CIMITERO

CIMITERO. - È il luogo destinato alla sepoltura dei defunti.

I cristiani dei primi secoli, uniformandosi alle leggi romane che proibivano severamente di seppellire i cadaveri dentro la città (Mortuorum reliquia, ne sanctum municipiorum ius polluatur, intra civitatem condi iam pridem vetitum est; Codice di Giustiniano, 3, 44, 12), li inumavano, come si è detto sopra, fuori delle mura, in appositi luoghi. Più tardi, l'osservanza di queste leggi andò rilassandosi, e i c. cominciarono a sorgere accanto alle chiese, delle quali diventarono ben presto parti accessorie. Nell'interno delle chiese stesse venivano deposte le spoglie dei vescovi, dei sacerdoti e di taluni laici di insigni virtù; ma a poco a poco invalse l'uso di darvi sepoltura a tutti

i fedeli (cf. Decreto di Graziano, c. 18, C. XIII, q. 2): il che indusse le autorità ecclesiastiche ad introdurre rigorose limitazioni.

La materia è oggi integralmente regolata dal CIC, il quale consente che siano seppelliti nelle chiese soltanto i cadaveri dei pontefici, dei cardinali, dei sovrani e, limitatamente alla propria chiesa, dei vescovi residenziali, degli abati e dei prelati millius. A parte queste eccezioni, tutti indistintamente i fedeli debbono ricevere sepoltura in un c. che sia stato solennemente o semplicemente benedetto secondo i riti descritti nei libri liturgici (can. 1205).

Per la qualifica di sacro, che indubbiamente spetta al luogo dove riposano i defunti, è intuitivo che la Chiesa rivendichi a se stessa il diritto pieno ed assoluto di possedere c. propri (can. 1206 § 1). Qualora questo diritto, come spesso accade, venga violato senza speranza di reintegrazione, è fatto obbligo agli Ordinari di curare che siano benedetti i c. civili, se coloro che sogliono esservi inumati sono per la maggior parte cattolici, o che almeno sia riservata ai cattolici una speciale area benedetta (can. 1206 § 2). Ove neppure ciò possa ottenersi, debbono essere benedette volta per volta le singole tombe (can. 1206 § 3). Ogni parrocchia deve avere il suo c., a meno che l'Ordinario non ne abbia istituito uno comune a più parrocchie. I religiosi esenti possono avere un c. proprio, distinto da quello comune; e la stessa facoltà può essere concessa dall'Ordinario ad altre persone morali o a famiglie private (can. 1208 §§ 1-3).

Tanto nei c. parrocchiali quanto in quelli appartenenti ad altre persone morali, i fedeli possono, previa autorizzazione scritta, rilasciata rispettivamente dall'Ordinario e dal superiore, farsi costruire e, successivamente, anche alienare, sepolcri particolari per sé e per i propri parenti. I sepolcri dei sacerdoti e dei chierici debbono, possibilmente, essere separati da quelli dei laici e situati in luogo più decoroso, distinguendosi, se la cosa non presenta soverchia difficoltà, i sepolcri dei sacerdoti da quelli dei chierici d'ordine inferiore. Anche alle salme degli infanti debbono essere riservate, ove ciò possa farsi agevolmente, sepolture separate dalle altre (can. 1209 §§ 1-3).

Il c. deve essere opportunamente chiuso da ogni lato e custodito con cautela (can. 1210). È compito degli Ordinari, dei parroci e dei superiori curare che gli epitaffi, gli elogi funebri e gli ornamenti delle tombe non contengano nulla che disdica alla religione cattolica e alla pietà (can. 1211). Per l'inumazione dei cadaveri di coloro ai quali sepoltura ecclesiastica (v.) il can. 1212 prescrive che venga predisposto, se possibile, un luogo diverso dal c. benedetto, ma parimenti chiuso e custodito.

