AUDIENTIA SANCTISSIMI. - Quando ad una Congregazione o altro dicastero della Curia romana viene richiesta una grazia, facoltà, dispensa ecc., che neanche il capo della Congregazione o dicastero stesso ha potere di concedere, egli ne riferisce al Papa in un'udienza (solitamente in un'udienza di tabella : V. UDIENZE PONTIFICIE) e se il Papa ordina o permette di concedere quanto è stato domandato, la grazia, facoltà o dispensa si dice concessa ex a. S.
AUDIENTIA SANCTISSIMI
Cite this article
“AUDIENTIA SANCTISSIMI.” Enciclopedia Cattolica, vol. II (1949), p. 247. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/audientia-sanctissimi.