MODO

MODO. - Clausola apposta ad un contratto ad un atto di liberalità, per imporre un peso ad uno dei contraenti o al beneficiario dell'atto di liberalità.

Come elemento accidentale, il m. od onere entra in vari negozi giuridici (donazione, legato, istituzione di erede, atti di liberalità in genere), con effetto, normalmente, di destinare parte del vantaggio della liberalità a terzi estranei al negozio o a scopi di pubblico utilità.

Il contenuto della disposizione modale è espresso in genere, nella lingua latina, con la congiunzione ut; nella lingua italiana con «perché», «ma», ecc. (p. es.: «Lascia a Tizio un campo, perché faccia celebrare ogni anno e me tre Messe»; oppure: «ma Tizio farà celebrare» ecc.).

L'apposizione del m. non modifica quelli che sono gli effetti tipici del negozio, ma a questi ne aggiunge altri. condizione (v.) perché, mentre questa è una limitazione posta agli effetti del negozio, che si fanno dipendere dal verificarsi di un evento futuro ed incerto, il m. è un atto volitivo semplicemente accessorio a quello principale che determina l'atto di liberalità, che si attua immediatamente, senza che si debba attendere l'adempimento dell'onere (il valore dell'atto, cioè, non dipende dall'adempimento dell'onere, anche se talvolta, per ragioni di opportunità, il legislatore stabilisce che l'inadempimento provochi la risoluzione della disposizione principale). Il m. si differenzia poi dalla controprestazione nei contratti onerosi, in quanto, mentre prestazione e controprestazione sono fatte una in vista dell'altra e sono quindi sullo stesso piano, l'onere è qualcosa che sta a sé, secondario rispetto all'atto di liberalità, nel quale ha la sua causa.

Per sé l'inadempimento del m. darebbe solo diritto agli aventi interesse ad esigere l'adempimento dell'obbligazione in esso contenuto; in altri termini il m. non risolve, ma costringe. Quando la risoluzione dell'atto è prevista dal benefattore o dal contraente per inadempimento del m. o dell'onere, allora si ricade nella figura della condizione impropria o riserva, la quale importa la formulazione di un'ipotesi, che, se non corrisponde alla realtà, produce la nullità dell'atto ad essa subordinato (cf. Cod. civ. ital., art. 793).

È qui il terreno dove più facilmente nella pratica può ingenerarsi il dubbio se si tratti di m. o di condizione impropria. E la risoluzione può essere data solo dalla volontà del donante o contraente; da essa, come la giurisprudenza canonistica vuole, è da misurarsi la differenza tra m. e condizione impropria.

**

BIBL.:** C. Zappulli, Modus, in Nuovo dig. ital., VIII, pp. 681-683; 685; F. Luzzatto, Condizione e m. negli atti d'ultima volontà. Roma 1894; C. Scuto, Il modus del diritto civile, 5ª ed., Padova 1950; A. Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, 5ª ed., Padova 1950, pp. 159 segg., 744, 756 segg., 780, 808 segg. Pietro Palazzini