BROCARDI GIURIDICI

BROCARDI GIURIDICI. - Si ritiene da alcuni
che l'espressione brocardia sia derivata per corruzione
della parola burcardus, termine con il quale si sarebbe
denominato traslativamente il Decretum di Burcardo
di Worms, altrimenti detto Collectanea canonum o
Liber decretorum.

Il fine del genere letterario giuridico dei b. fu
quello di concretare in massime i principi generali
del diritto e di offrire insieme il destro e la tela di
una elaborazione logica del diritto.

I principi generali che si ricavano originariamente,
come argomenti, dai singoli testi e che si annotavano
(argumentum, nota, notabilia) in margine a questi,
vennero successivamente estratti e corredati dai testi
in appoggio e riavvicinati ai principi generali con-
trari, anch'essi presentati col corredo dei testi a loro
sostegno. Regolarmente si stabilivano legami logici
(sovente con le distinctiones) dei principi opposti e
se ne inducevano le ragioni di conciliazione (solutio-
nes contrariorum). In tal modo si pervenne a un si-
stema logico di principi generali che costituì la base
della dialettica giuridica del tempo. Esempio tipico
elaborato di questo complesso genere di letteratura
giuridica nel campo civilistico è offerto sulla fine del
sec. XII dal glossatore Pillio da Medicina col titolo
di Libello disputatorio. Egli chiama pure Brocarda
l'intera raccolta delle quaestiones, e quaestio la sin-
gola parte di essa. Ma egli usa ivi il termine brocarda
non già nel senso tecnico di genere letterario dei ge-
neralia, ma nel senso più largo della discussione pro
e contra, della quale dà la seguente descrizione chia-
rificatrice: «Brocardica materia dicitur quae est con-
trariorum opinionum rationibus involuta».

Simile a quella del Pillio e di poco posteriore, la
raccolta dovuta al glossatore Ottone, provvista delle
soluzioni da Azone, e che comunemente va sotto il
nome di quest'ultimo col titolo di Brocardica domini
Azonis.

Quanto al campo canonistico, inteso il genere dei
brocarda nel senso fissato dal Pillio, apparirebbe con-
veniente considerare la stessa Graziano (v.) a metà del XII sec.
come l'attuazione distesa del genere dei b., dove i
dicta Gratiani costituirebbero le solutiones dei con-
traria.

Non sarebbe invece materia di veri b. (contrariamente all'opinione del Van Hove) quanto si contiene nell'Opusculum de distinctionibus in canonum interpretatione adhibendis ad usum magistrorum, advocatorum et iudicum, compilata da Petrus Blesensis in Francia verso il 1180; poiché quest'opera non risolve completamente il genere dei brocardia nel senso sopradetto. Il Kuttner esclude che di veri b. canonici si possa parlare per l'epoca dei decretisti. Le prime raccolte di b. canonici sarebbero da attribuirsi ai decretalisti. Di due di esse è pervenuto a noi il testo. Una prima è rappresentata dai Generalia di Richardus de Lacy (Anglicus) elaborata sulla compilatio Iᵃ, verso il 1198. Seguono i Brocardia di Damasus, scritti tra il 1210 e il 1215 sulle tre prime compilationes delle decretali e rielaborati da Bartolomaeus Brixiensis nel 1234, con aggiunte di nuove allegazioni di testi, restando fermo il numero delle 127 regole fissate da Damaso. La stessa opera fu successivamente rielaborata dopo le decretali gregoriane.

BIBL.: E. Genzmer, Die Justinianische Kodifikation und die Glossatoren, in Atti del Congr. Internaz. di dir. vom., I, Pavia 1934, pp. 423-30; S. Kuttner, Repertorium der Kanonistik (1140-1234), Prodromus corporis glossarum, I, Città del Vaticano 1937, pp. 239, 416-22. Antonio Rota
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“BROCARDI GIURIDICI.” Enciclopedia Cattolica, vol. III (1949), p. 88. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/brocardi-giuridici.