ATTO GIURIDICO. - Dall'atto umano considerato nell'ordine morale si distingue l'a. g. che è ogni atto che abbia rilevanza giuridica, oppure il documento contenente l'accertamento di un fatto riflettente in un diritto, come nelle locuzioni «atto pubblico», «atto privato», «atto di nascita», «atto di battesimo», ecc. Tale duplice significato è confermato dall'uso del termine atto, in entrambi i sensi, dal legislatore (ad es., canon. 2212 e 1990 del CIC).
All'a., nel senso di azione umana, produttiva di conseguenze giuridiche, si contrappone il fatto giuridico, che è qualunque evento a cui la legge riconnetta effetti giuridici, cioè la nascita, l'estinzione o la modifica, e che non è altro che un diritto soggettivo o di un dovere giuridico, o di uno stato personale. Il fatto giuridico come tale può essere indipendente dalla volontà umana (ad es., la nascita o la morte di una persona, il decorso di un periodo di tempo, ecc.); può, viceversa, la volontà umana essere un elemento che determina sostanzialmente la produzione dell'effetto giuridico. Nel primo caso abbiamo il fatto giuridico in senso stretto, nel secondo caso abbiamo l'a. g. La differenza tra le due categorie sta puramente nell'essere o no la volontà dell'uomo l'elemento previsto dalla legge per riconnettere determinati effetti giuridici. Vi sono in realtà degli atti volontari dell'uomo che sono fatti, non a. g., perché la legge riconnette gli effetti giuridici puramente al fatto materiale prodotto dalla volontà dell'uomo indipendentemente da un'eventuale volontà diretta ad ottenerli. Ad es., se la morte fosse voluta dall'uomo che miri per mezzo di essa ad ottenere determinati effetti per i propri eredi, tale volontà sarebbe giu
ridicamente irrilevante perché la legge ricollega gli effetti giuridici all'evento della morte come tale e non già alla volontà dell'uomo. Nell'a. g. la volontà dell'uomo talvolta si richiede che sia duratura, in modo che l'effetto giuridico è riconosciuto finché quello stato di volontà perdura (ad es., nel matrimonio romano); sono però assai più frequenti i fatti volontari in cui basta un atto iniziale di volontà perché la legge ad essi attribuisca effetti giuridici, ed è a questa categoria che si dovrebbe riservare il termine di a. g.
Gli a. g. possono essere classificati in base a vari criteri.
Si possono così distinguere in primo luogo gli a. le-citi e gli illeciti: questi sono gli a. vicini dal diritto; quelli sono tutti gli altri. Gli a. illeciti poi si dicono reati, se sono puniti dalla legge penale, cioè se è comminata una pena contro chi li compie. Gli a. leciti si dicono, secondo una terminologia recente, a. dovuti od obbligatori, quando è vietato ometterli.
Altra importante distinzione è quella fra a. unilaterali, bilaterali, e complessi. I primi consistono nell'attività di un solo soggetto (ad es., testamento) o di più soggetti che agiscano in un'unica direzione (ad es., rinuncia ad un diritto, fatta insieme da più tutori di esso); sono invece bilaterali quegli a. in cui più soggetti agiscono in due direzioni contrapposte ma convergenti (ad es., contrattato); a. complessi (la cui nozione è però molto varia tra gli scrittori) sarebbero quelli in cui all'attività del soggetto o dei soggetti principali (parti) si aggiunge quella di un altro soggetto, pubblico o privato, sotto forma di assenso, approvazione, conferma e simili.
Si distinguono ancora gli a. inter cives o tra vivi, e gli a. mortis causa, secondo che siano destinati a produrre i loro effetti durante la vita dell'autore o autori dell'a. o comunque indipendentemente dalla loro morte (matrimonio, contratto, ecc.), ovvero soltanto dopo la morte dell'autore o di uno dei soggetti che intervengono nell'a. (p. es., testamento).
Si dicono a. formali o solenni quelli che non possono esser validamente compiuti se non in una o più forme stabilite dalla legge; a. non formali quelli per i quali la legge non stabilisce alcuna forma determinata, e che perciò possono essere compiuti validamente in qualsiasi forma idonea.
Secondo il soggetto dell'a., si distinguono gli a. pubblici da quelli privati: i primi hanno per autore (almeno uno, se gli autori sono più) una pubblica autorità, che agisca in quanto tale, e, a seconda della natura di tale autorità e del contenuto dell'a., si suddistinguono a loro volta in a. legislativi, amministrativi, e giudiziari o giurisdizionali; gli a. privati sono quelli i cui soggetti sono tutti privati, ovvero, se si tratta di soggetti investiti di pubblica autorità, in cui questi agiscano come privati.
Oltre a queste distinzioni, comuni ad ogni ordinamento giuridico, ve ne sono alcune proprie del diritto canonico. Nel quale, ad es., si possono distinguere gli a. pubblici in a. della potestà di ordine e a. della potestà di giurisdizione; questi ultimi a loro volta, in a. di giurisdizione di foro esterno e a. di giurisdizione di foro interno; infine quelli di foro esterno, si possono suddistinguere in a. legislativi, amministrativi, e giudiziari.
Fondamentale è poi, soprattutto nel diritto civile, la distinzione, non sempre peraltro assunta con significato costante, tra a. g. in senso stretto e negozi giuridici. Per questa, come pure per quel che riguarda i requisiti (elementi) degli a. g., V. NEGOZIO GIURIDICO.
Per la distinzione tra a. di ordinaria amministrazione ed a. eccedenti l'ordinaria amministrazione, V. AMMINISTRAZIONE (atti di). Pio Cipriotti