SODDISFAZIONE SACRAMENTALE

SODDISFAZIONE SACRAMENTALE. - Nel linguaggio della Chiesa cattolica l’espressione indica le preghiere, le opere buone o pratiche diverse di pietà, che il confessore impone al penitente prima di dargli l’assoluzione. Si suole chiamare anche « penitenza sacramental », per distinguerla dalle opere di pietà, che ciascuno può compiere per conto proprio. Tale soddisfazione è la condizione del perdono del peccato. Accettandola, il peccatore manifesta la disposizione in cui si trova o deve trovarsi, di riparare le offese fatte a Dio. Questo fa capire il senso primitivo del termine « soddisfare ».

Etimologicamente significa: « fare abbastanza » per contentare qualcuno, per placarlo, per ottenere che riunca a volere il castigo di un’ingiuria o ad esigere il pagamento di un debito. Vi è compresa l’idea di giustizia, ma non rigorosa, perché soddisfare un creditore non è quello che un rimorso interamente l’importo di un debito, ma equivale a riconoscere debito mediante la premura adoperata a soddisfarlo nella misura del possibile. Lo stesso che nella riparazione di un’offesa, soddisfare per essa non equivale a subire la punizione che merita, ma a porre un atto, più o meno oneroso, in cui si manifesta la confessione di essersi resi colpevoli e l’intenzione di sollecitare il perdono. Ora, nel peccato, c’è un po’ di tutto questo: un debito da pagare, un’ingiuria da riparare, una collera da placare, un perdono da sollecitare. L’accettazione da parte del penitente della soddisfazione impostagli è come una confessione del debito contratto da lui per rispetto alla giustizia divina, e completa la sua contrizione e la sua confessione. Perciò la s. appartiene a quegli atti, con i quali si domanda al penitente di contribuire in qualche modo alla costituzione del Sacramento amministrato dal sacerdote. Solo differisce dagli altri due atti, contrizione e confessione, perché può compiersi dopo l’assoluzione. Una volta accettata, si commetterà un peccato più o meno grave omettendo la soddisfazione promessa; tuttavia i peccati per cui è stata imposta restano perdonati. Se è vero, infatti, che l’intenzione di soddisfare a Dio fa parte del pentimento di averlo offeso, tuttavia l’adempimento della soddisfazione, in quanto tale, non tende propriamente che ad ottenere la remissione della pena temporale, che rimane da scontare dopo la remissione della colpa.

Questa dottrina della s. s. è stata definita dal Concilio di Trento contro i protestanti, che si ostinavano a denunciarvi un’ingiuria alla efficacia infinita della soddisfazione offerta per noi a Dio da Cristo stesso. Ma Cristo, gli Apostoli, la Chiesa hanno sempre richiesta la penitenza da parte del peccatore, pertanto non può sussistere alcun dubbio intorno a questa obbligazione. Certamente Cristo ci ha reso possibile il perdono, ma la sua formale volontà è che, per poterne godere, diamo prova noi stessi di apprezzare la gravità del male, dal quale ci ha ottenuto di essere liberati. Rientrati in grazia con Dio, in virtù dei meriti del Redentore e posti così al riparo dai castighi eterni, non segue senz’altro che possiamo con questo sfuggire ai castighi temporali, con cui Dio si riserva di far sentire a tutti quanto costi l’aver preso partito contro di lui (sess. VI, capp. 14 e 15; sess. XIV, capp. 8 e 9; capp. 13-15; Denz-U, 807-10; 901-906; 923-925).

Tuttavia questa remissione della pena temporale che rimane da scontare dopo il ricupero della Grazia non costituisce l’unico scopo della penitenza sacramentale, la quale, nel pensiero della Chiesa, è ordinata anche ad altri fini. Essa, infatti, non serve soltanto a ricordare la gravità del peccato, ma deve anche contribuire a correggere e a ridurre le conseguenze, che sono molte e di ordine naturale e soprannaturale insieme. Infatti la capitolazione della coscienza, rappresentata da ogni peccato, si ripercuote sull’insieme della vita psicologica e morale. La volontà ne resta indebolita; a forza di cedere o di abbandonarsi ad una passione, se ne diventa schiavi; ciò produce un asservimento, dal quale l’assoluzione di per se stessa non libera affatto; ci vuole una reazione personale.

Una volta guariti dal male, che consiste nella privazione della Grazia, perseverano nell’anima tracce, quasi ferite, talora assai profonde, del peccato. La penitenza in generale e la penitenza sacramentale in particolare hanno per scopo ed effetto di guarire e l’assoluzione dà diritto a soccorsi speciali per aiutare a questo raddrizzamento e risanamento, i quali però non si completano se non mediante la s. s.

