CLINICI

CLINICI. - Con questo nome (da χλίνη = letto), che in latino si riferiva tanto ai medici, quanto ai malati degenti in letto (di questo secondo significato si trovano notevoli esempi in scrittori cri-

stiani: cf. Thesaurus linguae latinae, III, 1350, 15 sgg .) si chiamarono dal sec. in coloro che ricevevano il Battesimo mentre erano in pericolo di morte.

Tale Battesimo fu sempre considerato con poco favore, soprattutto per l'insufficente preparazione del battezzando, e per la minore solennità (tra l'altro, era amministrato quasi sempre per infusione, anziché per immersione); e il disfavore doveva necessariamente essere maggiore per quei casi, molto numerosi, in cui i catecumeni appositamente differivano il loro Battesimo fino al punto di morte, per poter più a lungo condurre una vita libera, e per timore (facilitato dall'eresia novaziana : cf. s. Ambrogio, De paenitentia, II, 11, 98 sgg .: PL 16, 521 sg .) di non poter essere assolti dai peccati che commettessero dopo ricevuto il Battesimo. Di questo più grave abuso si trova un ricordo nella leggendaria Passio s. Genesii ex mimo martyris, n. I (BHL, 3315).

Certo in tutt'altro senso Tertulliano aveva scritto che "secondo la condizione, la disposizione e l'età di ciascuna persona, può essere utile differire il Battesimo" (De Baptismo, 18, 4), anche se quel che segue (al n. 6) potrebbe fornire appiglio per giustificare i c.

Per dare un'idea del gran numero di c., si ricorda che nel De rebaptismate, cap. 4 (anonimo del 256 o poco dopo) si dice che a quel tempo era cosa frequentissima che molti morissero dopo il Battesimo senza avere il tempo di ricevere l'imposizione delle mani dal vescovo (PL 3, 1188); s. Agostino (Sermo de urbis excidio, 6, 7: PL 40, 722) racconta che a Costantinopoli, durante l'impero di Arcadio, essendosi sparso un gran panico, tutt' correvano a battezzarsi; e nelle Confessioni (IX, 3) narra del suo amico Verecondo che si battezzò in punto di morte; inoltre molte iscrizioni funerarie di neofiti adulti (tra cui Giunio Basso) fanno supporre che almeno alcuni di essi siano persone battezzate durante l'ultima malattia (cf. E. Diehl, Inscriptiones latinae christianae veteres, I, Berlino 1925, nn. 90, 965, 1478, 1480, 1482, 1483, 1484, 1485 B, 1488, 1488 B, 1489 DF, 1492, 1493, 1495, 1503, 1529, 1537, 2764, 3053 A, 3352, 3802 A, $433^{8} C, 4753$, ecc.). Il caso più celebre fu quello di Costantino (cf. F. I. Dölger, Die Taufe Konstantins und ihre Probleme, in Konstantin der Grosse und seine Zeit, Friburgo in Br. 1913, p. 381 sgg.); e sembra che appunto questo fatto abbia avuto presente Giuliano l'Apostata (nell'opera I Cesari, p. 336 dell'ed. C. J. Neumann, Lipsia 1880) nel mettere in ridicolo Costantino.

Non meraviglia percio l'insistenza di molti Padri, specialmente greci, contro quest'uso (cf. Pseudo-Basilio, Homil., 13, soprattutto n. 3 sgg.: PG 31, 424 sg.; s. Gregorio Nazianzeno, Orationes, 40, 11-14: PG 36, 373 sg.; s. Gregorio Nisseno, Adversus eos qui differunt Baptismum: PG 46, 415 sgg.; s. Giovanni Crisostomo, Homiliae in Acta Apostolorum, 1, 6-8, e 23, 4: PG 60, 23 sgg., 182 sg.; id., Catecheiis ad illuminandos, I, 1 : PG 49, 224 sg.).

