MODO. - Clausola apposta ad un contratto o ad un atto di liberalità, per imporre un peso ad uno dei contraenti o al beneficiario dell'atto di liberalità.
Come elemento accidentale, il m. od onere entra in vari negozi giuridici (donazione, legato, istituzione di erede, atti di liberalità in genere), con effetto, normalmente, di destinare parte del vantaggio della liberalità a terzi estranei al negozio o a scopi di pubblica utilità.
Il contenuto della disposizione modale è espresso in genere, nella lingua latina, con la congiunzione ut; nella lingua italiana con « perché », « ma », ecc. (p. es.: « Lascio a Tizio un campo, perché faccia celebrare ogni anno per me tre Messe »; oppure: « ma Tizio farà celebrare » ecc.).
L'apposizione del m. non modifica quelli che sono gli effetti tipici del negozio, ma a questi ne aggiunge
altri. condizione (v.) perché, mentre questa è una limitazione posta agli effetti del negozio, che si fanno dipendere dal verificarsi di un evento futuro ed incerto, il m. è un atto volitivo semplicemente accessorio a quello principale che determina l'atto di liberalità, che si attua immediatamente, senza che si debba attendere l'adempimento dell'onere (il valore dell'atto, cioè, non dipende dall'adempimento dell'onere, anche se talvolta, per ragioni di opportunità, il legislatore stabilisce che l'inadempimento provochi la risoluzione della
disposizione principale). Il m. si differenzia poi dalla controprestazione nei contratti onerosi, in quanto, mentre prestazione e controprestazione sono fatte una in vista dell'altra e sono quindi sullo stesso piano, l'onere è qualcosa che sta a sé, secondario rispetto all'atto di liberalità, nel quale ha la sua causa.
Per sé l'inadempimento del m. darebbe solo diritto agli aventi interesse ad esigere l'adempimento dell'obbligazione in esso contenuta; in altri termini il m. non risolve,

È qui il terreno dove più facilmente nella pratica può ingenerarsi il dubbio se si tratti di m. o di condizione impropria. E la risoluzione può essere data solo dalla volontà del donante o contraente; da essa, come la giurisprudenza canonistica vuole, è da misurarsi la differenza tra m. e condizione impropria.