GIUDIZIO DI DIO

GIUDIZIO DI DIO. - Così si dissero quegli esperimenti che facevano dipendere dal presunto intervento divino e dalla conseguente presunta manifestazione del suo volere, o una dichiarazione d'innocenza o la risoluzione di una contesa civile o penale. Per i primitivi V. ORDALIA.

Forme di g. di Dio si trovano anche presso gli antichi popoli primitivi, però ivi la divinità invocata o creduta interveniente non è il Dio vero immateriale, ma qualunque sorta di divinità pagana (animali, piante, uomini, cose

naturali o artificiali) o anche gli stessi spiriti malvagi. Tali forme di g. sono avvolte nei riti più superstiziosi e vengono accompagnate da pratiche propiziastici e da scongiuri.

Nell'Occidente, durante il medioevo, l'uso del g. di Dio ebbe particolare diffusione per influenza delle costruzioni germaniche: allora si credette che il volere divino si manifestasse favorevolmente verso la parte che era nella verità e nella giustizia, quasi che ad essa si sarebbe rivolto naturalmente l'aiuto divino per superare la prova; chi soccombeva invece alla prova era ritenuto colpevole, appunto perché si pensava abbandonato dall'assistenza divina e indicato perciò stesso dalla divinità come colpevole. Si è creduto di trovare un'attestazione del primo favore dell'ambiente cristiano verso i g. di Dio nei ricordi biblici (richiamati negli Ordines e dagli scrittori), relativi ai tre fanciulli nella fornace, alle acque amare, al duello fra Golia e David, e, nel Nuovo Testamento, all'episodio di s. Pietro che cammina sui flutti.

Quanto al duello, in particolare, l'assistenza dell'intervento divino parve ricorda in una lettera di s. Agostino a Bonifacio Conte, e il passo relativo, riferito nella Pannomnia di Ivone (VIII, 43, de pugna), dice: «Gravi de pugna conquisterò. Arripe mani-bus arma; oratio aures pulset auctoris. Quia quando pugna-tur Deus apertis coelis expectat, et partem quam inspicit iustam, defendit». Tuttavia è da ritenersi che s. Agostino parli, ivi, della vera e propria battaglia, e l'avvertimento da lui fatto a chi combatte per la giusta causa che stia sicuro dell'aiuto divino, non è di per sé argomento probante. I duelli giudiziari avvengono infatti fra persone singole e per risolvere delle liti e si svolgono come veri e propri esperimenti giudiziari.

La prova materiale a cui si ricorreva nei g. di Dio per accertare il buon diritto o l'innocenza, e per rilevare il torto o la colpevolezza, oltre che nel duello poteva consistere in prove materiali più immediatamente esperite sulla persona, come l'anglicizzazione del ferro rovente, il passaggio e l'immersione nell'acqua gelida o bollente, o nell'olio bollente e simili. Vi era altresì il cosiddetto iudicium ferretri, per cui, esposto il cadavere di fronte al presunto assassino, questi era ritenuto colpevole per giudizio divino se le ferite si riaprivano o sanguinavano.

I g. di Dio si dissero altresì «ordalie», termine che corrisponde puramente a «sentenze» (dal tedesco Urtheil), perché appunto si desumeva, dal superamento più o meno completo della prova, la decisione divina, di cui al giudice umano non restava che dar atto. Il termine g. di Dio è poi esteso tanto all'esperimento in se stesso, assunto come mezzo di prova particolare, quanto alla decisione che se ne ricavava, quanto all'intero procedimento che la decisione stessa richiedeva.

Nel medioevo si trova l'uso di questi g. anche presso gli ecclesiastici e non è raro incontrare verbali di lite in cui un monaco desiste dalla pretesa avanzata, confessando il torto del suo monastero e ricusando di sottoporsi alla prova per non offendere la divinità ed essere colpevole di spergiuro. Il ricorso alle forme dei g. di Dio appare molto frequente anche nel caso di incertezza sull'autenticità di documenti esibiti in giudizio o in difetto di altra prova palese e conclusiva.

