CONFESSORE (CONFESSARIUS)

CONFESSORE (confessarius). - È il sacerdote che amministra il sacramento della Penitenza. La sua figura risulta chiaramente dalla natura della Penitenza e dal posto ch'essa occupa nel piano generale della salvezza.

È noto che la Confessione è un sacramento che si amministra a forma di sentenza assolutoria sul peccatore pentito e tende, come strumento della misericordia divina, a render possibile anche al peccatore il conseguimento della Grazia santificante e della beatitudine celeste.

Il fatto che si tratti di Sacramento impone al c. tutti i requisiti per la valida e lecita amministrazione dei Sacramenti (intenzione di fare ciò che Cristo ha istituito o almeno ciò che fa la Chiesa; stato di grazia, ecc.).

Il fatto che la Penitenza si eserciti a forma di giudizio importa subito che il c. sia provvisto della giurisdizione. Per il rapporto in cui essa sta con il carattere sacerdotale e, soprattutto, per com'essa si acquista, V. PENITENZA. Qui basta aver accennato alla sua necessità per fermarci su quelli che sono i compiti del c.

La forma giudiziale della Penitenza importa inoltre che il c. si assicuri almeno moralmente sempre in ordine alla salvezza - della possibilità, dell'opportunità e della necessità di concedere o negare l'assoluzione. Praticamente questo giudizio verte attorno a tre punti: a) accertare se il penitente ha peccato e in quale misura; b) appurare se è pentito delle colpe commesse e se ha vero proposito di non ricadervi; c) vedere se dare o negare o differire alquanto l'assoluzione.

Quello del c. non è un giudizio astratto, ma concreto. Non basta infatti che, astrattamente, un determinato atto sia gravemente lesivo della norma di condotta per concludere che tutti quelli che lo compiono si macchiano di colpa grave. Perché questa ci sia richiedere nel soggetto piena avvertenza e libero consenso: due cose che possono talvolta mancare o variare ampiamente da soggetto a soggetto e da caso a caso.

Nel giudicare del dolore del penitente - e conseguentemente del proposito - si dovrà attendere alla volontà presente più che alla previsione del futuro: un proposito può essere reale anche se si prevede che, per la debolezza del proponente, non si tradurrà totalmente, almeno subito, nella pratica.

Nel giudizio circa l'assoluzione, specialmente per l'opportunità di rimandarla, il c. deve lasciarsi giudicare solo dal bene spirituale del penitente, attendendo alle sue disposizioni (cf. CIC, can. 886). Ogni altra considerazione uterebbe contro la destinazione generale dei Sacramenti - e della Penitenza in particolare - a vantaggio degli uomini.

Quest'apertura sull'obbiettivo finale del maggior bene spirituale del penitente e sulla sua salvezza introduce il secondo aspetto dell'opera del c.: quello che, per analogia con ciò che fa il professionista che cura la salute del corpo, vien detto compito di «medico» (cf. CIC, can. 888 § 1). La Confessione non è fine a se stessa; è solo un mezzo per il raggiungimento della vita divina in noi e del suo compimento beato in cielo. Non mira quindi soltanto a cancellare le colpe commesse; mira anche a impedire che se ne commettano di nuove.

Perché sia davvero così il c. si preoccuperà di individuare le radici del male e di suggerire i rimedi. A que

253

CONFESSORE

str'ultimo riguardo occorre che stia lontano da due estremi egualmente dannosi: un naturalismo ad oltranza ed un soprannaturalismo astratto. L'attività umana si svolge secondo determinate leggi (si pensi, p. cs., alla legge che le idee tendono agli atti e vi tendono tanto più fortemente quanto più sono concrete, alla legge secondo la quale gli atti tendono a suscitare le idee corrispondenti, alla legge che presiede alla formazione delle abitudini, ecc.). L'educatore sapiente - e in prima il c. in veste di «medico» - non dovrà dimenticarlo se non vuole esporsi all'insuccesso o chiedere a Dio miracoli. D'altra parte però non si deve dimenticare che con le sole forze naturali non è possibile osservare a lungo nemmeno la legge di natura. Queste osservazioni vanno tenute presenti specialmente nell'impostazione di quella che si chiama la «penitenza» e la «soddisfazione». Non ha senso una penitenza uguale per tutti, come non ha senso una medicina uguale per tutti. Per lo stesso motivo non ha senso una penitenza generica. Nell'indicarla o nell'impronta il «medico» deve tener calcolo della situazione del penitente quale risulta dalla Confessione.

