ATTORE

ATTORE. - Nel diritto processuale, si designa con questo termine (dal lat. actor) colui che trae altri in giudizio, cioè la parte che propone per prima una domanda giudiziale. Colui nei confronti del quale la domanda è proposta vien detto, invece, convenuto o reo (dal lat. reus).

Secondo il CIC, chiunque può farsi a., purché, beninteso, goda di piena capacità processuale (can. 1646); ma nessuno ha, di regola, l'obbligo di agire a meno che non vi sia costretto da un motivo di pubblico interesse, come, ad es., il promotore di giustizia nelle cause criminali e talvolta in quelle matrimoniali. Incombe, in ogni caso, all'a. l'onere di provare in fatto e in diritto il buon fondamento della sua domanda (can. 1748, § 1).

BIBL.: G. Chiovenda, Principi di diritto processuale, 3ª ed., Napoli 1923, p. 570 SGR.; Wernz-Vidal VI, p. 169 SGR.; F. Roberti, De processibus, I, Roma 1941, p. 534 SGR.; F. Dalla Rocca, Istituzioni di diritto processuale canonico, Torino 1946, passim. Ferruccio Liuzzi
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“ATTORE.” Enciclopedia Cattolica, vol. II (1949), p. 233. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/attore.