Le disposizioni dettate dal CIC circa l'interdetto, la violazione e la riconciliazione delle chiese (v. CHIESA) si applicano anche ai c. (can. 1207): notando che la violazione di una chiesa non comporta la violazione del c. contiguo e viceversa (can. 1172 § 2), e che nel c. colpito da interdetto possono bensì essere seppelliti i cadaveri dei fedeli, ma senza alcun rito ecclesiastico (can. 2272 § 2).

La violazione dei sepolcri o dei cadaveri, commessa a scopo di furto o per altro pravo motivo, è punita dal can. 2328 con l'interdetto personale, con l'infamia incorrenda ipso facto e, se il colpevole è un chierico, anche con la deposizione.

NEL DIRITTO ITALIANO. - La disciplina dei c. è affidata a numerose disposizioni della legge comunale e provinciale (3 marzo 1934, n. 383), del Testo Unico delle leggi sanitarie (27 luglio 1934, n. 1265) e del regolamento di polizia mortuaria (R. D. 21 dic. 1942, n. 1880). Ogni comune deve avere un c., la cui costruzione è regolata da particolari norme di carattere igienico. Così, ad es., il c. non può essere collocato a distanza minore di duecento metri dai centri abitati, deve avere un'area almeno dieci volte più estesa dello spazio necessario per il numero dei morti da seppellirsi in ciascun anno, deve sorgere su un terreno di natura friabile, permeabile ed asciutto, ecc.

Article illustration
(da V. Leroquini, Les pontificaux mis. des bibl. pub. de France, Parigi 1917, inv. III)
CIMITERO - Benedizione di un c. Pontificale romano (princ. sec. XVI) - Parigi, biblioteca Nazionale, ms. lat. 1226, t. 1, f. 22.

La cosiddetta laicizzazione dei c., completata alla fine del secolo scorso, fa sì che, oltre al seppellimento per mezzo della inumazione (in fosse scavate nel terreno) e della tumulazione (in tombe o nicchie), sia consentita la cremazione in appositi forni (v. DEFUNTI), e che per l'ingresso nel c. non si distingua in alcun modo tra cadaveri di persone aventi diritto alla sepoltura ecclesiastica e cadaveri di persone che ne siano private.

I c. fanno parte del demanio comunale; ma ciò non esclude il diritto reale e perpetuo che possono acquistare i singoli concessionari di nicchie o di aree per la costruzione di tombe individuali, familiari o di particolari comunità.

Notevoli le disposizioni del Codice penale circa i reati di violazione di sepolcro (art. 407) e di vilipendio di tombe o di cose destinate al culto dei defunti (art. 408), puniti rispettivamente con la reclusione da uno a cinque anni e da sei mesi a tre anni.

BIBL.: S. Many, De locis sacris, Parigi 1904; M. Conte a Coronata, De locis et temporibus sacris, Torino 1922; Werns-Vidal, IV (1935); M. Piacentini, C., in Nuovo Digesto it., III, Torino 1938, pp. 121-26. Ferruccio Liuzzi

LITURGIA. - Il c. è un luogo sacro, e come tale deve essere benedetto, secondo quanto stabilisce il Rituale romano (tit. VI).

Ci sono due riti ben distinti, sia per la benedizione, come per la riconciliazione dei c. Il primo è pontificale e riservato unicamente al vescovo, il secondo, più semplice, compete al sacerdote, anche se deputato dal vescovo. Il primo si trova nel Pontificale, il secondo nel Rituale romano.

Gli elementi principali del rito solenne (pontificale) della benedizione dei c. appaiono tra i secc. X e XIII; l'aspersione con l'acqua benedetta e la recita delle litanie dei santi sono attestate nel sec. X, la erezione delle cinque croci e la recita dei sette salmi

penitenziali nel sec. XIII. Nel frattempo si inserirono gli altri elementi, come il Miserere, vari salmi ecc.

