CIMITERO. — È il luogo destinato alla sepoltura dei defunti.
I cristiani dei primi secoli, uniformandosi alle leggi romane che proibivano severamente di seppellire i cadaveri dentro la città (Mortuorum reliquias, ne sanctum muni-cipiorum ius polluatur, intra civitatem condi iam pridem vetitum est: Codice di Giustiniano, 3, 44, 12), li inumavano, come si è detto sopra, fuori delle mura, in appositi luoghi. Più tardi, l'osservanza di queste leggi andò rilassandosi, e i. c. cominciarono a sorgere accanto alle chiese, delle quali diventarono ben presto parti accessorie. Nell'interno delle chiese stesse venivano deposte le spoglie dei vescovi, dei sacerdoti e di taluni laici di insigni virtù; ma a poco a poco invase l'uso di darvi sepoltura a tutti
i fedeli (cf. Decreto di Graziano, c. 18, C. XIII, q. 2) : il che indusse le autorità ecclesiastiche ad introdurre rigorose limitazioni.
La materia è oggi integralmente regolata dal CIC, il quale consente che siano seppelliti nelle chiese soltanto i cadaveri dei pontefici, dei cardinali, dei sovrani e, limitatamente alla propria chiesa, dei vescovi residenziali, degli abati e dei prelati nullius. A parte queste eccezioni, tutti indistintamente i fedeli debbono ricevere sepoltura in un c. che sia stato solennemente o semplicemente benedetto secondo i riti descritti nei libri liturgici (can. 1205).
Per la qualifica di sacro, che indubbiamente spetta al luogo dove riposano i defunti, è intuitivo che la Chiesa rivendichi a se stessa il diritto pieno ed assoluto di possedere c. propri (can. 1206 § 1). Qualora questo diritto, come spesso accade, venga violato senza speranza di reintegrazione, è fatto obbligo agli Ordinari di curare che siano benedetti i c. civili, se coloro che sogliono esservi inumati sono per la maggior parte cattolici, o che almeno sia riservata ai cattolici una speciale area benedetta (can.1206 §2). Ove neppure ciò possa ottenersi, debbono essere benedette volte per volte le singole tombe (can. 1206 § 3). Ogni parrocchia deve avere il suo c., a meno che l'Ordinario non ne abbia istituito uno comune a più parrocchie. I religiosi esenti possono avere un c. proprio, distinto da quello comune; e la stessa facoltà puó essere concessa dall'Ordinario ad altre persone morali o a famiglie private (can.1208 § § 1-3).
Tanto nei c. parrocchiali quanto in quelli appartenenti ad altre persone morali, i fedeli possono, previa autorizzazione scritta, rilasciata rispettivamente dall'Ordinario e dal superiore, farsi costruire e, successivamente, anche alienare, sepolcri particolari per sé e per i propri parenti. I sepolcri dei sacerdoti e dei chierici debbono, possibilmente, essere separati da quelli dei laici e situati in luogo più decoroso, distinguendosi, se la cosa non presenta soverchia difficoltà, i sepolcri dei sacerdoti da quelli dei chierici d'ordine inferiore. Anche alle salme degli infanti debbono essere riservate, ove ciò possa farsi agevolmente, sepolture separate dalle altre (can.1209 § § 1-3).
Il c. deve essere opportunamente chiuso da ogni lato e custodito con cautela (can. 1210). E compito degli Ordinari, dei parroci e dei superiori curare che gli epitaffi, gli elogi funebri e gli ornamenti delle tombe non contengano nulla che disdica alla religione cattolica e alla pietà (can. 1211). Per l'inumazione dei cadaveri di coloro ai quali sepoltura ecclesiastica (v.) il can. 1212 prescrive che venga predisposto, se possibile, un luogo diverso dal c. benedetto, ma parimenti chiuso e custodito.
Le disposizioni dettate dal CIC circa l'interdetto, la violazione e la riconciliazione delle chiese (v. chiesa) si applicano anche ai c. (can. 1207): notando che la violazione di una chiesa non comporta la violazione del c. contiguo e viceversa (can. 1172 § 2), e che nel c. colpito da interdetto possono bensl essere seppelliti i cadaveri dei fedeli, ma senza alcun rito ecclesiastico (can. 2272 § 2).
La violazione dei sepolcri o dei cadaveri, commessa a scopo di furto o per altro pravo motivo, è punita dal can. 2328 con l'interdetto personale, con l'infamia incorrenda ipso facto e, se il colpevole è un chierico, anche con la deposizione.
Nel diritto italiano. - La disciplina dei c. è affidata a numerose disposizioni della legge comunale e provinciale ( 3 marzo 1934, n. 383), del Testo Unico delle leggi sanitarie (27 luglio 1934, n. 1265) e del regolamento di polizia mortuaria (R. D. 21 dic. 1942, n. 1880). Ogni comune deve avere un c., la cui costruzione è regolata da particolari norme di carattere igienico. Così, ad es., il c. non può essere collocato a distanza minore di duecento metri dai centri abitati, deve avere un'area almeno dieci volte più estesa dello spazio necessario per il numero dei morti da seppellirsi in ciascun anno, deve sorgere su un terreno di natura friabile, permeabile ed asciutto, ecc.

