MONOPOLIO

MONOPOLIO. - Da μονοπώλιον, monopolium.
MONOPOLIO. - Da μονοπώλιον, monopolium.
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I. GENERALITÀ

Il m. consiste nell'esclusiva possi- bilità di fatto o di diritto, in un sol soggetto, di ven- dere determinate merci o di commerciare su di esse. Se il soggetto detentore di tale possibilità è lo Stato, si ha il m. pubblico; se invece è una persona o società privata si ha il m. privato. Questo è naturale, quando risulta dal corso spontaneo delle cose, come avviene per le invenzioni brevettate; è artificiale, quando è il risultato delle manovre speculatrici di individui o associazioni, che si impadroniscono dell'intera massa di una data merce, esistente su un dato mercato. Le forme di m. sono molte e si distinguono tra loro dalla diversità degli scopi cui mirano e dei proce- dimenti tecnici, mediante i quali si costituiscono ed operano. Tra le più complesse sono i trust. A tutte le differenti forme però è comune la soppressione della concorrenza, la quale, nei giusti limiti, è stimo- latrice naturale della buona produzione e del lavoro ben retribuito.

MONOPOLI, DIOCESI di - Ultima Cena. Affresco di Francesco De Mura
(1755) - Monopoli, Cattedrale.

II. MORALITÀ

Il m. pubblico può essere giustificato soltanto dalle esigenze del bene comune. La autorità ne determina allora i limiti in base alle sue finalità concrete, le quali possono essere o di natura fiscale, come, p. es., per il m. dei tabacchi, ovvero di polizia, come, p. es., per il m. degli alcools. Il m. privato naturale sorge spontaneamente nel campo di diritto naturale; il diritto positivo ne stabilisce i limiti, ma, sempre, allo scopo di proteggere e favorire le produzioni dell'ingegno umano.

Il m. artificiale facilmente offre alla cupidigia di guadagni indebiti un campo di speculazione ben maschierato e perciò stesso economicamente più propizio e moralmente più pericoloso. Non è, per se stesso, illecito, benché in pratica raramente non offenda la giustizia, commutativa o sociale, o la carità.

È sempre giusto, quando giusti sono gli elementi che lo compongono, e cioè le sue finalità, se sono piuttosto difensive, ed i suoi mezzi di raggiungerle, se non ledono l'altrui diritto. Il giusto prezzo è ordinariamente il segno che il m. non è ingiusto nei suoi elementi: finita è mezzi. A determinare tale prezzo giusto si danno due criteri, da usare opportunamente, o l'uno o l'altro, secondo i diversi casi. Primo criterio: come ogni altro prezzo, è giusto anche il prezzo di m., quando, a giudizio dei periti, detratte le spese, esso consente un moderato guadagno al produttore o commerciante. L'altro criterio: il prezzo di m. è giusto, quando è uguale al prezzo che la merce, ora monopolizzata, avrebbe sullo stesso mercato, se fosse però libera. Cioè il processo di monopolizzazione d'una merce non deve per nulla maggiorare il prezzo. Infatti, il vantaggio che dal m. deriva al suo detentore sta solo nel fatto che in lui si assomma l'intero lucro di tutta una data merce; giacché la monopolizzazione toglie la possibilità di parteciparvi ad ogni altro concorrente nella produzione o nel commercio della stessa merce. Chi non vede allora che il processo di monopolizzazione non influisce affatto sul prezzo? Mentre il prezzo interessa soltanto le relazioni venditore-cliente, la monopolizzazione invece si inserisce solo tra le relazioni venditore-convenzionate. Dunque ogni maggiorazione del prezzo che derivi dalla monopolizzazione è ingiustificata.

Il m., per se stesso, non è dunque illecito. In pratica però: 1) sono ingiusti di fronte ai compratori quei m. che speculano sul prezzo maggiorato; 2) ledono la giustizia commutativa o la carità nei confronti con i concorrenti quei m. che, pur lasciando inalterati i prezzi, soffocano la concorrenza con procedimenti ingiusti o offensivi; 3) sono ingiuria alla giustizia sociale quei m., che, senza offesa dei clienti o concorrenti, mirano ad influire, a vantaggio di privati interessi, sul governo della cosa pubblica, com'è avvenuto in alcuni Stati americani, da parte di alcuni trust. Va da sé, che queste diverse colpe possono di fatto gravare sullo stesso m.

Non è superfluo richiamare infine il principio generale, in forza del quale dall'offesa della giustizia commutativa nasce, con la colpa morale, anche l'obbligo di riparare i danni causati.

BIBL.: F. Vito, I sindacati industriali, Milano 1932; G. De Schepper, Conspectus generalis oeconomiae socialis, 2a ed., Roma 1934, pp. 147-48, 229-30, nn. 145-47, 252; G. Luzzatto, Storia economica dell'ed. moderna, Padova 1934, passim; H. du Passage, Morale et capitalisme, Parigi 1935; O. Schilling, Theologia moralis, Rottenburg 1940, pp. 483-84, n. 426, 3; F. Latini, Il mondo degli affari e la morale cristiana, in La morale di Cristo e le profe- sioni, Roma 1942, pp. 223-42; I. Arpiazu, La moral del hombre de negocios, Madrid 1944; L. S. Schumacher, The philosophy of the equitable distribution of wealth, Washington 1949, passim.

LEONARDO AZZOLINI