ESAMI (DAL LATINO EXAMEN, GR. ἘΞΆΓΩ, ESIGO)

ESAMI (dal latino examen, gr. ἐξάγω, esigo). — Nel significato più comune indica la prova cui è sottoposto un candidato onde sperimentare la cultura o l'idoneità ad un determinato scopo. È il mezzo di cui si vale la pubblica autorità per documentare il grado d'istruzione, generale o speciale, di determinati soggetti o per controllarne l'idoneità ad un ufficio o per abilitarli all'esercizio di una professione.

La Chiesa è il più vecchio ordinamento che disponga da secoli di un proprio ordine di e. Il Concilio di Trento ne ha esteso l'ambito e perfezionato il sistema. Nella vigente disciplina del CIC è previsto un cospicuo complesso di attraverso i quali la Chiesa attua un rigoroso controllo specialmente nei riguardi dei soggetti chiamati ad essere i suoi ministri, o ad occupare pubblici uffici o ad esercitare pubbliche funzioni. Si possono distinguere varie categorie d'e.

Il Secondo CIC ed Accademico. — Vengono in considerazione per l'ascesa allo stato ecclesiastico, gli e. relativi alla maturità classica, filosofia e teologica. Previsti nel CIC, nei canoni relativi alla formazione intellettuale nei seminari (cann. 1364-66), essi sono disciplinati da varie leggi, istruzioni e disposizioni della S. Congregazione dei Seminari e Università degli studi, segnata mediante gli Ordinamenti degli anni, 1920 (ordinamento dei seminari) e dalle norme, 25 marzo 1936, relative ai seminari regionali.

Gli e. superiori per il conseguimento dei gradi accademici sono governati dalla cost. apost. Deus scientiarum Dominus, 24 maggio 1931, dalle ordinazioni della S. Congregazione dei Seminari e Università degli studi, 12 giugno 1931 e dai particolari statuti delle singole facoltà e università.

Il E. D'ONORE A UNO STATO DI VITA. — Occupano un posto preminente, in primo luogo, gli e. per le sacre ordinazioni, per l'idoneità allo stato clericale. Ogni candidato, prima di essere promosso al singolo ordine, è tenuto a subire un previo diligente e, circa l'ordine stesso a cui aspira. Per i candidati agli ordinamenti maggiorenni, è compreso inoltre un determinato numero di trattati teologici secondo i programmi fissati dal vescovo, a cui spetta pure stabilire il metodo d'e. e la commissione esaminatrice (can. 966). L'e. per i chierici sia secolari che religiosi, è ricevuto dall'Ordinarie del luogo a cui spetta, per diritto proprio, l'ordinazione. Il vescovo che ordina un suddetto altra più, se crede, esigere da costui un nuovo e., anche se egli sia già esaminato e debitamente munito delle lettere dimissionarie, e può anche respingerlo se non gli risultasse idoneo (can. 997). Tutto questo era già previsto e imposto dal Concilio di Trento (sess. XXIII, cc. 3, 7 de ref.).

Peculiarità tutta propria dell'ordinamento ecclesiastico, particolarmente espressiva di quello zelo indefesso con cui la Chiesa cura l'idoneità dei suoi ministri, sono gli e. triennali dopo l'ordinazione, aventi lo scopo di controllare la cultura teologica, giuridica e pastorale dei singoli soggetti già a contatto con le prime esperienze del ministero. Ogni anno, per almeno un triennio, tutti i sacerdoti novelli, anche se titolari già di un beneficio parrocchiale o canoniale, sono tenuti a subire un e. su determinate materie del corso teologico preventivamente programmate, secondo le modalità prescritte dall'Ordinarie. Il felice esito di tale e. costituisce titolo di perfezione nel conferimento di uffici e beneficii (can. 130). Contro i renitenti sono previste sanzioni ad arbitrio dell'Ordinarie (can. 2176). Lo stesso e. è obbligatorio per i sacerdoti religiosi per almeno cinque anni dopo completato il corso degli studi (can. 590).

Parallelamente agli e. per l'idoneità allo stato clericale, il legislatore prevede e. distinti per l'idoneità allo stato matrimoniale, che i nubendi sono tenuti a dare presso il parroco (can. 1020 e 2) e per lo stato religioso, e. quest'ultimo riservato per sé alle religie e. da compiersi dall'Ordinario del luogo o da suo delegato (can. 552). Nessun e. è invece esplicitamente prescritto per i religiosi, benché lo fosse nel diritto anteriore al CIC: esso è tuttavia implicito nei canoni relativi ai requisiti per l'ammissione

del novizio (cann. 542-45) ed è in genere imposto nelle varie legislazioni particolari.

III. E. DI ABILITAZIONE. — Importantissima categoria costituiscano gli e. di abilitazione agli uffici ecclesiastici e alle varie professioni. Il can. 149 sanesce, come principio generale, che l'Ordinarie, al quale spetta la provvista dell'ufficio, allo scopo di accertare l'idoneità del candidato, può sempre esigere un e. speciale ogni qualvolta lo creda opportuno, anche per quegli uffici per i quali tale e. non è specificamente prescritto dal diritto.

Grande importanza si annette nella disciplina ecclesia, alla e. dei candidati ai benefici parrocchiali, di coloro cioè che sono chiamati ad essere i pastori delle anime. Tale e., di cui è fatta grave responsabilità alla scienza dei vescovi, dovrà tenersi presso una commissione dei esaminatori sindacali presieduta dal vescovo o da suo delegato, e verserà sulla cultura teologica del candidato, il quale non potrà ottenere dispensa, a meno che non si tratti di sacerdote la cui competenza teologica sia già per altri titoli nota e documentata (can. 459 § 2 nn. 3, 4).

E. distinti e rigorosi sono inoltre specificamente prescritti per gli uffici di predicatore e di confessore (can. 1340, 877). Ove occorresse un dubbio fondato circa la dottrina degli approvati, il vescovo può obbligarli ad un nuovo e., pena la revoca delle facoltà. Sono pure soggetti ad e. i candidati agli uffici di canonico teologo e di canonico penitenziere presso i capitoli cattedrali, in quelle regioni in cui fosse in vigore la legge di concorso per le prebende relative (can. 399 § 2).

Per le abilitazioni all'insegnamento delle discipline sacre si suppongono gli e. per i rispettivi gradi accademici di licenza e di laurea, i quali a loro volta, sono talora sospettivamente richiesti o costituiscono titolo di preferenza per essere ammessi a determinati uffici e professioni (can. 331 § 1 n. 5, 367 § 1, 396 § 3, 399 § 1, 404 § 2, 437 § 4, 1598, ecc.).

Per la professione di avvocato presso la S. R. Rota e presso la S. Congregazione dei Riti, come pure per l'addio ai vari uffici della Curia romana e delle curve secolari vige l'obbligo di e. speciale in forza di diritto particolare.

Bibl.: Nota esiste bibliografia specifica unitaria. Si consultano i vari trattati di diritto canonico ai luoghi relativi.

Zaccaria da Sant'Anna