La cosiddetta laicizzazione dei c., completata alla fine del secolo scorso, fa si che, oltre al seppellimento per mezzo della inumazione (in fosse scavate nel terreno) e della tumulazione (in tombe o nicchie), sia consentita la cremazione in appositi forni (v. defunti), e che per l'ingresso nel c. non si distingua in alcun modo tra cadaveri di persone aventi diritto alla sepoltura ecclesiastica e cadaveri di persone che ne siano private.
I c. fanno parte del demanio comunale; ma ciò non esclude il diritto reale e perpetuo che possono acquistare i singoli concessionari di nicchie o di aree per la costruzione di tombe individuali, familiari o di particolari comunità.
Notevoli le disposizioni del Codice penale circa i reati di violazione di sepolcro (art. 407) e di vilipendio di tombe o di cose destinate al culto dei defunti (art. 408), puniti rispettivamente con la reclusione da uno a cinque anni e da sei mesi a tre anni.
Ferruccio Liuzzi
Liturgia. - Il c. è un luogo sacro, e come tale deve essere benedetto, secondo quanto stabilisce il Rituale romano (tit. vi).
Ci sono due riti ben distinti, sia per la benedizione, come per la riconciliazione dei c. Il primo è pontificale e riservato unicamente al vescovo, il secondo, più semplice, compete al sacerdote, anche se deputato dal vescovo. Il primo si trova nel Pontificale, il secondo nel Rituale romano.
Gli elementi principali del rito solenne (pontificale) della benedizione dei c. appaiono tra i secc. x e xim; l'aspersione con l'acqua benedetta e la recita delle litanie dei santi sono attestate nel sec. x, la erezione delle cinque croci e la recita dei sette salmi
penitenziali nel sec. XIII. Nel frattempo si inserirono gli altri elementi, come il Miserere, vari salmi ecc.
La forma completa della solenne benedizione si trova anzitutto nel Pontificale di Durando (ed. M. Andrieu, Le Pontifical romain au moyen âge, III : Le Pontifical de Guillaume Durand [Studi e Testi, 88], Città del Vaticano 1940, pp. 504-18). Ma già i primi elementi si riscontrano in una collezione di formole nel cod. 54 della biblioteca Civica di Bamberga (sec. XI); cf. M. Andrieu, op. cit. in bibl., p. 63 sgg.
Se il c. è contiguo alla chiesa, non si può considerare benedetto indirettamente od occasionalmente per l'acqua lustrale che riceve quando il vescovo procede alla benedizione esterna della chiesa (P. J. De Herdt, Sacrae Liturgiae praxis, III, Lovanio 1870, p. 290).
Ai quattro lati del c. si piantano quattro croci ed una nel centro vicino a quella grande che deve sorgervi definitivamente. La cerimonia ha inizio con un discorso di circostanza da parte del vescovo; si recitano o cantano poi le litanie dei santi con tre particolari invocazioni finali per la purificazione, benedizione, santificazione e consacrazione del luogo.
Preparata poi l'acqua benedetta, il vescovo asperge con essa ed incensa tutt'intorno i muri del c. e si ferma davanti alle singole croci, le incensa e vi fissa tre candele, una in alto e le altre ai due bracci.
Nel frattempo si cantano i salmi penitenziali, seguiti da una orazione che sintetizza tutto lo spirito liturgico della cerimonia. Dopo l'incensamento della croce centrale ed il canto di un salmo di penitenza si leva ancora il grido della speranza e della pietà, il ricorso a Cristo misericordioso che darà l'immortalità ai nostri corpi. Come in tutti gli altri ritmi solenni della Chiesa, la cerimonia termina con una ispirazione orando ed un Prefazio che sviluppa il concetto informativo di tutte le preghiere della consacrazione.
Il rito delle benedizione invece è più semplice, ed è contenuto nel Rituale romano, tit. VIII, cap. 29. Si pianta una croce nel mezzo del c. ed il celebrante, vestito dai paramenti sacri, dice una orazione ed intona le litanie dei santi. Asperge poi la croce e tutt'intorno il c. al canto del Miserere.
La benedizione delle tombe si riferisce alle cappelle funerarie (Decr. S. Congr. dei Riti, nn. 3400, 3524), le quali, perché vi si possa celebrare la Messa, devono esser costruite in modo che lo spigolo dell'altare disti almeno un metro dalle tombe laterali: nessun cadavere vi può esser seppellito di fronte o sotto l'altare (CIC, can. 1202).
Quando il c. non è stato consacrato o benedetto, ogni fossa dovrà essere benedetta con la formula del Rituale romano, tit. VI, cap. 3, n. 12 prima del seppellimento del cadavere.