La forma completa della solenne benedizione si trova anzitutto nel Pontificale di Durando (ed. M. Andrieu, Le Pontifical romain au moyen âge, III: Le Pontifical de Guillaume Durand [Studi e Testi, 88], Città del Vaticano 1940, pp. 504-18). Ma già i primi elementi si riscontrano in una collezione di formole nel cod. 54 della biblioteca Civica di Bamberga (sec. XI); cf. M. Andrieu, op. cit. in bibl., p. 63 sgg.

Se il c. è contiguo alla chiesa, non si può considerare benedetto indirettamente od occasionalmente per l'acqua lustrale che riceve quando il vescovo procede alla benedizione esterna della chiesa (P. J. De Herdt, Sacrae Liturgiae praxis, III, Lovanio 1870, p. 290).

Ai quattro lati del c. si piantano quattro croci ed una nel centro vicino a quella grande che deve sorgervi definitivamente. La cerimonia ha inizio con un discorso di circostanza da parte del vescovo; si recitano o cantano poi le litanie dei santi con tre particolari invocazioni finali per la purificazione, benedizione, santificazione e consacrazione del luogo.

Preparata poi l'acqua benedetta, il vescovo asperge con essa ed incensa tutt'intorno i muri del c. e si ferma davanti alle singole croci, le incensa e vi fissa tre candele, una in alto e le altre ai due bracci.

Nel frattempo si cantano i salmi penitenziali, seguiti da una orazione che sintetizza tutto lo spirito liturgico della cerimonia. Dopo l'incensamento della croce centrale ed il canto di un salmo di penitenza si leva ancora il grido della speranza e della pietà, il ricorso a Cristo misericordioso che darà l'immortalità a nostri corpi. Come in tutti gli altri riti solenni della Chiesa, la cerimonia termina con una ispirata orazione ed un Prefazio che sviluppa il concetto informativo di tutte le preghiere della consacrazione.

Il rito delle benedizione invece è più semplice, ed è contenuto nel Rituale romano, tit. VIII, cap. 29. Si pianta una croce nel mezzo del c. ed il celebrante, vestito dei parmenti sacri, dice una orazione ed intona le litanie dei santi. Asperge poi la croce e tutt'intorno il c. al canto del Miserere.

La benedizione delle tombe si riferisce alle cappelle funerarie (Decr. S. Congr. dei Riti, nn. 3400, 3524), le quali, perché vi si possa celebrare la Messa, devono esser costruite in modo che lo spigolo dell'altare disti almeno un metro dalle tombe laterali: nessun cadavere vi può esser seppellito di fronte o sotto l'altare (CIC, can. 1202).

Quando il c. non è stato consacrato o benedetto, ogni fossa dovrà essere benedetta con la formula del Rituale romano, tit. VI, cap. 3, n. 12 prima del seppellimento del cadavere.

BIBL.: M. Hittorp, De divinis catholicae Ecclesiae officiis et mysteriis, Parigi 1610, coll. 143-44; G. Martène, De antiquis Ecclesiae ritibus, II, 20, ed. di Anversa 1763, pp. 294-96; M. Gerbert, Monumenta veteris liturgiae alemannæ, II, St. Blasien 1779, pp. 58-59; M. Andrieu, Les Ordines Romani du haut moyen âge, I, Lovanio 1913, p. 189; id., Le Pontifical romain au moyen âge, I: Le Pontifical romain au XIIe siècle (Studi e Testi, 86), Città del Vaticano 1938, pp. 285-88. Silverio Mattei