Questa molteplicità e varietà di fini assegnati alla s. s. spiegano la varietà delle forme che essa può prendere, e di fatto ha preso, attraverso i secoli. Senza mai perdere di vista il fine primario, che è la riparazione per i peccati perdonati o da perdonare, i ministri del Sacramento della Penitenza hanno sempre considerato di propria competenza, anzi di proprio dovere, il dosarla variamente tenendo conto non soltanto della gravità delle colpe commesse, ma anche della mentalità dei colpevoli e delle condizioni di vita in cui questi si trovavano; non tutti i malati guariscono con gli stessi rimedi. Ora, non c’è nulla di più variabile che l’apprezzamento di questi fattori.

All’epoca in cui affluivano nella Chiesa moltitudini di uomini, ignari perfino della nozione di peccato e della necessità di tenersene lontani o di ripararlo, la Chiesa giudicò opportuno d’imporre a coloro che si rendevano colpevoli delle mancanze più gravi, penitenze lunghe e a tutti manifeste. E lo fece stabilendo, a partire dal sec. III, quella che oggi si chiama « penitenza pubblica », e che nel linguaggio della Chiesa viene designata con le espressioni: « domandare, imporre, ricevere, fare la penitenza ». I cristiani ferventi vi ricorrevano anche per mancanze minori. Questa penitenza pubblica, mentre mirava all’emendamento del colpevole, serviva anche a mettere in guardia contro la tentazione di imitarlo e la riparazione

per l'offesa fatta a Dio prendeva pure l'aspetto di riparazione dello scandalo dato alla comunità cristiana. Normalmente essa doveva compiersi prima dell'assoluzione, ma non era raro il caso che si compisse dopo o anche venisse omessa. Il che avveniva particolarmente nel caso, assai più frequente degli altri, in cui era imposta ai malati in pericolo di morte. Questo prova anche come l'adempimento della penitenza non era considerato come indispensabile per ricevere l'assoluzione del peccato per cui era imposta; e importa pure l'obbligo di riconoscere nella forma di penitenza così praticata un'istituzione o un'usanza di origine propriamente ecclesiastica, e per conseguenza possibile di modificare fino alla soppressione. Ciò faceva notare nel sec. XVII il p. Petavio (v. PETAU) al giansenista A. ARNALDISTI (v.), che nella scomparsa di questa pratica trovava una prova della corruzione verificatasi da parecchi secoli nella Chiesa. L'autorità, gli fu risposto, che ha approvato ed approva la pratica attuale non è meno infallibile di quella che aveva adottato la pratica della penitenza pubblica. Pertanto, qualche anno più tardi (1699), il papa Alessandro VII proscrisse la dottrina che pretendeva di far risalire l'antica usanza di compiere la penitenza prima dell'assoluzione ad una «legge di Gesù Cristo» e non ad una disposizione della Chiesa (Denz-U. 1306); proscrizione rinnovata da Pio VI nel 1794 contro il Sinodo di Pistoia (Denz-U. 1534).

Rimane pertanto che la penitenza sacramentale, quale è comunemente imposta oggi, abbia piuttosto un aspetto simbolico. Come tutto lo stesso Sacramento, essa è un «segno»; significa, richiama al penitente il dovere che gli resta di fare penitenza per i peccati, di cui riceve l'assoluzione. Ridotta, come avviene spesso, alla recita di alcune preghiere, deve certamente alla virtù del Sacramento il potere di ottenere una remissione delle pene temporali superiore a quella che avrebbe potuto ottenere di per se stessa; ma è nello stesso tempo un invito a procurare personalmente, con il soccorso della Grazia, la propria piena liberazione dalle conseguenze del peccato. Come diceva s. Cipriano (Epist., 55, 20) e come ricordano i teologi, colui che si limita a compiere il minimo di penitenza imposta dal confessore, si espone o si condanna a pagare, dopo la morte, il suo debito verso la giustizia divina, che gli sarebbe stato possibile già in questa vita, se egli stesso si fosse applicato a fare coscienziosamente penitenza.

Bibl.: s. Tommaso, IV Sent., d. 14 e 20; Summ. Theol., Suppl., q. 18; Opusc., 65 (al. 58); de officii sacerdotis; s. Antonino di Firenze, Summa, parte 3, tit. 17; F. Lugo, De Sacram. Paenit., disp. 25, sect. 4; Gonet, De Paenit., disp. 13, a. 3, 3; s. Alfonso de' Liguori, De Paenit., cap. 1, dub. 4, a. 1; P. Galtier, De Paenit., thes., 35 e 36, 2ª ed., Roma 1950; id., Satisfaction, in DThC. XIV, coll. 1129-1210; M. Chayes-Boujaert, L'effort personnel dans le Sacrement de pénitence, in Nouvelle revue théol., 49 (1922), pp. 73-93; id., La religion catholique en esprit et vérité, ibid., 50 (1923), pp. 28-39; s. 257 sgg.; J. Muscat, De satisfactione iustorum in ordine ad alios, Piacenza 1937; F. Fabbì, La confessione dei peccati nel cristianesimo, Assisi 1947, pp. 180-84; P. Galtier, Il peccato e la penitenza, trad. it., Alba 1952.