CASO URGENTE. - Sotto questo nome (come sotto quello di caso straordinario, caso perplesso) si intendono in teologia morale e in diritto canonico i casi di grave ed urgente necessità che possono occorrere extra mortis periculum, nei quali non è moralmente possibile omettere o dilazionare un'azione, cui osta una particolare disposizione di legge.
In questi casi il legislatore ecclesiastico suole allargare le facoltà di dispensa degli Ordinari, dei parroci o dei confessori, per il maggior bene delle anime. Infatti in simili circostanze la legge umana entra in collisione spesso con la legge naturale, che quindi viene a prevalere.
Il principio generale è sancito nel can. 81 del CIC, con il quale si stabilisce che gli Ordinari hanno la facoltà di dispensare dalle leggi pontifice (di diritto comune o di diritto particolare), quando concorrono simultaneamente quattro condizioni, cioè: a) si tratti di un caso particolare, anche se riguardante un'intera comunità o un certo luogo; b) vi sia il pericolo di un grave danno, pubblico o privato, d'ordine morale o materiale, a cui si possa rimediare solo con l'immediata concessione della dispensa; c) sia difficile il ricorso con mezzi ordinari (cioè la corrispondenza epistolare) alla S. Sede stessa, o ai suoi delegati; d) la dispensa sia di quelle solite a concedersi dai dicasteri della S. Sede, il che può conoscersi dallo stile e prassi della Curia romana.
Il c. u. può essere occasionato solo da una morale necessità di porre l'azione, e non, come pensano alcuni, dal solo desiderio di fare l'azione, sia pur santo, ad es., di celebrare, di ricevere la Comunione, di contrarre matrimonio il più presto possibile (a meno che il desiderio sia tale, che crei esso stesso la morale necessità di agire).
Circa la natura di questa potestà degli Ordinari, che si estende a tutte le leggi ecclesiastiche e vale per il foro interno ed esterno, non concordano gli autori, ritenendola alcuni - e con maggior ragione - potestà ordinaria, in forza del can. 197 § 1, altri delegata a iure.
Per sé la norma riguarda il caso di una dispensa da concedersi prima che la cosa sia stata deferita alla S. Sede. Gli autori però, e non a torto, estendono la facoltà anche all'ipotesi che il pericolo di grave danno si presenti, quando la pratica di dispensa sia già inoltrata al competente Dicastero romano, a condizione di renderne edotta la S. Sede stessa a norma del can. 204 § 2. Il principio generale sancito nel can. 81 ha alcune particolari applicazioni nello stesso CIC, in specie circa la dispensa dalle irregolarità (can. 990 § 2) o dagli impedimenti matrimoniali (can. 1045), l'assoluzione dai peccati e dalle censure (cann. 900, nn. 1-2 e 2254), la dispensa o sospensione dalle pene vendicative (can. 2290 §§ 1-2); ma non va ristretto solo a queste applicazioni, essendo esten-
sibile a tutte le leggi ecclesiastiche e a tutti i casi non espressamente eccettuati.
D'altra parte queste ipotesi particolari non sono un'inutile ripetizione, perché estendono le facoltà, che il can. 81 concede solo agli Ordinari, secondo i casi ai parroci e confessori o a quest'ultimi solamente, sebbene con alcune limitazioni e generalmente solo per il foro interno.
1. La dispensa dalle irregolarità in c. u. - Ferme restando le facoltà straordinarie degli Ordinari in base al can. 81, e quelle ordinarie sancite nel can. 990 § 1, quando anche il ricorso ad essi è reso dalle circostanze moralmente impossibile e si verificano le altre condizioni del c. u., i confessori stessi possono dispensare da tutte le irregolarità provenienti ex delicto occulto, fatta eccezione di quelle provenienti da omicidio od aborto volontario consumato o da delitto, già deferito al foro giudiziale (almeno mediante la citazione del reo); la facoltà di dispensa però si ha solo se la dispensa stessa è necessaria al fine di render possibile l'esercizio degli Ordini già ricevuti precedentemente (can. 990 § 2); è da escludersi infatti un caso di urgente necessità, quando la dispensa sia necessaria per ricevere gli Ordini, anche se sia moralmente impossibile il ricorso all'Ordinario, dovendo questi amministrare l'Ordine o dare le opportune facoltà con prudente moderazione.
2. La dispensa dagli impedimenti matrimoniali in c. u. - Quando sia stato tutto predisposto per il matrimonio da celebrare immediatamente, e sogliono perciò verificarsi le condizioni del c. u., gli Ordinari possono, sia ai fini della celebrazione che della convalidazione del matrimonio, dispensare in foro interno ed esterno da tutti gli impedimenti sia pubblici che occulti, anche molteplici, eccettuati l'impedimento dell'ordine del presbiterato, e l'impedimento di affinità in linea retta derivante da matrimonio consumato (can. 1045).
È da notare che il can. 1045 non deroga alle facoltà generali spettanti agli Ordinari a norma del can. 81 (v. DISPENSA; e cf. risposta della Pontificia Commissione per l'interpretazione autentica del CIC, 27 luglio 1942); anzi allarga tali facoltà relativamente agli impedimenti matrimoniali, in quanto la dispensa è estensibile anche ad impedimenti, dai quali la S. Sede non suole dispensare, eccettuati i due espressamente menzionati.
Di più, qualora il ricorso all'Ordinario stesso con mezzi comuni sia moralmente impossibile, oppure, anche esclusa la difficoltà dell'accesso, vi sia pericolo di violazione di segreto, le facoltà concesse agli Ordinari, passano automaticamente nei c. u. occulti al parroco, al sacerdote che assiste al matrimonio, e, limitatamente al foro interno sacramentale, al confessore (can. 1045 § 3). Non sembra invece, secondo la dottrina più comune, che il can. 1045 dia facoltà di dispensa dalla forma di celebrazione del matrimonio, circa la quale del resto non pare possa darsi, fuori dei casi contemplati dal codice e del pericolo di morte (cann. 1043, 1098), altro caso di grave ed urgente necessità di dispensa.
Per il caso di pericolo di morte, V. PERICOLO DI MORTE.
3. Assoluzione dai casi riservati in c. u. - Per questo V. CENSURA; RISERVA.
4. Sospensione e dispensa da pene vendicative in c. u. - V. PENE VENDICATIVE; RISERVA.
5. C. u., e la necessità come causa scusante dalla legge. - Il codice usa a volte certe espressioni che
parrebbero richiamarsi al c. u., come urgente necessitate, si urgeat necessitas ecc. (cann. 807, 851, 856 ecc.). Non si tratta proprio di c. u. ma di impossibilità o grave incomodo quale causa scusante dalla legge.
Il c. u. non crea nel suddito alcun diritto, ma concede al superiore subordinato facoltà straordinarie di dispensa. L'impossibilità morale invece è una circostanza in forza della quale nel soggetto stesso viene a cessare in un determinato caso il dovere di osservare la legge vigente, alla quale egli rimane sottomesso. Per giudicare di questa cessazione nel caso concreto non è necessario come nel c. u. l'intervento del superiore o confessore, ma basta che il soggetto stesso stabilisca un confronto tra la legge (e l'obbligazione che ne deriva) e la circostanza che si dice scusante. L'obbligazione viene a cessare di fronte alla morale nell'impossibilità della sua esecuzione, a meno che non si tratti di obbligazione di legge naturale proibente, perché questa vieta atti intrinsecamente cattivi.
Nel diritto, e cioè nel foro esterno, occorre tener conto delle particolari disposizioni di legge.