Vi fu anche qualche dubbio sulla validità di questi Battesimi. S. Cipriano, che non approva la denominazione di c., usata invece di cristiani (Epist., 69, 13), sostiene appunto, contro chi l'aveva messa in dubbio, la validità del loro Battesimo (ibid., nn. 12-13), e anzi difende appunto i c. dall'accusa che loro si faceva, e che era spesso vera, di aver ricevuto il Battesimo senza l'adeguata preparazione dottrinale e senza le dovute disposizioni; ma contemporaneamente a s. Cipriano, papa Cornelio, in una sua lettera a Fabio vescovo di Antiochia, del 252 (Eusebio, Hist. eccl., VI, 43, 5-22), parlando del Battesimo ricevuto da Novaziano in punto di morte, aggiunge: "se proprio si deve dire che lo abbia ricevuto" (ibid., n. 14), dove però il dubbio può essere retorico, oppure fondato sulla mancanza di disposizione. Più tardi si ritrova che s. Basilio suppone evidentemente la validità di tali Battesimi (Epistolae, 269, 2, : PG 32,

1001, che però riguarda un caso in cui la dilazione non era stata colpevole).

La legislazione ecclesiastica dette presto disposizioni sui c. Non vietò mai il conferimento del Battesimo a chi lo domandava in punto di morte; ma richiese un preventivo accertamento delle disposizioni del battezzando, sebbene poi si sia largheggiato soprattutto in caso di Battesimo a chi avesse perduto la conoscenza (cf., con più o meno stretta connessione con questo argomento, can. 59 del Concilio di Elvira, del 305 ca.; can. 34 del III Concilio di Cartagine, del 397; can. 12 del Concilio di Oranges, del 441; s. Agostino, De coniugiis adulterinis, I, 26, 33; 28, 35: PL 40, 469 sg.; Fulgenzio da Ruspe, Epist., 12, 10, 21-23: PL 45, 389 sg.).

Ignota è l'origine della norma che obbligava i c., qualora fossero guariti, a chiedere al vescovo di supplire alle cerimonie eventualmente omesse nel Battesimo (tra cui forse anche la consignatio o confermazione) : tale norma è ricordata come già in vigore nella citata epistola di papa Cornelio (Eusebio, loc. cit., 15), 'e inoltre, in modo più generico, da s. Cipriano (Epist., 73, 9), e dall'anonimo autore del De rebaptismate (cap. 10). Essa fu poi sancita dal Concilio di Elvira (can. 38), e, per quanto riguarda la necessità di completare l'istruzione religiosa, dal can. 47 del Concilio di Laodicea (tra il 343 e il 381 ).

Inoltre l'aver ricevuto il Battesimo in punto di morte venne spesso considerato come un impedimento o irregolarità per l'ordinazione (cf. la citata lettera di papa Cornelio, n. 17, dove si parla della deroga che era stata fatta a questo divieto nell'ordinare prete Novaziano). E il can. 12 del Concilio di Neocesarea (tra il 314 e il 325), riportato anche nel Decreto di Graziano (c. I D. 57), vietò di ordinare preti coloro che fossero stati battezzati mentre erano malati (almeno, e ciò secondo la più comune interpretazione, se il non essere stati battezzati prima fosse dipeso da loro colpa), salvo che avessero dato buona prova di sé e vi fosse scarsità di personale; questo canone si trova poi riprodotto e riconfermato nel cap. 8 del Concilio di Parigi dell'829 (MGH, Leges, III, II, p. 615), e fu poi usualmente esteso a tutte le ordinazioni e anche alla prima tonsura.

E da notare infine che talvolta, a titolo di penitenza canonica, la Chiesa stessa rifiutava il Battesimo fino al punto di morte (can. 68 del Concilio di Elvira, per le catecumene che avessero commesso adulterio e ne fossero rimaste incinte).

All'inizio del medioevo si trova la denominazione grabatarii, per indicare con parola più latina quelli che prima erano chiamati c. (cf. can. 18 del Concilio di Auxerre del 573-603, in MGH, Leges, III, 1, p. 181; e, meglio ancora, cap. 8 del Concilio di Parigi dell'829, sopra citato).

Con la diffusione dell'uso di battezzare gli infanti, anche i c. divennero sempre più rari (ma se ne trovano esempi anche in massa in luoghi di missione fin nel sec. xviII : cf. Pastor XVI, 1, p. 319); la legislazione ecclesiastica non parlò più di essi, limitandosi a dettar norme (che si trovano fin dai primi secoli) sull'amministrazione del Battesimo ai malati e ai moribondi (v. battesimo), e vietando l'ordinazione dei neofiti.

Pio Ciprotti