Si delinea in tal modo la risposta ad alcune questioni su cui s'indugia assai la casistica: che cosa deve dire il c.? Su che cosa può tacere e su che deve parlare? Non può, evidentemente, tacere su tutto ciò la cui omissione anche involontaria reclucerebbe al penitente la via della salvezza (p. es., il minimo di verità da credersi) o danneggerebbe gli altri sia individualmente che globalmente considerati (p. es., la restituzione del mal toltto o la riparazione di danni ingiustamente provocati). Nel primo caso si andrebbe contro la destinazione della Confessione a vantaggio del penitente; nel secondo caso si volerebbe il diritto altrui a non essere ingiustamente danneggiato. Il c. potrà invece tacere quando le sue parole non avessero altro effetto che di trasformare peccati materiali in peccati formali, ossia in colpe vere e proprie, atti che, per mancanza di avvertenza o di libero consenso, esulano dal campo della morale.

Per corrispondere completamente alla sua funzione il c. dev'essere provvisto di grande dottrina, di grande cognizione del penitente, di grande esperienza, di grande amore di Cristo e delle anime.

Innanzi tutto grande dottrina. Il c. deve conoscere ciò che deve fare ogni singolo uomo in ogni singolo caso. Non potrebbe infatti giudicare in che cosa il penitente ha mancato se non sapesse ciò che doveva fare e non ha fatto; né potrebbe avviarlo sicuramente al suo fine se non avesse ben chiaro in che cosa consiste. E tutto ciò non in astratto, ma in concreto.

La sua cognizione importa quindi: a) una profonda cognizione del diritto naturale, ossia di ciò che la ragione ricava con le forze e i mezzi di cui dispone; b) del diritto rivelato, ossia di ciò che la Rivelazione cristiana ha aggiunto alla norma naturale di condotta; c) del diritto ecclesiastico generale e particolare, e le norme più comuni del diritto civile, ossia, di ciò che il legislatore ha aggiunto a chiarimento e a determinazione della norma naturale e rivelata. Non basta, p. es., ch'egli conosca ciò che dice la ragione sull'atteggiamento da tenere nei riguardi di Dio; bisognerà conoscere anche ciò che Dio stesso ha positivamente stabilito e le determinazioni che vi ha aggiunto l'autorità della Chiesa (precetti della Chiesa, CIC, sinodi, ecc.).

A ciò va aggiunta una grande cognizione del penitente. Come potrebbe infatti giudicare in che cosa egli è venuto meno alla norma di condotta se non sapesse anche ciò che ha fatto? Come potrebbe dare un giudizio fondato sulla responsabilità morale del penitente senza sapere i motivi generatori delle sue azioni? Come potrebbe indicargli con sicurezza la via da scegliere se non conosce la sua condizione, le sue tendenze, le sue abitudini, gli ambienti che frequenta e le persone con cui vive?

A questa profonda cognizione del penitente molto giova indubbiamente la Confessione ch'egli spontaneamente fa. Ma non sempre sarà sufficiente. Appare quindi la necessità che il c. interroghi il penitente. Nel far questo però dovrà rimanere nell'ambito dei fini della Confessione. Anzi, anche entro quell'ambito, dovrà evitare con cura tutto ciò che potesse render la Confessione più pesante del necessario o dar comunque l'impressione di curiosità o di morbosità. Il CIC ricorda espressamente il divieto di domandare il nome del complice (can. 88892). Bisognerà saper intravvedere ciò che si nasconde dietro un accenno timoroso o discreto, cogliere al volo il contenuto di un'accusa delicata o sofferente. Tale dignitosa discrezione s'impone soprattutto in materia sessuale, specialmente riguardo a donne e fanciulli. Un vecchio asino dice che «in materia luxuriae multo melius est in pluribus deficiere ratione integritatis Confessionis, quam in una superabundare». Merita di essere ricordata, qui accanto alle prescrizioni del CIC, can. 88892, la circolare del S. Uffizio del 16 maggio 1943 «de agendi ratione confessiorum circa VI decalogi praeceptum», dove vengono date norme precise e minute. Il senso delle sfumature è qui il segno infallibile degli spiriti aperti e sperimentati. La giusta fusione fra la preparazione teoretica del c. e l'estata applicazione alla vita di coloro che ricorrono a lui sarà assicurata, o almeno favorita, dall'esperienza. Egli vedrà ogni giorno di più quanto sia difficile talvolta giudicare il concreto del valore morale di un'azione. S'accorgerà sempre più come sia complicata la vita e come sia talvolta arduo indicare ad una persona la meta da seguire e la via migliore per arrivarci. Soprattutto il contrappunto prolungato con la vita insegnerà al c. quanto sia grande la debolezza umana, specialmente in certi campi, e come sia difficile restare fedeli in ogni momento al proprio ideale di vita.

Non si meraviglierà allora che affiorino pareri diversi e modi talora contrastanti di risolvere gli stessi «casi». Man mano che si abbandona la chiarezza solare dei principi supremi scritti nel cuore di ogni uomo cresce la divergenza di pareri e s'allunga la serie delle opinioni. A questo riguardo il c. coltiverà una grande modestia. La sua preoccupazione non deve essere d'importare a tutti e sempre il proprio modo di vedere, ma di cercare la via migliore per liberare il penitente del suo stato di colpa e portarlo alla salvezza. È naturale che tenda a dar la preferenza alla propria opinione, ma dovrà essere sempre disposto a sacrificarla quando ciò gli apparisse necessario per il bene del penitente. In ogni caso deve ricordare che il penitente ha diritto di seguire l'opinione che preferisce purché sia veramente (almeno estrinsecamente) probabile (cf. C. Cruysberghs, De conscientia, 5ª ed., Malines 1928, pp. 101-102).

