DECADENZA

DECADENZA. - Se è vano ricercare nelle leggi
canoniche l'espressione propria di d., non è detto
con ciò che l'istituto della d. non abbia, anche in
diritto canonico, una fisionomia che lo distingue da
altri istituti e concetti affini, quali sono genericamente
la perdita del diritto (amissio iuris) e specificamente
la prescrizione estintiva, la perenzione e la preclu-
sione.

La d. è una causa di perdita di un diritto per de-
corso del tempo (temporalitas iuris, limitatio iuris
exercitii).

Senonché l'elemento temporale non vale a distinguere
in ogni caso la d. da altri istituti affini. PRESCRIZIONE (v.) estintiva infatti il fattore tempo opera come
causa, onde la differenza specifica tra i due istituti (pre-
scrizione estintiva e d.) va ricercata altrove, e propri-
mente nella fonte da cui promanano, nel fondamento
giuridico e nella funzione.

Mentre infatti la fonte della prescrizione è sempre
nella legge, la d., oltre che dalla legge, può essere sta-

bilità anche da provvedimento del giudice e da disposizione di parte. Il fondamento della d., poi, riposa in un motivo di ordine che fa ritenere nocivo, in alcuni casi e in relazione ad altri istituti e ad altre esigenze della vita, lasciar sussistere un diritto oltre un determinato periodo, laddove la prescrizione estintiva si ispira al diverso criterio di non lasciar indefinitamente in vita un diritto che non venga, per inerzia del titolare, esercitato, a svantaggio della certezza e a detrimento dell'interesse altrui. Infine nella d. si prescinde dal fattore soggettivo (buona o mala fede), il quale invece ha rilievo nella prescrizione (can. 1512).

Dal diverso fondamento trae origine il diverso modo di operare dei due istituti: la d., a differenza della prescrizione estintiva, di regola non sopporta interruzioni o sospensioni, ma può venire evitata soltanto mediante l'esercizio del diritto nel termine stabilito dalla legge, dalla sentenza o dalla convenzione.

Tenute presenti queste nozioni, per ciò che riguarda la d. processuale, perenzione (v.). Se invero ambedue gli istituti sono informati allo scopo di accelerare il corso della lite («ne immortales fiant lites») e se, tanto per evitare la perenzione quanto per evitare la d., occorre compiere un atto processuale entro un determinato periodo di tempo, anche qui tuttavia diverso è il fondamento razionale, diversi sono gli effetti dell'uno e dell'altro istituto. Mentre la perenzione ha per effetto l'estinzione del processo, pur lasciando sussistere la possibilità di esercitare nuovamente il diritto, la d., limitata al singolo atto processuale, non lascia più alcuna possibilità di compiere quell'atto. E, mentre il fondamento della perenzione riposa sulla presunta rinunzia all'azione e non è ad essa estraneo il carattere di sanzione ad una supposta negligenza, la d. prescinde da ogni considerazione di negligenza, e guarda al fatto obiettivo del mancato esercizio del diritto nel termine stabilito.

In ciò propriamente si precisa l'affinità concettuale tra d. e preclusione; senonché, mentre la preclusione può anche derivare dalla semplice incompatibilità tra l'attività esercitata e quella che dovevasi esercitare, la d. invece è sempre legata, come si è detto, al fattore temporale.

Pertanto l'istituto della d. è strettamente connesso alla statuizione di termini perentori - talora, quando cioè sono posti dalla legge (Jatalia legis) e salve le eccezioni specificamente contemplate (cf., ad es., cann. 177 § 1, 181 § 2, 1883, 1885), improrogabili - i quali, se non vengono rispettati, importano la «perenzione» del diritto (can. 1634 § 1), ossia più esattamente la d.

BIBL.: S. D'Angelo, De decadencia in CIC, in Apollinaris, 2 (1929), pp. 36-52. Ermanno Graziani
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“DECADENZA.” Enciclopedia Cattolica, vol. IV (1950), p. 744. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/decadenza.