BROCARDI GIURIDICI. - Si ritiene da alcuni che l'espressione brocardus sia derivata per corruzione della parola burcardus, termine con il quale si sarebbe denominato traslativamente il Decretum di Burcardo di Worms, altrimenti detto Collectanea canonum o Liber decretorum.
Il fine del genere letterario giuridico dei b. fu quello di concretare in massime i principi generali del diritto e di offrire insieme il destro e la tela di una elaborazione logica del diritto.
I principi generali che si ricavano originariamente, come argomenti, dai singoli testi e che si annotavano (argumentum, nota, notabilia) in margine a questi, vennero successivamente estratti e corredati dai testi in appoggio e riavvicinati ai principi generali contrari, anch'essi presentati col corredo dei testi a loro sostegno. Regolarmente si stabilirono legami logici (sovente con le distinctiones) dei principi opposti e se ne inducevano le ragioni di conciliazione (solutiones contrariorum). In tal modo si pervenne a un sistema logico di principi generali che costituì la base della dialettica giuridica del tempo. Esempio tipico elaborato di questo complesso genere di letteratura giuridica nel campo civilistico è offerto sulla fine del sec. xir dal glossatore Pillio da Medicina col titolo di Libello disputatorio. Egli chiama pure Brocarda l'intera raccolta delle quaestiones, e quaestio la singola parte di essa. Ma egli usa ivi il termine brocarda non già nel senso tecnico di genere letterario dei generalia, ma nel senso più largo della discussione pro e contra; della quale dà la seguente descrizione chiarificatrice: «Brocardica materia dicitur quae est contrariarum opinionum rationibus involuta».
Simile a quella del Pillio e di poco posteriore, la raccolta dovuta al glossatore Ottone, provvista delle soluzioni da Azone, e che comunemente va sotto il nome di quest'ultimo col titolo di Brocardica domini Azonis.
Quanto al campo canonistico, inteso il genere dei brocarda nel senso fissato dal Pillio, apparirebbe conveniente considerare la stessa GRAZIA (v.) a metà del xir sec. come l'attuazione distesa del genere dei b., dove i dicta Gratiani costituirebbero le solutiones dei contraria.
Non sarebbe invece materia di veri b. (contrariamente all'opinione del Van Hove) quanto si contiene nell'Opusculum de distinctionibus in canonum interpretatione adhibendis ad usum magistrorum, advocatorum et iudicium, compilata da Petrus Blesensis in Francia verso il 1180; poiché quest'opera non risolve completamente il genere dei brocarda nel senso sopraddetto. Il Kuttner esclude che di veri b. canonici si possa parlare per l'epoca dei decretisti. Le prime raccolte di b. canonici sarebbero da attribuirsi ai decretalisti. Di due di esse è pervenuto a noi il testo. Una prima è rappresentata dai Generalia di Richards de Lacy (Anglicus) elaborata sulla compilatio I°, verso il 1198. Seguono i Brocarda di Damasus, scritti tra il 1210 e il 1215 sulle tre prime compilations delle decretali e rielaborati da Bartolomaeus Brixiensis nel 1234, con aggiunte di nuove allegazioni di testi, restando fermo il numero delle 127 regole fissate da Damaso. La stessa opera fu successivamente rielaborata dopo le decretali gregoriane.