È la stessa cosa va detta delle diverse scuole di spiritualità. Il c. non deve tendere ad allineare tutti i penitenzi al suo ideale di vita spirituale, ma deve cercare in tutto il maggior bene delle anime che ricorrono a lui.

L'esperienza poi della grande difficoltà connessa con la ricerca e la pratica della vita morale insegnerà al c. un'immensa bontà verso i «peccatori». Solitamente non ha di fronte dei ribelli ostinati o dei perversi degeneri, diabolicamente dediti al male e chiusi alla luce. Di solito ha di fronte vittime dell'esperienza o della concupiscenza. Soprattutto ha di fronte anime «contrite» (ossia spezzate) o almeno pentite. Dovrà avere quindi un'immensa comprensione, un'infinita pazienza e una sconfinata bontà. Sarà paziente nell'accogliere, paziente nell'ascoltare, paziente nel consigliare, paziente nel congedare. Sarà buono nel rimproverare, comprensivo nel correggere. Dovrà ispirarsi costantemente all'esempio di Cristo ed alla sua condotta con la samaritana, la Maddalena, l'adultera, Giuda, s. Pietro, gli Apostoli. Secondo la felice espressione di Leone XII «indutus viscera misericordiae Christi Iesu... sciat studiose, patienter et mansuete cum (peccatori) agere» (bolla Charitate Cristi). Non mancheranno i casi in cui dovrà esser forte nel riprendere e severo nell'esigere. Ma sarà sempre uno «qui condolere possit iis qui ignorant et errant» (Hebr. 5, 2). La dottrina tradizionale riassume tutto questo dicendo che il c., oltre che giudice e medico, dev'essere anche «padre».

Non è difficile vedere, a questo punto, come la Penitenza sia il Sacramento che richiede dal ministro la maggior partecipazione. Negli altri basta applicare una certa « materia » ad una determinata « forma », ossia pronunciare determinate parole mentre si compiono determinati riti, avendo l’intenzione di fare ciò che fa la Chiesa. Non ha molta importanza che il ministro sia intelligente o mediocre, colto o ignorante, prudente o meno. Il risultato agli effetti della salvezza è uguale. Nella Penitenza invece l’azione sanante dipende anche dall’attività del sacerdote. Inoltre nel c. si richiede una partecipazione ai sentimenti ed all’atteggiamento di Cristo assai maggiore che negli altri Sacramenti.

Per tutti i motivi accennati è necessario che il c. abbia una particolare maturità a cui giovano assai, oltre l’equilibrio naturale e la grazia, l’età e l’esperienza delle anime. Quanto all’età rientrano in quest’ordine d’idee alcune disposizioni recenti tendenti ad elevare il minimo d’età richiesto per ascoltare le confessioni specialmente di alcuni gruppi di persone. Per gli stessi motivi l’esercizio delle singole confessioni richiede un certo tempo. Conclusa la confessione non hanno termine i doveri del C. che anzi proprio da allora incomincia uno degli obblighi più gravi: SACRAMENTALI (v.).

Per il c. della Famiglia pontificia, V. FAMIGLIA PONTIFICIA.

BIBL.: L’argomento è svolto ampiamente da tutti i trattati di teologia morale. Tra i moderni cfr.: A. Vermeersch, Theologia moralis principia, responsa, consilia, 3a ed., III, Roma 1937, nn. 483-510, pp. 428-61; F. M. Cappello, De Poenitentia, 4a ed., Torino-Roma 1944, nn. 463-582, pp. 473-602.

Opere generali: P. Segneri, Il c. istruito, Venezia 1761; classica e l’opera di S. Alfonso, Pratica del c. per esercitare il suo ministero, ed. G. M. Blanc, Roma 1912 (versione italiana), ed. I. Pistoni, Modena 1948. Cf. anche: F. Chassière, Ego te absolvo..., trad. di C. Cammada, Milano 1914; E. Gombert, s. V. in DDC, IV, coll. 14-46; A. Grazioli, La pratica dei c., Colle Don Bosco 1946.

Circa il modo di agire del c. con alcune categorie di persone, cfr. le singole voci (FANCIULLI; OCCASIONARI; SCRUPOLOSI: ecc.).

Sull’istruzione del S. Offizio, cfr. I. Pistoni, De agendis ratione confessoriorum circa sextum decalogi praeceptum, 3a ed., Modena 1948. G. Battista Guzzetti

CONFISCA DEI BENI ECCLESIASTICI:
V. SECOLARIZZAZIONE; USURPAZIONE.