ARTE. - Già durante il medioevo, oltre che nelle chiese, i morti ebbero sepoltura entro sacri recinti quali i quadriportici antistanti gli edifici sacri, i chiostri dei monasteri o comunque in determinate zone di terreno destinate a tale uso. Di tali luoghi, molti dei quali, specie all'estero, ancora in uso, o in particolare onore, il più noto è il camposanto di Pisa cominciato nel 1278 da Giovanni di Simone e la cui costruzione e decorazione venne proseguita fino oltre la metà del XV sec. Il camposanto pisano è costituito da un quadriportico ad archeggiature che limita un'area rettangolare ove fu deposta una gran quantità di terra che i marinai pisani avevano raccolta sul Golgota. Insigne per le tombe degli uomini più illustri della città, molte delle quali for-

formate da antichi sarcofagi ad opera di illustri maestri di scalpello, il camposanto pisano trae la sua fama maggiore dai cicli pittorici del XIV e XV sec. che ne adornano le pareti e che la recente guerra ha in parte gravemente danneggiato. Tuttavia durante il XVIII sec. l'usanza di seppellire nelle chiese o comunque entro l'abitato venne gradualmente abbandonata fin quando provvedimenti legislativi intervennero a vietarla come dannosa, soprattutto all'igiene.

Cominciarono a sorgere così i primi nuclei monumentali e in molti casi, specie nei grandi nuclei urbani, alla metà del sec. XIX, l'architettura fu direttamente impegnata per il miglior decoro delle costruzioni.

Così a Milano nel c., aperto nel 1866, dopo la soppressione dei cinque piccoli c. esistenti, si costruì un notevole Famedio (Maciachini) destinato a raccogliere le ceneri degli uomini illustri. In esso, che è uno dei più nobili esempi di tali complessi monumentali, la decorazione fuse elementi lombardi e tardo-bizantini in un insieme grandioso ed armonico. A Brescia un elegante faro (Rodolfo Vantini) si elevò nel mezzo dell'area, e specie fuori d'Italia si provvede a sistemazioni a parchi che offrivano maggior senso di serenità e di riposo spirituale.

Nell'ambito delle grandi costruzioni perimetrali sorsero più tardi le piccole costruzioni destinate ad accogliere le tombe di una famiglia o di singoli, fino alle modeste nicchie o cellette per i meno abbienti.

Un esempio tipico è dato dal c. del Verano presso S. Lorenzo fuori le mura a Roma (Vespignani). La prima fondazione, che risaliva al 1834, fu ampliata più tardi e determinata dal grande quadriportico con la cappella nel centro, la grande statua del Cristo risorto e l'enorme distesa di giardini e siepi al di là della cinta centrale. A Napoli il c., costruito in pendio sulla collina di Poggioreale, ha un ingresso monumentale neoclassico che per un largo viale fiancheggiato da belle tombe e cappelle conduce al cosiddetto « Quadrato degli uomini illustri » cui fa sfondo la chiesa Madre, per le cerimonie funebri nei giorni della commemorazione dei defunti. Il c. di Genova (C. Barabino e G. B. Resasco), situato nella località periferica di Staglieno, a ridosso di una collina, si sviluppa in un grande rettangolo cinto da una serie di arcate che si collegano al centro con il grande Famedio dell'imponente gradinata. L'abbondanza della vegetazione e dei marmi vi crea poi un'atmosfera assai suggestiva. Sono degni di ricordo anche i c. di Torino, di Napoli, di Messina (Savoia e Fiore), di Chiaravalle Milanese, e, fuori d'Italia, quelli di Cincinnati e di Filadelfia, sistemati a parco, il Père Lachaise di Parigi e quello di Barcellona. - Vedi Tav. CVI.

BIBL.: G. Bendinelli-R. Fabbrichesi, s. V. in Enc. Ital., X (1931), pp. 251-55; N. Tarchiani, L'architettura dell'Ottocento, Firenze s. d., passim. Per le prescrizioni canoniche e per suggerimenti pratici e artistici sul c., cf. R. B. Witte, Das Katholische Gotteshaus, Magonza 1939, pp. 390-404. Giovanni Carandente

#### CIMITILE: V. NOLA.

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“CIMITERO.” Enciclopedia Cattolica, vol. III (1949), p. 957. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/cimitero.