TUZIORISMO

TUZIORISMO. - Da opinio tutior (= « opinione più sicura »), sistemi morali (v.) sorti per coscienza (v.), quando si trovi in stato di dubbio, per dirigerla a raggiungere la certezza pratica, indispensabile per determinarsi ad agire senza peccato. È assoluto se sta sempre per la legge; mitigato se sta per la libertà nel solo caso che questa abbia dalla sua massima probabilità.

I. T. ASSOLUTO. - Insegna che in caso di conflitto tra due opinioni, di cui una in favore della legge e l'altra in favore della libertà, si è tenuti a seguire sempre quella che sta per la legge, anche se l'opposta, che sta per la libertà, è probabilissima, e ciò in base al principio: in dubiis via tutior est elegenda. Il t. assoluto perciò, in quanto non accorda alcuna rilevanza alla probabilità nella soluzione del problema, misconosce le soluzioni indirette (v. PRINCIPI RIFLESI) e si attiene sempre al partito più sicuro, anche speculativamente.

Il t. assoluto ha goduto tutte le simpatie dei teologi giansenisti; basti ricordare Giovanni Sinnigh (m. nel 1666) autore della proposizione condannata da Alessandro VIII (7 dic. 1690): Non licet sequi opinionem vel inter probabilissimam (Denz-U, 1293), P. Nicole (1625-95), Go-

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TYCHE - La T. di Antiochia. Copia marmorea romana da originale bronzeo di Eutichide (inizio sec. III a. C.) - Musei Vaticani.
(Int. Anderson)
maro Huygens (1631-1702), Pascal, Sancirano, Arnauld, ecc. Tutta la lotta suscitata contro il probabilismo in tutte le sue forme, è stata condotta da loro anche sotto i più vari pseudonimi.

I tuzioristi sostengono la loro tesi con vari argomenti. Non è mai lecito esporsi al pericolo di peccare; ma chi segue l'opinione, anche probabilissima, contro la legge, si espone a tale pericolo; dunque non è mai lecito optare per l'opinione che sta per la libertà, anche se probabilissima. Ma più che argomenti sono sofismi, che hanno le loro ultime radici in errori più manifesti intorno alla libertà, alla Grazia, agli effetti del peccato, ecc. Tra l'altro, infatti, i giansenisti insegnavano che i precetti divini sono impossibili per l'uomo (cf. Denz-U, 1298, 1301, 1303) e su questa linea avevano tutto l'interesse a sostenere il primo errore con l'altro errore dell'ostinato rigorismo.

Una confutazione del t. assoluto non si presenta difficile. Alessandro VIII ha condannato la citata proposizione del p. Sinnigh, la quale è la quintessenza del t. assoluto. Confondendo supinamente il peccato formale con il materiale, ed esigendo che nel dubbio si segua sempre la parte più sicura, che vengano osservate anche le leggi dubbie e che si eviti anche il pericolo del solo peccato materiale, il t. assoluto ha per lo meno tante probabilità di imporre obblighi inesistenti, quante ne hanno i probabilisti di esonerare da obblighi reali. E ciò considerando la cosa da un punto di vista strettamente oggettivo, mentre dal punto di vista pratico, rende la vita cristiana difficilissima e intollerabile. Ora il giogo di Cristo è quello che è; egli stesso lo ha qualificato come leggero e nessuno ha il diritto di renderlo più pesante, solo per rimanere coerente ad altri suoi errori, ancora più perniciosi. Giustamente dunque la Chiesa, i santi e tutti i teologi più equilibrati hanno levato la loro voce di condanna nei confronti del t. assoluto (cf. s. Alfonso, Theol. moral., I, I, n. 82, ed. L. Gaudè, I, Roma 1905, p. 61).

