna al b. s. avviveva per i seguenti delitti: eresia, falsificazione di lettere apostoliche, cospirazione contro il proprio vescovo, incorreggibilità, assassino, sodomia abituale, simulazione di celebrazione di Messa o di confessione da parte di un non sacerdote, fabbricazione di false monete e procurato aborto. La consegna al b. s. avveniva solo dopo d'aver inutilmente ammonito e scomunicato il delinquente e doveva essere accompagnata dalla preghiera del vescovo, perché si risparmiasse la vita del delinquente (Gregorio IX, c. 27, X, 40).

Già da Stefano di Tournai, commentatore di Graziano, si pose la questione se l'abbandono al b. s., conseguente la degradazione, fosse esecuzione di sentenza di altro giudice o nuova istanza presso il magistrato civile; secondo le varie epoche, prevalse questo o quel criterio.

Mentre, infatti, con Teodosio e Giustiniano, riconoscendosi il privilegio del foro e la esclusiva competenza dei tribunali ecclesiastici in determinate materie, il potere civile si fa esecutore della sentenza del giudice ecclesiastico, nel periodo franco invece si hanno due giudizi indipendenti con l'applicazione di pene proprie. In questo caso, la traditio curiae equivale a rimettere il delinquente all'autorità civile perché lo tratti come delinquente comune.

Oltre alla traditio, la Chiesa però ha sempre il diritto di chiedere l'aiuto secolare. Così Pipino e Carlomagno fanno imprigionare nel 745 due preti eretici e scismatici ad istanza di Bonifacio (Capitularia, II, p. 38) e nel sec. XI, per il continuo progresso dell'eresia, la Chiesa sollecita l'appoggio del potere secolare stabilendo: «per potestates exteras coercerci praecepimus» (Mansi, XXI, 227). Efficace si dimostra questo rimedio, poiché, per timore della morte, Berengario nel 1092 abiura l'eresia e, come lui, poi altri.

Nel Decretum Gratiani la traditio curiae di un chierico rappresenta l'unica eccezione al privilegio del foro; si dice infatti: «a gradu debet decidi ac curiae tradi». È però da notare che mentre Rufino e Stefano di Tournai ammettono la traditio curiae solo per la pena di morte e la mutilazione, la dottrina posteriore a Graziano ammette la universalità di essa nei casi di degradazione. I commentatori di Graziano trovano il mezzo di distinguere la traditio curiae «ut puniatur», la più grave ma più rara che si ha nel caso di incorreggibilità, e la traditio «ut serviat» (Comment. in c. 18, caus. XI, q. 1). Il Decretum per reprimere gli errori contro la fede, tratta dei

laici eretici ed ammette la traditio anche per essi in caso di eretico contumace (caus. XXIII, q. IV, c. 38, 39, 40, 41; q. V, c. 43, 44, q. VII). Questa dottrina sugli eretici, tolta da s. Agostino, sarà più tardi legge fondamentale dell’Inquisizione. L’applicazione della pena di morte mediante il b. fino al sec. XV è riassunta da U. Durand (Thesaurus novus anecdotorum, V, Parigi 1717, col. 1741) che dice: «Papa noster non occidit, nec praecipit aliquem occidi, sed lex occidit quos Papa permittit occidi».

La legislazione dei tribunali d’Inquisizione nei riguardi del b. s., si può così riassumere: 1) Gli inquisitori possono costringere tutti i magistrati, anche i secolari, a far osservare gli statuti promulgati contro gli eretici, i loro fautori e ricettatori, obbligando, dal anche a prestare giuramento di tale osservanza; nel caso di rifiuto di giuramento saranno dichiarati infami, sospetti nella fede e privati dell’ufficio. In caso di eresia, possono usare del b. s. e ad essi sono tenuti ad obbedire tutti i signori temporali, anche nel caso di appello del reo, e se essi lo condannano al carcere, questi son tenuti a custodirlo fedelmente (c. 10 in 6°, V, 2). 2) Possono obbligare i magistrati tutti ad eseguire le loro sentenze e questi, sub poena excommunicationis, son tenuti ad obbedire (Innoc. VIII, const. 10, Dilectus). 3) Possono costringere chiunque, anche i magistrati, a dare i loro documenti, se son necessari, al S. Uffizio (Alessandro IV, const. 18, Cupientes).

Il b. s. però esplica la sua maggiore attività nella repressione dell’eresia. Con la decadenza perciò del tribunale d’Inquisizione, l’antica procedura dell’abbandono al b. s. va in desuetudine così in Italia come in tutti i paesi d’Europa. Infatti, il giudice ecclesiastico dovrà limitarsi alla dichiarazione che una determinata dottrina o posizione è eretica e a dover sollecitare l’appoggio del b. s. per l’esecuzione di quel potere giurisdizionale che gli rimane ancora. La Rivoluzione Francese e tutte le legislazioni che ad essa s’ispirarono con l’abolizione di ogni privilegio, abolì il privilegio del foro e con esso pure l’istituto del b. s. In Italia, l’art. 17 della legge delle Guarantie non riconoscendo, né accordando alcuna esecuzione coatta agli atti delle autorità ecclesiastiche, applica la teoria dell’egemonia dello Stato, negando ogni diritto alla Chiesa. Il can. 2198 del CIC però, a proposito di delitti e di cause mere ecclesiastiche, rivendica al giudice ecclesiastico l’esclusiva competenza (can. 1553, § 1) con il diritto di richiedere, secondo l’opportunità e la necessità, l’aiuto del b. s. È dunque radicale la differenza con l’istituto antico, tanto più che gli Stati moderni raramente assicurano alla Chiesa il soccorso del b. s. Infatti, più che reviviscenza dell’antico istituto, si trovano esempi di effetti limitati di esso nei concordati. Esplicitamente nell’art. 4 del Concordato fra la S. Sede e la Polonia e nell’art. 4 di quello della Lituania (A. Perugini, Concordata vigentia, Roma 1934, pp. 34, 60).

In Italia, la legislazione concordataria ha portato rilevanti innovazioni e l’abrogazione dell’art. 17 della legge delle Guarantie. Si riconosce infatti alla Chiesa competenza esclusiva nelle cause mere ecclesiastiche e in materia matrimoniale (Concordato: art. 1, 34); si dà pieno riconoscimento ed efficacia giuridica, anche agli effetti civili, alle sentenze e provvedimenti dell’autorità ecclesiastica in materia spirituale o disciplinare, purché però riguardino ecclesiastici o religiosi (Trattato, art. 23; cf. anche Concordato, art. 1, 5, 29, 2, ecc.).

Bibl.: M. André, Bras séculier, in Cours alphabétique et méthodique de droit canonique, Parigi 1860; R. Laprat, Bras séculier (livraison au), in DDC, II, coll. 981-1060; M. Piacentini, s. V. in Nuovo Digesto ital., II, p. 526; N. Tamassia, Appunti di diritto ecclesiastico, Padova 1930, pp. 27-29; M. Falco, Corso di diritto ecclesiastico, I, Padova 1933, p. 351; II, 1935, pp. 172, 293; A. Ottaviani, Institutiones iuris publici ecclesiastici, II, Roma 1936, pp. 159-60. Isidoro Mattiello

FINE DEL SECONDO VOLUME.