Il duello giudiziario (pugna), in particolare, è più spesso seguito per risolvere le controversie. Esso poteva sostenersi o personalmente o per mezzo di campiones, e non di rado aveva esito tutt'altro che definitivo. Di fronte a questi strani esperimenti è ragionevole credere che la fiducia in queste forme dovesse gradatamente cadere e che dovesse soprattutto farsi strada il pensiero della inutilità di esse a rivelare la verità e la giustizia. Ma altresì dovette colpire il vizio intrinseco d'immoralità che in esse era contenuto. Perciò deliberazioni conciliari e lettere pontifiche, le prime accertate a partire dal sec. VIII, le altre a partire dal secolo successivo, cominciarono a contrastare questa usanza barbarica, che presumeva l'intervento continuo di Dio a beneplicato delle parti; mentre d'altra parte si faceva strada l'idea che la soccombenza nella prova potesse avvenire per difetto di forze fisiche e di resistenza materiale, e non già per colpevolezza.

Tuttavia non è raro il caso di incontrare ancora, in tempi notevolmente posteriori, l'atto di purgazione da una accusa compiuto da alti ecclesiastici con l'assunzione delle Sacre Specie: sebbene qui si tratti, secondo alcuni, di purgatione canonica. È notevole che i tribunali sinodali verso il sec. VIII assumessero i g. di Dio a provare la colpevolezza dei servizi; mentre per i liberi si ricorreva al giuramento.

Nella questione famosa del divorzio di Lotario si ammise che Dio, per sua misericordia, celasse la colpa dell'accusato. Lungo il sec. X, sinodi inglesi e bavari sfarosano le formalità che dovevano accompagnare le ordalie e in seguito altri sinodi tedeschi e spagnoli stabilirono le ordalie appropriate per i delitti di adulterio e di assassinio. Memorable il Sinodo Romano del 1078, che autorizzò la prova famosa di Pietro d'Abano. Nel Concilio di Reims del 1119 si impose il g. di Dio per l'accusato che non fosse miles.

Finalmente il IV Concilio Lateranense pronunciò formale divieto per gli ecclesiastici di benedire l'acqua bollente o fredda, il ferro infuocato, riconfermando la proibizione del duello. L'anonimo autore coevo del Chronicon Turonense riporta in questo modo quelle proibizioni: «Quod iudicium aquae vel ferri vel duellum numquam fieri de coetero permittatur». Seguono nel sec. XIV di sposizioni conciliari che pronunciano la scomunica a chi faccia ricorso alle ordalie «con cui si tenta la Divinità e si espongono gli innocenti al pericolo di essere condannati».

La motivazione del grave provvedimento esprime ormai con evidente chiarezza quanto cammino si sia compiuto nel togliere fede all'efficacia di quelle prove. Tra i pontefici, primo ad esprimere un giudizio più netto di condanna del duello e delle ordalie fu Niccolò I.

Seguono Stefano V e Alessandro II, ma le disposizioni da essi emanate sembrano restringersi al divieto di quelle forme nei tribunali ecclesiastici. Alludendo ai g. di Dio, Lucio III dichiara che i sacri canones proibiscono i indicia peregrina. A papa Celestino III rimonta una esplicita condanna del duello, mentre papa Innocenzo III sembra tollerante, pur affermando che il duello avviene iuxta pravam quarundam consuetudinem regionum.

Si deve a Onorio III, suo successore, la condanna almeno della prova del ferro infuocato con la lettera

Dirette fili, inserita nelle Decretali di Gregorio IX (V, 35, 3). Ancora tuttavia Innocenzo VIII dovette adoperarsi perché venisse abolita la prova del ferro infuocato nel regno di Massimiliano.

Quanto al duello, le bolle di Giulio II (1509) e di Leone X (1519) sono relative al duello cavalleresco e non a quello giudiziario (v. DUELLO).

Per quanto riguarda in particolare l'atteggiamento degli scrittori cristiani di fronte alle ordali è degna di particolare rilievo l'invocazione del vescovo di Lione, Agobardo (m. nell'84o), nella lettera da lui indirizzata all'Imperatore Ludovico il Pio, per chiedere la proibizione di quelle forme giudiziarie. La lettera, senza titolo nei manoscritti, fu dal Balduzio (Agobardi episcopi Lugdunensis, Opera, I, Parigi 1666, pp. 107-21) intitolata Liber adversus legem Gundobadi et impia certamina quae per eam geruntur. In seguito gli scrittori cristiani si allinearono ancor più a sostegno della proibizione dei gi. di Dio.

BIBL.: F. Patetta, Le ordalie, Torino 1890. Particolarmente importante, perché quasi del tutto nuova rispetto alle ricerche precedenti, la parte dedicata ivi a Il cristianesimo e il g. di Dio, che costituisce il cap. 9 dell'opera: pp. 322-412. Cf. inoltre: P. Browe, De ordalii, 2 voll., Roma 1932-33.