II. T. MITIGATO. - Il t. mitigato - o rigorismo mitigato - insegna che in caso di conflitto tra due opinioni, di cui una è per la legge e l'altra per la libertà, si è tenuti a seguire sempre quella che sta per la legge, a meno

che l'opposta non sia probabilissima. La differenza con il t. assoluto non è grande, ma è chiara: il primo non riconosce alcun diritto alla probabilità, qualunque ne sia il grado, mentre il secondo se ne avvale contro la legge nel solo caso che sia massima; il primo è sempre per la legge, il secondo è per la libertà, solo se ha dalla sua tutta la probabilità.

Quantunque proposto da Antonio da Cordova verso l'anno 1572, pure anche la maggioranza dei fautori del t. mitigato sta proprio tra i simpatizzanti del giansenismo. Basti ricordare: Giovanni Opstraet (m. nel 1720), la cui Dissertatio theologica de praxi administrandi Sacramentum poenitentiae fu messa all'Indice; Martino Steyaert (1701); Enrico di S. Ignazio (m. nel 1719) e più recentemente il card. Gerdil (1802). D'altra parte, la posizione di alcuni probabilioristi quali l'Antoine, il Gazzaniga, Patuzzi, il Fagnani, il Concina, il Contenson, il Gonzales, ecc., è difficilmente discernibile in pratica da quella dei tuzioristi mitigati (J. Noldin, Summ. theol. mor., I, 20ª ed., Innsbruck 1929, pp. 227, 232). Questi autori provano la loro tesi con gli stessi argomenti dei rigoristi assoluti. Non è un sistema condannato dalla Chiesa, ma ormai pare abbandonato da tutti i teologi per gli stessi motivi per cui viene rigettato il t. assoluto. Anzi secondo alcuni (Noldin, op. cit., n. 232, p. 227) l'opinione probabilissima richiesta per poter agire contro la legge, o equivale a certezza speculativa, e si è nel t. assoluto, o non equivale, ed allora i suoi fautori devono ammettere la liceità di agire con una coscienza praticamente incerta, in quanto rifiutano di servirsi di principi indiretti per uscire dall'incertezza.

III. T. DEI PADRI E DEGLI SCOLASTICI. - Per ciò che concerne il t. o rigorismo dei Padri e dei primi scolastici, va notato che al massimo può parlarsi di un t. mitigato. principi riflessi (v.) è stato conosciuto piuttosto tardi: ma fin dai primi secoli si trovano nei Padri e negli altri autori soluzioni pratiche, che suppongono necessariamente l'uso implicito di simili principi (cf. Lattanzio, De divin. ist., 3, 27; s. Gregorio Nazianzeno, Oratio 37, In sancta lumina, 18 sgg.; s. Girolamo, Tim., 3, 2; Tit. 1, 6; Apol. adv. Rufin. 1, 32; s. Agostino, Contra Faustum, 22, 75; De fide et operibus, 10, 35). Quanto ai teologi del medioevo va osservato che il loro t., oltre all'ignoranza dei principi riflessi, è in gran parte dovuto all'eccessiva attenzione fatta alla moralità oggettiva, venuta come reazione al soggettivismo morale di Pietro Abelardo e a cui non sfugge neppure s. Tommaso (cf. O. Lottin, Principes de morale, I, Lovanio 1947, pp. 177-83; II, ivi 1948, pp. 236-37). Ma anche qui non mancano soluzioni pratiche che preludono l'applicazione del principio Lex dubia non obligat (cf. V. CATHREIN, VIKTOR, Quid senserit s. Thomas de principio: Lex dubia non obligat, in Gregorianum, 3 [1922], p. 449 sgg.).

BIBL.: tutti i manuali di teologia morale nel trattato De conscientia; s. Alfonso M. de' Liguori, Theologia moralis, I, nn. 55-89, ed. L. Gaudè, I, Roma 1905, pp. 25-70.

Luigi Macali

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“TUZIORISMO.” Enciclopedia Cattolica, vol. XII (1954), p. 419. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/tuziorismo.