AUDIENTIA SANCTISSIMI. - Quando ad una Congregazione o altro dicastero della Curia romana viene richiesta una grazia, facoltà, dispensa ecc., che neanche il capo della Congregazione o dicastero stesso ha potere di concedere, egli ne riferisce al Papa in un'udienza (solitamente in un'udienza di tabella: V. UDINEZ POINTIFICIE): e se il Papa ordina o permette di concedere quanto è stato domandato, la grazia, facoltà o dispensa si dice concessa ex A. S.